Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 7 novembre 2012
Riparto delle risorse finanziarie del fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.


IL MINISTRO
PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
E L'INTEGRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011, con il quale il professor Andrea Riccardi e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 2011, con il quale al precitato Ministro e' stato conferito l'incarico per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011, recante delega al Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e l'integrazione, professor Andrea Riccardi, per l'esercizio, tra gli altri, dei compiti e delle funzioni, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili;
Visto l'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data l° marzo 2011, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2012, concernente, tra l'altro, l'istituzione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale;
Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche giovanili;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio» che, all'art. 5, istituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 121, sono attribuite in via esclusiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia Nazionale italiana per i giovani, e che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 delega le suddette funzioni al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
Vista l'Intesa in data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, sancita in sede di Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la ripartizione del «Fondo per le politiche giovanili» per il triennio 2010/2012;
Ritenuto, in particolare, che l'Intesa medesima, ai fini della determinazione della quota-parte del «Fondo» destinata annualmente a cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 2), nonche' dei Comuni e delle Province (art. 4), fa espresso riferimento agli stanziamenti annuali, come quantificati «dalla legislazione vigente e da eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica»;
Visto l'art. 35, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 («legge di stabilita' 2012»), che demanda alla «Tabella C», allegata alla medesima legge, l'individuazione delle «dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2012 e del triennio 2012-2014, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita'», cosi' determinando le risorse da destinarsi al finanziamento, per il 2012, del «Fondo» di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, in euro 8.180.000,00;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2011, recante «Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2012», che ha assegnato al capitolo n. 853 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Fondo per le Politiche Giovanili», nell'ambito del C.D.R. n. 16 denominato «Gioventu'», una dotazione finanziaria di euro 8.180.035,00;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 2012, con il quale, in virtu' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2012, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 21910 del 24 maggio 2012, nonche' del successivo versamento, effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 9 agosto 2012 sul conto di Tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (quietanza d'entrata n. 837 di cui al mod. 68 TP) per un importo di € 1.661.947,00, la dotazione finanziaria del cap. 853 - «Fondo per le Politiche Giovanili» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - E.F. 2012 - e' stata incrementata di euro 1.661.947,00;
Ritenuto pertanto che, a seguito dell'incremento ora menzionato, gli stanziamenti effettivi, per l'anno 2012, aventi la finalizzazione di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 («Fondo per le Politiche Giovanili»), quali risultanti «dalla legislazione vigente e da eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica» ammontano, alla data di emanazione del presente decreto, ad euro 9.841.982,00;
Visto il decreto del Ministro della gioventu' in data 4 novembre 2001, recante «Riparto e finalizzazione del Fondo per le politiche giovanili - 2011», registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2012, registro n. 1, foglio n. 119;
Visto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2012 che, in attuazione dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha quantificato in euro 7.353.353,24 le variazioni in aumento del C.D.R. n. 16, denominato «Gioventu'», per l'Esercizio Finanziario 2012, in considerazione dell'avanzo d'esercizio realizzatosi nel precedente Esercizio Finanziario 2011;
Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2012, che, a valere sulle risorse di cui al punto precedente, in attuazione dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha disposto una riduzione, per un importo pari ad euro 3.000.000,00, onde destinare le relative risorse alla realizzazione di un bando straordinario in materia di servizio civile nazionale destinato alle zone colpite dagli eventi sismici della Regione Emilia Romagna;
Ritenuto che le risorse finanziarie non impegnate nel precedente Esercizio Finanziario 2011, e riportate, in attuazione dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, al corrente Esercizio Finanziario, ammontanti, in ragione di quanto sopra esposto, ad euro 4.353.353,24, afferiscono interamente ad economie delle «Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale», di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della Gioventu' in data 4 novembre 2001 («Riparto e finalizzazione del Fondo per le politiche giovanili - 2011»), risultando integralmente assolti, nel citato Esercizio Finanziario 2011, gli obblighi assunti dallo Stato nei confronti delle Regioni e degli enti locali, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto medesimo;
