Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
DECRETO 7 gennaio 2013, n. 19 |
Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105. |
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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, che apporta «Modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalita' e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita' di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa»; Visto in particolare, l'articolo 7 del predetto decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, che prevede l'adozione, con decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa, di un apposito regolamento di attuazione, da emanare procedendo al necessario coordinamento con le norme di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185; Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93, che adotta il «Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 20 e 24; Considerata la necessita' di riproporre la formulazione del regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, allo scopo di aderire a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 11702/2012 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 6 dicembre 2012; Vista la comunicazione alle competenti commissioni parlamentari; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adottano il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, il presente regolamento detta la disciplina di attuazione delle norme in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105 (Modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, in attuazione della direttiva 2009/43CE, che semplifica le modalita' e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita' di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2012, n. 169. - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, e' il seguente: «Art. 7 (Disposizioni di attuazione). - 1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, sono emanate le norme di attuazione del presente decreto legislativo, procedendo al necessario coordinamento con le norme di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185.». - La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93 (Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2005, n. 127. - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, supplemento ordinario. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, si veda nella nota alle premesse. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «legge»: la legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni; b) «materiali»: i materiali di armamento di cui all'articolo 2 della legge; c) «elenco»: l'elenco dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge; d) «registro»: il registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge; e) «operatore» e «operatori»: i soggetti interessati a ottenere o che hanno ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e nulla osta di cui alla legge, nonche' i soggetti che effettuano le transazioni bancarie di cui all'articolo 27 della legge; f) «operazione» ed «operazioni»: esportazione e importazione, definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, delocalizzazione produttiva, trasferimento intangibile, concessione di licenze di fabbricazione e trasformazione o adattamento di materiali e mezzi, di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge; prestazione o cessione di servizi di cui all'articolo 2, comma 6, all'articolo 9, comma 5, lettera a), e all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge; g) «comitato»: il comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge; h) «Autorita' nazionale - UAMA»: l'Unita' per le autorizzazioni dei materiali di armamento di cui all'articolo 7-bis della legge. Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «Art. 2 (Materiali di armamento). - 1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di Polizia. 2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie: a) armi nucleari, biologiche e chimiche; b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3; d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri; e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1; i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare; l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare; m) materiali specifici per l'addestramento militare; n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare. 3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 e' individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE, e successive modificazioni. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, avuto riguardo all'evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonche' agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce. 4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento: a) ai soli fini dell'esportazione e dei trasferimenti verso altri Stati dell'Unione europea, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3; b) limitatamente alle operazioni di esportazione, trasferimento verso altri Stati dell'Unione europea e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2. 5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 4. 6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia gia' stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, e' soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, entro trenta giorni dalla data dell'istanza, purche' costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato. 7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprieta' del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.». - Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «Art. 3 (Registro nazionale delle imprese). - 1. Il Registro nazionale delle imprese e' disciplinato dall'art. 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66». - Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «Art. 27 (Norme sull'attivita' bancaria). - 1. Tutte le transazioni bancarie concernenti le operazioni disciplinate dalla presente legge devono essere comunicate entro trenta giorni dalla loro effettuazione al Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000. 3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'art. 30 del citato testo. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della commissione consultiva prevista dall'art. 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria. 4. La relazione al Parlamento di cui all'art. 5 deve contenere un capitolo sull'attivita' degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge; a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attivita' di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1». - Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «Art. 1 (Controllo dello Stato). - 1. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. 2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'art. 2, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato. 3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa. 4. Le operazioni di esportazione, transito e intermediazione, sono consentite solo se effettuate con Governi esteri o con imprese autorizzate dal Governo del Paese destinatario. Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalita' di cui al capo IV, sezione I. 5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonche' quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento. 6. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento sono altresi' vietati: a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle nazioni unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere; b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'art. 11 della Costituzione; c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); d) verso i Paesi i cui Governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa; e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese; verso tali Paesi e' sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamita' naturali. 7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95, di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonche' la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonche' a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari. 7-bis. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all'art. 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate. 8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione: a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di Polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane; b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, previa autorizzazione di cui all'art. 13; c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati; d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di Polizia previste dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110; e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attivita' dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa. 9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge: a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di Polizia; b) le esportazioni o concessioni dirette e i trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali; c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purche' non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato nord atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335. 10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo. 11. Sono escluse altresi' dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , nonche' le armi corte da sparo purche' non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di Polizia. 11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008. 11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili. 11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate: a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-quater, 10-quinquies e 13; b) autorizza le operazioni e le attivita' di cui agli articoli 16 e 21.». - Il testo dell'art. 9, comma 5, lettera a), della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni: a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali gia' oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;». - Il testo dell'art. 11, comma 2, lettera b), della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonche' le condizioni per la disponibilita' alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;». - Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «Art. 7 (Comitato consultivo). - 1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito, nonche' per la cessione delle licenze di produzione, l'intermediazione di materiali di armamento e la delocalizzazione produttiva. Detto Comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 13. 2. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed e' composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario diplomatico del Ministero degli affari esteri. 3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e puo' avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente del Comitato stesso sentito il parere dei membri. 4. Il Comitato e' validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti. 5. Il Comitato e' rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola.». - Il testo dell'art. 7-bis della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «Art. 7-bis (Ministero degli affari esteri - Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento - UAMA). - 1. L'Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri e' individuata quale autorita' nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge. L'UAMA e' diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri. L'UAMA si avvale anche di personale di altre Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 30. 2. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa circa il registro nazionale delle imprese, di cui all'art. 3.». |
| Art. 3
Comunicazioni, domande e documentazioni
1. Le comunicazioni e domande di cui al presente regolamento sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo delegato, la firma dei quali e' autenticata ai sensi di legge ovvero depositata presso l'ufficio competente, e sono corredate delle certificazioni richieste, rilasciate in data non anteriore a tre mesi ovvero, quando la legislazione del Paese estero di rilascio prevede una maggiore durata di validita', non anteriore a sei mesi dalla loro presentazione. Alle comunicazioni e domande sottoscritte dal delegato e' altresi' allegata la delega, in originale o copia conforme, quando non depositata presso il predetto ufficio. 2. Le certificazioni rilasciate dalle autorita' governative del Paese destinatario di operazioni di esportazione e di transito, dalle quali risulta la qualita' di imprese autorizzate dal Governo dello stesso Paese a produrre e commercializzare materiali oggetto della disciplina della legge, devono essere legalizzate dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente. Sono fatte salve le convenzioni internazionali sulla esenzione dalla legalizzazione. 3. I contratti e ogni altra documentazione in lingua straniera, ai fini delle autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge, sono presentati corredati di traduzione in lingua italiana; la traduzione e' asseverata quando il testo originale e' redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali della Comunita' europea. 4. Salvo quanto disposto dall'articolo 7, l'amministrazione competente e' tenuta a pronunciarsi sulle domande con provvedimento espresso entro i termini stabiliti dal presente regolamento.
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| Art. 4
Pubblicita' e informazioni
1. Le direttive previste dal presente regolamento sono pubblicate sul sito Internet dell'amministrazione emanante. 2. L'Autorita' nazionale - UAMA puo' richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni su quanto attiene all'operazione in qualunque fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta, in riferimento ai principi della legge.
