Gazzetta n. 44 del 21 febbraio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013
Scioglimento del consiglio comunale di San Felice a Cancello.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati eletti il consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta) ed il sindaco nella persona del signor Emilio Nuzzo;
Vista la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 4 febbraio 2010, divenuta irrevocabile in data 19 luglio 2012, con la quale il predetto amministratore e' stato condannato per uno dei delitti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
Considerato che detta sentenza comporta, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del sopracitato decreto legislativo, la decadenza di diritto dalla carica di sindaco dalla data di passaggio in giudicato della medesima;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta) e' sciolto.
Dato a Roma, addi' 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

Cancellieri, Ministro dell'interno
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta) e' stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Emilio Nuzzo.
Con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata il 9 febbraio 2010, divenuta irrevocabile il 19 luglio 2012, il suddetto amministratore e' stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, emesso in sostituzione dell'art. 58, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il passaggio in giudicato della citata sentenza di condanna comporta la decadenza di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che ha sostituito l'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La condizione di incandidabilita' sopravvenuta durante lo svolgimento del mandato elettorale e' stata portata a conoscenza dell'organo consiliare, con note del prefetto di Caserta in data 15 novembre 2012 e 24 dicembre 2012.
Si e' configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.
Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta).
Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: Cancellieri
 
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