Visto, l'art. 2, comma 1, dell'Intesa in data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, sancita in sede di Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome nella misura del 46,15% dello stanziamento annuale del «Fondo per le Politiche Giovanili» (pari pertanto, per il 2012, ad € 4.542.072,69);
Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di «Patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali» e di federalismo fiscale;
Visto l'art. 12, comma 11-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che, con riferimento alla disposizione di cui al punto precedente (gia' autorizzativa di trasferimenti compensativi, a finalita' indistinta, a favore delle Regioni, previa corrispettiva riduzione di risorse statali), sancisce altresi' la finalizzazione di quota-parte delle medesime riduzioni di risorse statali «al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria», sulla base dell'Accordo tra Governo e regioni del 21 dicembre 2011 e secondo criteri di riparto adottati nella precedente Intesa, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, in data 18 novembre 2010;
Visto il quesito sollevato, per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento della Gioventu' al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (nota UBRRAC 4225 P-4.7.1 in data 28 febbraio 2011) afferente, tra l'altro, l'eventuale sopravvenuta incompatibilita', a decorrere dal 2011, della citata disposizione di cui all'art. 2, comma 1, dell'Intesa in data 7 ottobre 2010 con la disposizione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010, incidendo entrambe, contestualmente e con diversificata finalizzazione, sulle medesime risorse finanziarie (la quota-parte, di pertinenza regionale del «Fondo per le politiche giovanili»);
Considerato che, nelle more dell'evasione del suddetto quesito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con decreto n. 39761 in data l° giugno 2012 (cosi' come peraltro avvenuto nel precedente Esercizio Finanziario 2011: decreto 50436 del 20 maggio 2011), ha ricompreso il «Fondo per le Politiche Giovanili» nell'ambito delle risorse statali a valere sulle quali possono essere disposte riduzioni, per la successiva attuazione di trasferimenti finanziari compensativi a favore delle Regioni, ai sensi dei citati art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 e art. 12, comma 11-septies, del decreto-legge n. 16/2012, ed ha contestualmente trasferito alle Regioni medesime, a valere sul citato «Fondo per le Politiche Giovanili» - E.F. 2012, euro 6.783.518,00;
Considerato che il menzionato decreto - M.E.F. n. 39761 in data 1° giugno 2012 risulta espressamente adottato sulla base «dell'Accordo tra Governo e regioni del 21 dicembre 2011» e secondo le modalita' stabilite dall'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nelle seduta del 18 novembre 2010 e, pertanto, previo assenso delle Regioni medesime;
Ritenuto, conseguentemente, che l'onere di cui all'art. 2, comma 1, dell'Intesa 7 ottobre 2010, concordato in sede di Conferenza Unificata (trasferimenti alle Regioni per € 4.542.072,69, a valere sugli stanziamenti - E.F. 2012 - del «Fondo per le Politiche Giovanili»), risulta adempiuto a seguito del trasferimento finanziario a diverso titolo a favore delle Regioni, per il maggior importo di euro 6.783.518,00, disposto, pur sempre a valere sulle risorse del citato «Fondo», d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con decreto n. 39761 in data 1° giugno 2012, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
Visto inoltre l'art. 4, comma 1, della citata Intesa in data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, che individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi a favore dei Comuni nella misura del 9,23% dello stanziamento annuale del «Fondo per le Politiche Giovanili», cosi' come risultante dalla legislazione vigente e da eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica, pari pertanto, per il 2012, ad euro 908.414,94;
Visto altresi' l'art. 4, comma 2, della piu' volte citata Intesa in data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, che individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi a favore delle Province nella misura di euro 3.000.0000,00;
Considerato, conseguentemente, che gli stanziamenti del «Fondo per le Politiche Giovanili» per l'anno 2012, quali risultanti all'atto dell'emanazione del presente decreto (€ 9.841.982,00), decurtati dei gia' intervenuti trasferimenti disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze a favore delle Regioni (€ 6.783.518,00), ammontano ad euro 3.058.464,00 e non risultano dunque sufficienti a far fronte agli obblighi assunti dallo Stato nei confronti delle Province e dei Comuni ai sensi dell'Intesa del 7 ottobre 2010, consistenti in trasferimenti per complessivi € 3.908.414,94;
Ritenuto, tuttavia, di dover comunque assicurare l'adempimento di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2, dell'Intesa del 7 ottobre 2010, all'uopo destinando, nella misura compensativa necessaria (€ 849.950,94), quota-parte delle economie delle risorse gia' destinate dall'art. 3 del decreto del Ministro della Gioventu' in data 4 novembre 2011 («Riparto e finalizzazione del Fondo per le politiche giovanili - 2011») alle «Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale», riportate al corrente Esercizio Finanziario 2012 in virtu' dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Considerato che occorre determinare i criteri di utilizzo del Fondo medesimo per l'anno 2012, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialita', buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonche' il principio di sussidiarieta';

Decreta:

Art. 1
Ripartizione del Fondo

1. Il Fondo per le politiche giovanili, istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' destinato a finanziare le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale, specificamente indicati all'art. 2, nonche' le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con gli enti locali, secondo i criteri di riparto indicati negli articoli seguenti.
 
