Gazzetta n. 43 del 20 febbraio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 dicembre 2012, n. 261
Regolamento concernente i casi e le modalita' di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio ed, in particolare, il Capo IX inerente alla designazione, revoca e dimissioni dei revisori legali o delle societa' di revisione contabile;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con il quale e' stata data attuazione alla predetta direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 ed, in particolare, l'articolo 13, comma 4, che demanda ad un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, la definizione dei casi e delle modalita' di revoca e di dimissioni dall'incarico di revisore legale nonche' dei casi e delle modalita' di risoluzione del contratto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare;
Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, che con comunicazione del 30 luglio 2012 ha trasmesso, ai sensi del citato articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole in merito allo schema del presente regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell'11 ottobre 2012;
Visto la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 19 novembre 2012, n. 10579;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i casi e le modalita' di revoca per giusta causa e di dimissioni dall'incarico di revisore legale nonche' i casi e le modalita' di risoluzione consensuale del contratto di revisione.
2. La cessazione dall'ufficio di sindaco e' disciplinata dagli articoli 2400 e 2401 del codice civile anche quando la revisione legale dei conti e' esercitata dal collegio sindacale, a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale L 157 del 9 maggio 2006.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010:
«Art. 13 (Conferimento, revoca e dimissioni
dall'incarico, risoluzione del contratto) - (In vigore dal
7 aprile 2010).
1. Salvo quanto disposto dall'art. 2328, secondo comma,
numero 11), del codice civile, l'assemblea, su proposta
motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di
revisione legale dei conti e determina il corrispettivo
spettante al revisore legale o alla societa' di revisione
legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali
criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante
l'incarico.
2. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con
scadenza alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
dell'incarico.
3. L'assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di
controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo
contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore
legale o ad altra societa' di revisione legale secondo le
modalita' di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa
di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un
trattamento contabile o a procedure di revisione.
4. Il revisore legale o la societa' di revisione legale
incaricati della revisione legale possono dimettersi
dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e
con le modalita' definiti con regolamento dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni
caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi
e modi tali da consentire alla societa' sottoposta a
revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso
d'impedimento grave e comprovato del revisore o della
societa' di revisione legale. Il medesimo regolamento
definisce i casi e le modalita' in cui puo' risolversi
consensualmente o per giusta causa il contratto con il
quale e' conferito l'incarico di revisione legale.
5. Nei casi di cui al comma 4 la societa' sottoposta a
revisione legale provvede tempestivamente a conferire un
nuovo incarico.
6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del
contratto, le funzioni di revisione legale continuano a
essere esercitate dal medesimo revisore legale o societa'
di revisione legale fino a quando la deliberazione di
conferimento del nuovo incarico non e' divenuta efficace e,
comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o
della risoluzione del contratto.
7. La societa' sottoposta a revisione ed il revisore
legale o la societa' di revisione legale informano
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze
e, per la revisione legale relativa agli enti di interesse
pubblico, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni
o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo
adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno
determinate.
8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate
dall'assemblea delle societa' in accomandita per azioni si
applica l'art. 2459 del codice civile.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio
2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2008, n. 66, S.O.
- Si riporta il testo del comma 404 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo
da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita') non ecceda
comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione,
mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni
che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite
predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
2011, n. 173 (Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43,
concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia
e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296)e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 ottobre 2011, n. 252.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2400, 2401 e
2409-bis del codice civile:
«Art. 2400 (Nomina e cessazione dall'ufficio). - I
sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto
costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il
disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in
carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per
scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il
collegio e' stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta
causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con
decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno
di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di
nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio
devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel
registro delle imprese nel termine di trenta giorni.
Al momento della nomina dei sindaci e prima
dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti
all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di
controllo da essi ricoperti presso altre societa'.».
«Art. 2401 (Sostituzione). - In caso di morte, di
rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i
supplenti in ordine di eta', nel rispetto dell'art. 2397,
secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla
prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina
dei sindaci effettivi e supplenti necessari per
l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'art. 2397,
secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli
in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la presidenza
e' assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco piu'
anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio
sindacale, deve essere convocata l'assemblea perche'
provveda all'integrazione del collegio medesimo.
«Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La
revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata da
un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione
legale iscritti nell'apposito registro.
Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la
revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio
sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito
da revisori legali iscritti nell'apposito registro.».
 
