Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2013 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2013 |
Indicatori di anomalia per le societa' di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico. |
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LA BANCA D'ITALIA
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, e in particolare l'art. 22; Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE; Visto, in particolare, l'art. 41, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, in base al quale con provvedimento della Banca d'Italia, su proposta dell'Unita' di Informazione Finanziaria, sono emanati indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte dei soggetti di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) dello stesso decreto; Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante modifiche all'art. 13 del decreto legislativo n. 231 del 2007; Visto il provvedimento della CONSOB, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dei soggetti indicati all'art. 13, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del medesimo decreto; Tenuto conto che ai sensi dell'art. 41, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231 del 2007 i destinatari "inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto e' desunto dalle caratteristiche, entita', natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico"; Su proposta della Unita' di Informazione Finanziaria; Sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria;
Dispone:
Art. 1 Definizioni
1. Nel presente provvedimento e nel relativo allegato si intendono per: a. "finanziamento del terrorismo": in conformita' con l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, "qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti"; b. "Paesi o territori a rischio": i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale; c. "riciclaggio": ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, "le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione"; d. "UIF": l'Unita' di Informazione Finanziaria, cioe' la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
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| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Destinatari
1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento e nel relativo allegato si applicano alle societa' di revisione e ai revisori legali con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico (infra revisori). Per "enti di interesse pubblico" si intendono quelli di cui all'art. 16, del decreto legislativo n. 39 del 2010.
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| Art. 3 Indicatori di anomalia
1. Al fine di agevolare la valutazione da parte dei destinatari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo si forniscono in allegato al presente provvedimento indicatori di anomalia. 2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e intendono contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. 3. L'elencazione degli indicatori di anomalia non e' esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalita' di svolgimento delle operazioni. 4. La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o piu' indicatori di anomalia non e' motivo di per se' sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette. 5. L'assenza di indicatori previsti nell'allegato puo' non essere sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta. I destinatari valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti negli indicatori, configurino in concreto profili di sospetto. 6. Gli indicatori sono articolati di norma in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti, contenuti nell'indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitivita' dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale giustificazione addotta o la coerenza con il profilo economico del cliente), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici. 7. In presenza di comportamenti descritti negli indicatori, i destinatari, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, effettuano una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione. 8. I destinatari si avvalgono degli indicatori nell'ambito della attivita' professionale svolta e in conformita' con gli obiettivi e i principi di revisione applicabili di volta in volta agli specifici incarichi. 9. Al fine di rilevare operazioni sospette i destinatari utilizzano altresi' gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007, pubblicati sul sito internet www.bancaditalia.it/UIF.
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| Art. 4 Obbligo di segnalazione
1. I destinatari adempiono l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attivita' professionale. In tale ambito sono inclusi gli incarichi di due diligence. 2. I destinatari sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo. 3. In presenza di incarichi rifiutati o comunque non conclusi, i destinatari segnalano alla UIF le operazioni o gli atteggiamenti/elementi che inducano a ritenere che vi sia il sospetto di possibili attivita' di riciclaggio ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007. La mera decisione da parte del cliente di revocare l'incarico non puo' costituire elemento fondante di una segnalazione. 4. Le dimissioni dall'incarico non esimono i destinatari, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007, dall'effettuare una segnalazione di operazione sospetta. 5. L'analisi dell'operativita' ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF e' effettuata per l'intera durata dell'incarico.
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| Art. 5 Strumenti di selezione automatica
1. I revisori possono avvalersi di strumenti di selezione automatica delle operazioni anomale basati su parametri quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni, e qualitativi, quali la tipologia e modalita' delle stesse.
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| Art. 6 Disposizioni finali
1. La segnalazione di operazione sospetta e' un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti. La segnalazione va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorita' giudiziaria. 2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette si distingue dall'obbligo di comunicazione delle misure di congelamento applicate, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 109 del 2007. 3. I destinatari non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al Ministero dell'economia e finanze. 4. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto indicati nel provvedimento emanato dalla UIF il 4 maggio 2011 ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera ebis del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modificazioni.
Roma, 30 gennaio 2013
Il Governatore: Visco
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