Art. 2
Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale

1. Per l'anno 2012, alle «Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale», salvo quanto previsto dai commi 2 e 8, sono destinate unicamente le risorse finanziarie, aventi gia' analoga finalizzazione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro della Gioventu' in data 4 novembre 2011 («Riparto e finalizzazione del Fondo per le politiche giovanili - 2011»), non impegnate nel pertinente Esercizio Finanziario e riportate al corrente Esercizio Finanziario 2012 in virtu' dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ammontanti ad euro 4.353.353,24.
2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, euro 849.950,94 sono tuttavia destinati ad assicurare la necessaria copertura finanziaria alle Azioni e progetti destinati al territorio, di cui al successivo art. 4, onde assicurare l'adempimento degli impegni assunti dallo Stato nei confronti delle Province e dei Comuni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, dell'Intesa in data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, sancita in sede di Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la ripartizione del «Fondo per le politiche giovanili» per il triennio 2010/2012.
3. Le rimanenti risorse, quantificate in euro 3.503.402,30, sono destinate ad azioni ricadenti nelle seguenti aree di intervento prioritarie:
a) Compartecipazione finanziaria, ai sensi della normativa vigente (art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010), per la realizzazione di progetti-pilota, di rilevanza sociale, attuati da enti no-profit, ovvero da enti pubblici, aventi ad oggetto l'integrazione e l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani;
b) Valorizzazione degli esiti dei numerosi interventi, in corso di realizzazione ovvero realizzati in passato ed ultimati avvalendosi delle risorse finanziarie del «Fondo per le politiche giovanili», in particolare mediante studi aventi ad oggetto la rilevazione, previa costruzione di specifici indici qualitativi, dei connessi output delle iniziative medesime, nonche' l'individuazione di best practice da elevare a sistema, replicabili sul territorio per il tramite degli enti competenti;
c) Studi, indagini e rilevazioni prodromici all'elaborazione e all'adozione, da parte dell'organo di indirizzo politico nell'esercizio delle funzioni di Governo di indirizzo e coordinamento sulla materia, di un Piano Nazionale per i Giovani, conformemente alla analoga prassi adottata dagli altri Paesi dell'Unione Europea;
d) Implementazione dell'iniziativa «Campi Giovani», destinata a ragazzi e ragazze residenti in Italia di eta' compresa tra i 14 ed i 22 anni, consistente nella partecipazione degli stessi ad attivita', da realizzarsi in collaborazione con Enti e Corpi militari che hanno gia' manifestato la propria disponibilita' in merito (Vigili del fuoco, Guardia costiera, Marina militare, Croce Rossa Italiana), di: difesa dell'ambiente, aiuto alla popolazione, prevenzione dagli incendi, apprendimento di nozioni di primo soccorso e gestione delle emergenze in materia di sicurezza sul lavoro, avvicinamento alla cultura del mare e alla protezione dell'ambiente marino, educazione alla salute, di servizio verso la comunita' e cooperazione, anche internazionale.
4. Costituiscono altresi' azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, ai sensi del comma 3, l'attivita' dell'Agenzia nazionale per i giovani, l'organizzazione di eventi, convegni, tavole rotonde, incontri di studio ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi, previa autorizzazione del Ministro delegato ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, anche in collaborazione con enti locali, universita', enti pubblici e privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di istanze della societa' civile ed associazioni di categoria e professionali, nonche' tutte le altre iniziative finalizzate alla verifica, sul territorio, dei fabbisogni in materia di politiche giovanili ed alle conseguenti definizione, implementazione e divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento. Con separato successivo decreto possono inoltre individuarsi ulteriori azioni da realizzarsi a valere sulle risorse di cui al presente articolo.
5. In considerazione della precipua finalizzazione delle risorse del Fondo per le Politiche Giovanili, come individuata dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare considerata la circostanza che comunicare ai giovani le opportunita' loro offerte dal quadro normativo vigente, ovvero da iniziative del Governo e del Ministro delegato ad essi rivolte, mediante canali comunicativi innovativi e piattaforme tecnologiche avanzate, costituisce intrinsecamente strumento preferenziale per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla legge, le attivita' informative realizzate mediante piattaforme web, anche tecnicamente gestite da terzi, ma comunque riconducibili alla titolarita' del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale, si intendono non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 41 del decreto legislativo n. 177 del 2005, in conformita' a quanto sancito dai punti 1.1, ultimo capoverso, ed 1.3, ultimo capoverso, della direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2009, recante «Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177».
6. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui ai commi 3, 4 e 5, il Dipartimento della Gioventu' e del servizio civile nazionale puo' stipulare con l'Agenzia nazionale per i giovani di cui agli articoli 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n.15, ed 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Ente Pubblico non economico vigilato dal Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, specifici accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che definiscano analiticamente gli obiettivi da perseguire ed i tempi e le modalita' di attuazione, a tal fine trasferendo, in tutto o in parte, le risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi concordati. Analoghi accordi possono essere stipulati con altre Pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni e gli enti locali, aventi specifica competenza nella materie in cui le azioni ed i progetti, volta per volta, intervengano. Le azioni ed i progetti che coinvolgano una pluralita' di comuni, ovvero una pluralita' di province, possono altresi' essere realizzate stipulando convenzioni con le Associazioni che siano titolari della rappresentanza generale, in sede di Conferenza Unificata, delle due menzionate tipologie di enti locali, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. L'individuazione delle azioni di rilevante interesse nazionale e delle connesse modalita' di utilizzazione delle risorse finanziarie, come definite dal presente articolo, continuano a trovare applicazione, anche per gli anni successivi al 2012, fino all'emanazione del successivo decreto ministeriale recante la disciplina del Fondo per le Politiche Giovanili.
8. In considerazione dell'integrale assolvimento, con l'emanazione del presente decreto, ed in particolare ai sensi degli articoli 3 e 4, degli obblighi assunti dallo Stato in sede di Conferenza Unificata nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali, eventuali incrementi e riduzioni, nel corrente Esercizio Finanziario, delle risorse iscritte al capitolo n. 853 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Fondo per le Politiche Giovanili», disposte successivamente alla data di adozione del presente decreto in virtu' di successive manovre di finanza pubblica, incideranno sulla quota del «Fondo» destinata alle azioni e progetti di rilevante interesse nazionale di cui al presente articolo.
 