Art. 2
Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «Consob»: la Commissione nazionale per le societa' e la borsa istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;
b) «contratto di revisione»: il contratto stipulato tra la societa' e il revisore legale o la societa' di revisione legale avente ad oggetto l'incarico di revisione legale dei conti;
c) «decreto attuativo»: il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
d) «enti di interesse pubblico»: le societa' individuate ai sensi dell'articolo 16 del decreto attuativo;
e) «gruppo»: l'insieme delle societa' consolidate integralmente, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
f) «incarico»: l'incarico di revisione legale conferito ai sensi dell'articolo 13 del decreto attuativo, nonche' di altra previsione di legge;
g) «organo di controllo»: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
h) «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformita' alle disposizioni del decreto attuativo, di altra legge applicabile o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;
l) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati;
m) «revisore legale»: una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale e iscritta nel Registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto attuativo ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;
n) «RGS»: il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato incardinato nel Ministero dell'economia e delle finanze;
o) «societa' assoggettata a revisione»: la societa' tenuta ad affidare, ai sensi della disciplina applicabile, l'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una societa' di revisione legale;
p) «societa' di revisione legale»: una societa' abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del decreto attuativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro.
Note all'art. 2:
- Il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni
relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei
titoli azionari) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
aprile 1974, n. 94.
- Per il riferimento al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010:
«Art. 16 (Enti di interesse pubblico) - (In vigore dal
7 aprile 2010).
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli
enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle
societa' di revisione legale incaricati della revisione
legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di
interesse pubblico:
a) le societa' italiane emittenti valori mobiliari
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani
e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale
ammissione alla negoziazione;
b) le banche;
c) le imprese di assicurazione di cui all'art. 1,
comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni
private;
d) le imprese di riassicurazione di cui all'art. 1,
comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni
private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in
Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di
cui all'art. 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle
assicurazioni private;
e) le societa' emittenti strumenti finanziari, che,
ancorche' non quotati su mercati regolamentati, sono
diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
f) le societa' di gestione dei mercati regolamentati;
g) le societa' che gestiscono i sistemi di
compensazione e di garanzia;
h) le societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari;
i) le societa' di intermediazione mobiliare;
l) le societa' di gestione del risparmio;
m) le societa' di investimento a capitale variabile;
n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva
2009/64/CE;
o) gli istituti di moneta elettronica;
p) gli intermediari finanziari di cui all'art. 107
del TUB.
2. Negli enti di interesse pubblico, nelle societa'
controllate da enti di interesse pubblico, nelle societa'
che controllano enti di interesse pubblico e nelle societa'
sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la
revisione legale non puo' essere esercitata dal collegio
sindacale.
3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap,
puo' individuare con regolamento le societa' controllate e
quelle sottoposte a comune controllo di cui al comma 2 che
non rivestono significativa rilevanza nell'ambito del
gruppo, nelle quali, ai sensi dell'art. 2409-bis, secondo
comma, del codice civile, la revisione legale puo' essere
esercitata dal collegio sindacale.
4. Nell'ambito delle societa' di cui al comma 2, la
Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, puo'
individuare con regolamento le societa' che, in relazione
alla rilevanza dell'interesse pubblico all'accuratezza e
affidabilita' dell'informativa finanziaria, sono
qualificate enti di interesse pubblico ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto
legislativo.
5. Con regolamento, la Consob, d'intesa con la Banca
d'Italia e l'Isvap, puo':
a) esentare, in tutto o in parte le societa' di cui al
comma 1, ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) del
medesimo comma, e le societa' qualificate enti di interesse
pubblico ai sensi del comma 4 dall'obbligo di osservare una
o piu' disposizioni del presente decreto legislativo
relative agli enti di interesse pubblico;
b) esentare in tutto o in parte gli iscritti nel
Registro che hanno incarichi di revisione legale su enti di
interesse pubblico e non ne hanno sulle societa' di cui al
comma 1, lettera a), dall'obbligo di osservare una o piu'
disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 ed estendere
a sei anni, per i medesimi soggetti, il termine di cui
all'art. 20, comma 2.».
- Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
(Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in
materia societaria, relative ai conti annuali e
consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26
marzo 1990, n. 69) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 aprile 1991, n. 90. S.O.
- Per il riferimento al testo dell'art. 13 del decreto
legislativo n. 39 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il riferimento alla direttiva 2006/43/CE, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Revoca dall'incarico di revisione legale

1. L'incarico affidato ai revisori legali o alle societa' di revisione legale puo' essere revocato solo per giusta causa. Le divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono giusta causa.
2. L'organo di amministrazione comunica per iscritto al revisore legale o alla societa' di revisione legale la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi.
3. In presenza di una giusta causa, l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, revoca l'incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra societa' di revisione legale.
 
Art. 4
Giusta causa

1. Costituiscono giusta causa di revoca:
a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della societa' assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la societa' assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la societa' assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;
d) la sopravvenuta inidoneita' del revisore legale o della societa' di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;
e) il riallineamento della durata dell'incarico a quello della societa' capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo;
f) i gravi inadempimenti del revisore legale o della societa' di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto;
g) l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico;
h) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della societa' di revisione legale;
i) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.
2. Costituiscono, altresi', ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico i fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalita' dell'attivita' di revisione legale.
3. Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilita' di revocare l'incarico per giusta causa sono nulli.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
 
