Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 27 dicembre 2012 |
Attuazione della direttiva 2011/75/UE di modifica della direttiva 96/98/CE, in tema di materiali costituenti equipaggiamento marittimo, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407. |
|
|
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la direttiva 2011/75/UE della Commissione adottata in data 2 settembre 2011 che apporta modifiche alla direttiva 96/98/CE del Consiglio aggiornando gli strumenti internazionali di riferimento nonche' l'elenco dell'equipaggiamento inserito nell'allegato A; Visto il «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio relativa all'equipaggiamento marittimo» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 18, concernente l'adozione di modifiche di aggiornamento resesi necessarie in attuazione di nuovi provvedimenti comunitari; Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; Considerato che il recepimento di tale direttiva 2011/75/UE, attesa la natura delle modifiche introdotte, puo' considerarsi soggetto al regime previsto per gli «adeguamenti tecnici» da sottoporsi a recepimento mediante atto amministrativo generale non regolamentare; Ritenuto che l'automatismo di cui al richiamato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 puo' ritenersi implicitamente abrogato dal nuovo regime introdotto dalla citata legge 4 febbraio 2005, n. 11;
Decreta:
Art. 1
1. L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
|
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Art. 2
1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna 1 dell'allegato A.1 al presente regolamento o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, fabbricato anteriormente alla data del 5 ottobre 2012, puo' essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in conformita' alle procedure di approvazione del tipo in vigore prima del 5 ottobre 2012. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2012
Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Ciaccia Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Clini Il Ministro dello sviluppo economico Passera Il Ministro dell'interno Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 219
|
|
|
|