Art. 3

Trasferimenti indistinti alle Regioni - Patto di stabilita' interno -
Federalismo fiscale

1. In considerazione dell'avvenuto trasferimento alle Regioni, a valere sugli stanziamenti del «Fondo per le Politiche Giovanili», con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 39761 in data l° giugno 2012, di cui alle premesse, di risorse pari ad € 6.783.518,00, si intendono integralmente assolti, per l'anno 2012, gli oneri assunti dallo Stato, nei confronti delle Regioni medesime, derivanti dall'art. 2, comma 1, dell'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2010 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane, concernente la ripartizione del Fondo - triennio 2010/2012.
 
Art. 4
Azioni e progetti destinati al territorio

1. A valere, in parte sugli stanziamenti per l'Esercizio Finanziario 2012 quali risultanti dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 («legge di stabilita' 2012») e dai successivi aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica, citati nelle premesse (euro 3.058.464,00), in parte sulle risorse di cui all'art. 2, comma l (euro 849.950,94), per l'Esercizio Finanziario 2012 la quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti da comuni e province e' stabilita in euro 3.908.414,94. In particolare, in conformita' all'art. 4 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010, una quota di risorse pari ad euro 908.414,94 e' destinata a finanziare azioni ed interventi proposti dai comuni, mentre una quota di risorse pari a 3 milioni di euro e' destinata a finanziare azioni ed interventi proposti dalle province.
2. Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del co-finanziamento degli interventi proposti da comuni e province, trova applicazione l'art. 4, comma 3, dell'Intesa in data 7 ottobre 2010.
 
Art. 5
Attivita' strumentali

1. Una quota, non superiore al 10% delle risorse di interesse nazionale di cui all'art. 2, commi 3 e seguenti, e' destinata alle attivita' strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal presente decreto e, in particolare, alle attivita' di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione tecnica dei progetti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento della gioventu' adeguate professionalita'.

Roma, 7 novembre 2012

Il Ministro: Riccardi
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 194
 
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