Gazzetta n. 49 del 27 febbraio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 19 febbraio 2013
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nel territorio della regione Umbria.


IL CAPO DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2013 con la quale e' stato dichiarato, fino al 1° maggio 2013, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nei comuni del territorio della regione Umbria ivi indicati;
Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Acquisita l'intesa della regione Umbria;

Dispone:

Art. 1

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i comuni indicati nella delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2013 il Coordinatore regionale dell'Ambito territorio, infrastrutture e mobilita' della regione Umbria, Arch. Diego Zurli e' nominato Commissario delegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato puo' avvalersi dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, nonche' delle strutture organizzative e del personale della regione Umbria, nonche' della collaborazione degli Enti locali territoriali della regione medesima.
3. Il Commissario delegato predispone, in coerenza con quanto rappresentato dalla regione Umbria nella relazione tecnica predisposta in data 12 dicembre 2012 e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un piano degli interventi in conto capitale da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:
a) gli interventi realizzati dagli enti locali territoriali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio;
b) le attivita' poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree alluvionate;
c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole voci di spesa.
5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 2

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 31 gennaio 2013, nel limite di euro 7.000.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
3. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 3

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato provvede in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16, e successive modifiche ed integrazioni;
decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 11, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
 
Art. 4

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza mensile, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche', allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
 
Art. 5

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in rassegna che hanno colpito i soggetti residenti nei Comuni enucleati nella delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2013, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I mutuatari, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione delle rate di mutuo fino alla cessazione dello stato di emergenza.
 
Art. 6

1. Entro dieci giorni prima della scadenza dello stato d'emergenza, si provvede ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2013

Il capo del dipartimento
della protezione civile
Gabrielli
 
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