Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 dicembre 2012
Attuazione della direttiva 2011/75/UE di modifica della direttiva 96/98/CE, in tema di materiali costituenti equipaggiamento marittimo, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva 2011/75/UE della Commissione adottata in data 2 settembre 2011 che apporta modifiche alla direttiva 96/98/CE del Consiglio aggiornando gli strumenti internazionali di riferimento nonche' l'elenco dell'equipaggiamento inserito nell'allegato A;
Visto il «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio relativa all'equipaggiamento marittimo» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 18, concernente l'adozione di modifiche di aggiornamento resesi necessarie in attuazione di nuovi provvedimenti comunitari;
Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
Considerato che il recepimento di tale direttiva 2011/75/UE, attesa la natura delle modifiche introdotte, puo' considerarsi soggetto al regime previsto per gli «adeguamenti tecnici» da sottoporsi a recepimento mediante atto amministrativo generale non regolamentare;
Ritenuto che l'automatismo di cui al richiamato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 puo' ritenersi implicitamente abrogato dal nuovo regime introdotto dalla citata legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Decreta:

Art. 1

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna 1 dell'allegato A.1 al presente regolamento o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, fabbricato anteriormente alla data del 5 ottobre 2012, puo' essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in conformita' alle procedure di approvazione del tipo in vigore prima del 5 ottobre 2012.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2012

Il vice Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Ciaccia
Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Clini
Il Ministro
dello sviluppo economico
Passera
Il Ministro dell'interno
Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 219
 
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