Gazzetta n. 49 del 27 febbraio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 7 febbraio 2013
Designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche»;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 marzo 2012, «Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2012;
Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, con lettera prot. 0024684 del 3 ottobre 2012 alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, per il successivo inoltro alla Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente;
Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»;
Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione, trasmessa dalla Direzione Generale Ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;
Vista la Strategia Nazionale per la Biodiversita', predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;
Vista la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 21 maggio 2007, n. 8, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3061 del 16 dicembre 2011 «Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 8/2007 e del DM 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
Vista la nota della Regione Autonoma Valle d'Aosta prot. 28800/RN del 15 novembre 2012, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla mancata previsione delle misure di conservazione di cui all'art. 2, comma 4, lettere b) ed i) del citato decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007;
Considerato che, ferme restando le misure di conservazione, generali e sito-specifiche, individuate con la citata DGR n. 3061 del 16 dicembre 2011 dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;
Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario effettuato dalla Regione potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato DM 17 ottobre 2007;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» dei siti di importanza comunitaria della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, con l'eccezione del sito «IT1201000 Parco Nazionale del Gran Paradiso», che insiste sul territorio di due regioni e per il quale sara' emanato apposito provvedimento;
Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 87 del 25 gennaio 2013

Decreta:

Art. 1
Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i seguenti siti insistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, gia' proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:
Parte di provvedimento in formato grafico


2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 0024684 del 3 ottobre 2012. Tale documentazione e' pubblicata, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure comunitarie e sono riportate in detta sezione.
 
Art. 2
Misure di conservazione

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A del DPR 8 settembre 1997, n. 357, e delle specie di cui all'allegato B del medesimo DPR presenti nei siti, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui aI precedente articolo sono quelle individuate con la deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta (DGR) n. 3061 del 16 dicembre 2011 "Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 8/2007 e del DM 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)" e sono immediatamente operative. Lo stralcio della predetta deliberazione relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.
2. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale o regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti.
3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali.
4. Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono adottate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.
 
Art. 3
Soggetto gestore

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.
2. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale e regionale la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro: Clini
 
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