Art. 5
Dimissioni dall'incarico di revisione legale

1. Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni:
a) il cambio del soggetto che esercita il controllo della societa' assoggettata a revisione, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
b) il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la societa' assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la societa' assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;
d) il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile;
e) la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attivita' di revisione legale, ancorche' non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'articolo 29 del decreto attuativo;
f) l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della societa' di revisione legale;
g) la sopravvenuta inidoneita' a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse;
h) il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione.
2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale possono, altresi', presentare le dimissioni dall'incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalita' dell'attivita' di revisione legale.
3. Le dimissioni, in ogni caso, vanno formulate in tempi e modi idonei per consentire alla medesima societa' assoggettata a revisione di provvedere conseguentemente e di poter procedere all'affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra societa' di revisione legale.
4. Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilita' di presentare le dimissioni dall'incarico per giusta causa sono nulli.
Note all'art. 5:
- Per il riferimento al testo dell'art. 2359 del codice
civile, si veda nelle note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 1219 del codice civile:
«Art. 1219 (Costituzione in mora). - Il debitore e'
costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta
per iscritto.
Non e' necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di
non volere eseguire l'obbligazione;
3) quando e' scaduto il termine, se la prestazione
deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il
termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non
sono costituiti in mora che mediante intimazione o
richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni
dall'intimazione o dalla richiesta.».
- Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010:
«Art. 29 (Impedito controllo) - (In vigore dal 7 aprile
2010)
1. I componenti dell'organo di amministrazione che,
occultando documenti o con altri idonei artifici,
impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle
attivita' di revisione legale sono puniti con l'ammenda
fino a settantacinquemila euro.
2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un
danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda
fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a
diciotto mesi.
3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse
pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.
4. Si procede d'ufficio.».
 
Art. 6
Presentazione ed effetti delle dimissioni

1. Il revisore legale o la societa' di revisione legale comunicano le proprie dimissioni al rappresentante legale e al presidente dell'organo di controllo della societa' assoggetta a revisione.
2. Gli amministratori convocano senza ritardo l'assemblea dei soci, affinche' la stessa, sentito l'organo di controllo e preso atto delle intervenute dimissioni, provveda a conferire l'incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra societa' di revisione legale secondo le modalita' previste dal decreto attuativo.
3. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima societa' di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non e' divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.
 
Art. 7
Risoluzione consensuale del contratto di revisione

1. Il revisore legale o la societa' di revisione legale e la societa' assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purche' sia garantita la continuita' dell'attivita' di revisione legale.
2. L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra societa' di revisione.
3. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima societa' di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non e' divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.
 
Art. 8
Divieto di nuovo incarico

1. Fermo restando quanto previsto per gli enti di interesse pubblico, in caso di revoca per giusta causa o dimissioni da un incarico presso un ente diverso da quelli di interesse pubblico, il revisore legale o la societa' di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la medesima societa' assoggettata a revisione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno dall'avvenuta cessazione anticipata.
 
Art. 9
Obblighi di comunicazione
relativi agli enti di interesse pubblico

1. Gli enti di interesse pubblico, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico di revisione legale, nonche', qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra societa' di revisione legale, trasmettono alla Consob, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, la seguente documentazione:
a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra societa' di revisione legale;
b) parere dell'organo di controllo;
c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico.
2. Il revisore legale o la societa' di revisione, nel caso di dimissioni, trasmettono alla Consob una copia delle stesse entro quindici giorni dall'avvenuta presentazione. Entro il medesimo termine, trasmettono alla Consob copia delle osservazioni formulate all'ente di interesse pubblico nei casi di revoca e di risoluzione consensuale.
3. L'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico vigila in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione recate dal presente articolo. Nel caso rilevi l'omissione della comunicazione di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione alla Consob.
 
Art. 10
Obblighi di comunicazione relativi alle societa' assoggettate a
revisione diverse dagli enti di interesse pubblico
1. Le societa' assoggettate a revisione diverse dagli enti di interesse pubblico, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico, nonche', qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra societa' di revisione legale, trasmettono alla RGS, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, la seguente documentazione:
a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra societa' di revisione legale;
b) parere dell'organo di controllo;
c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico.
2. Il revisore legale o la societa' di revisione, nel caso di dimissioni, trasmettono alla RGS una copia delle stesse entro quindici giorni dall'avvenuta presentazione. Entro il medesimo termine, trasmettono alla RGS copia delle osservazioni formulate alla societa' assoggettata a revisione nei casi di revoca e di risoluzione consensuale.
3. L'organo di controllo della societa' assoggettata a revisione vigila in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione recate dal presente articolo. Nel caso rilevi l'omissione della comunicazione di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione alla RGS.
4. Il Ragioniere Generale dello Stato, con determina, disciplina le modalita', anche telematiche, concernenti le comunicazioni previste dal presente articolo.
 
Art. 11
Presenza di piu' ipotesi di cessazione anticipata dell'incarico

1. Nel caso dell'esistenza di piu' ipotesi di cessazione anticipata dell'incarico, in difetto di accordo tra la societa' assoggettata a revisione e il revisore legale o la societa' di revisione legale, prevale, al fine di determinare il procedimento da osservare, la richiesta di cessazione che prima e' giunta a conoscenza della controparte.
Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 dicembre 2012

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 292
 
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