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| Art. 5
Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attivita'
1. Alle attivita' degli organi e degli uffici investiti di compiti attinenti l'attuazione della legge si applicano le vigenti disposizioni in materia di sicurezza della Repubblica e segreto di Stato. 2. Per l'autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai sensi dell'articolo 21 della legge, gli organizzatori, salvo quanto disposto al comma 4, almeno trenta giorni prima, presentano domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorita' nazionale per la sicurezza, con le modalita' e i contenuti definiti dalla stessa Autorita' e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative. 3. Entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della domanda, l'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata, per il periodo e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento, ovvero viene comunicato, con provvedimento motivato, il diniego. 4. Nel caso di visite contemplate da intese intergovernative, l'Autorita' di cui al comma 2 rilascia l'autorizzazione secondo modalita' e in termini conformi a quanto previsto nelle medesime intese. Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «Art. 21 (Seminari, soggiorni di studio e visite). - 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, su richiesta dell'impresa interessata, puo' autorizzare seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza.». |
| Art. 6
Principi generali per le trattative contrattuali
1. Salve le condizioni o limitazioni disposte per il rilascio di singole autorizzazioni e nulla-osta a trattative contrattuali, nel periodo compreso tra la data della comunicazione di inizio e i termini di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, della legge, e' vietata la comunicazione alle altre parti, con le quali si intende svolgere la trattativa contrattuale, di qualunque informazione classificata nonche', se l'operatore ne e' informato, delle informazioni in corso di classificazione o di interesse nazionale. 2. Sono considerate «apposite intese intergovernative», ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 4, della legge, quelle in cui e' esplicitamente contemplata la possibilita' che fra i due Paesi possano avvenire operazioni di interscambio di materiali di armamento. 3. Le «apposite intese intergovernative», il cui contenuto deve essere preventivamente sottoposto alla valutazione del Ministero degli affari esteri per quanto riguarda i riflessi di sua competenza, devono: a) prevedere che le suddette operazioni di interscambio avvengano tra Stato e Stato oppure societa' private autorizzate dai rispettivi Governi; b) prevedere che i rispettivi Governi si impegnino a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente; c) fare esplicito riferimento alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, eventualmente integrate o modificate secondo il disposto del medesimo articolo 2, comma 3, considerando incluse, anche se non indicate, quelle che concorrono all'allestimento finale del sistema. 4. Tra le apposite intese intergovernative rientrano i «Memoranda of Understanding» (MoU) stipulati dal Ministero della difesa che contengono le suddette clausole. Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 9, commi 2 e 4, della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «2. Entro sessanta giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, puo' vietare la prosecuzione della trattativa.». «4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di cui al comma 1 da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facolta' di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.». - Per il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 2. |
| Art. 7
Autorizzazioni alle trattative contrattuali
1. Ogni comunicazione di inizio di trattative contrattuali riguardante le operazioni di cui all'articolo 9 della legge e' presentata dall'operatore contemporaneamente ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, con le modalita' indicate nei seguenti commi e secondo le direttive del Ministero degli affari esteri, emanate di concerto con il Ministero della difesa. 2. Quando la legge attribuisce al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge, la competenza a vietare, condizionare o limitare la prosecuzione delle trattative, il Ministero della difesa trasmette al Ministero degli affari esteri il proprio assenso entro venticinque giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, l'assenso s'intende acquisito. 3. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 9, comma 2, della legge, senza che il Ministero degli affari esteri abbia rilasciato l'autorizzazione alle trattative o ne abbia vietato, condizionato o limitato la prosecuzione, le trattative possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11-quater, della legge, per l'acquisizione del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, da richiedere con immediatezza in presenza di informazioni classificate. 4. Quando la legge attribuisce al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 9, commi 4 e 5, della legge, la competenza a vietare, condizionare o limitare la prosecuzione delle trattative, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero della difesa il proprio assenso nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, l'assenso s'intende acquisito. 5. Decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 4, della legge, senza che il Ministero della difesa si sia pronunciato, le trattative possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11-quater, della legge. 6. Il Ministero della difesa rilascia il nulla osta di cui all'articolo 9, comma 5, della legge, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge. Decorso inutilmente tale termine, le trattative possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11-quater, della legge. 7. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati i seguenti dati: a) estremi di iscrizione nel registro; b) denominazione e indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo, alle trattative; c) oggetto del contratto che si intende stipulare, con descrizione sintetica del tipo dei materiali oggetto delle trattative e delle loro caratteristiche, in riferimento alla lista di cui all'articolo 18 della legge o eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge stessa, e alla voce doganale; d) valore stimato o preventivato dell'oggetto della trattativa; e) quantita' stimata o preventivata dei materiali, con relativa unita' di misura, e dei servizi, nonche' loro classifica di segretezza; f) Paesi di destinazione e di utilizzazione finale se diversi dal destinatario in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito; g) imprese di destinazione intermedia e finale in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito; h) estremi della abilitazione societaria rilasciata dall'Autorita' nazionale per la sicurezza e il relativo livello; i) per operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge, a esclusione della lettera e) del medesimo comma, estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente; l) estremi del bando della gara cui l'operatore intende eventualmente partecipare. 8. Tra le operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), della legge, si intendono incluse quelle operazioni che prevedono l'esportazione di attrezzature per la riparazione e la manutenzione da effettuarsi in loco. 9. Quando i Ministri degli affari esteri e della difesa intendono avvalersi del comitato ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge, il relativo parere e' reso entro quindici giorni dalla data della richiesta. 10. Durante il periodo di validita' dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 della legge, l'operatore comunica, con le stesse modalita' di cui al comma 1, ogni variazione dei dati dichiarati nella comunicazione di inizio di trattative contrattuali. 11. Se le variazioni di dati di cui al comma 10 riguardano elementi essenziali delle trattative cui si riferiscono, la comunicazione dell'operatore apre un nuovo procedimento. In tal caso, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della difesa, secondo le rispettive competenze, ne informano l'operatore interessato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, dalla quale decorrono i termini del nuovo procedimento. Se la variazione riguarda dati non essenziali, le predette amministrazioni, secondo le rispettive competenze, possono darne comunicazione all'operatore prima del suddetto termine. 12. Al procedimento per il rinnovo delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 della legge, che ha inizio con la domanda presentata dall'operatore, si applicano le disposizioni che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione stessa. 13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai programmi intergovernativi sottoposti alle procedure previste dall'articolo 1, comma 8, lettera a), e comma 9, lettera a), della legge. Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 9, comma 2, della legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 6. - Il testo dell'art. 9, comma 3, della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «3. Il Ministro puo' disporre altresi' condizioni o limitazioni alle attivita' medesime, tenuto conto dei principi della presente legge e degli indirizzi di cui all'art. 1, nonche' di motivi d'interesse nazionale.». - Per il testo dell'art. 1, comma 11-quater, della citata legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 9, comma 4, della citata legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 6. - Il testo dell'art. 9, comma 5, della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni: a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali gia' oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute; b) di materiali gia' regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione; c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneita' e simili; d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali gia' autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni; e) di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonche' di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.». - Il testo dell'art. 9, comma 1, della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «Art. 9 (Disciplina delle trattative contrattuali). - 1. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione, il transito, l'intermediazione di materiale d'armamento, nonche' le operazioni di cui all'art. 2, comma 5.». - Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «Art. 18 (Lista dei materiali). - 1. Le imprese esportatrici e che effettuano operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri relative ai materiali di armamento indicati nella presente legge, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 3, sono tenute a trasmettere alla commissione di cui all'art. 4, con le modalita' previste dal regolamento di attuazione, la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione e di operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri, con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresi' comunicati, con gli stessi criteri e modalita', gli eventuali aggiornamenti della lista.». - Per il testo dell'art. 2, comma 3, della citata legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 2. - Il testo dell'art. 9, comma 6, della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attivita' di cui al presente articolo possono avvalersi del Comitato di cui all'art. 7.». - Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «Art. 10 (Effetti e durata dell'autorizzazione alle trattative). - 1. L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all'art. 9 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui all'art. 13 e puo' essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e puo' essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative. 2. L'autorizzazione e' soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo art. 15.». - Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera a), e comma 9, lettera a), della citata legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 2. |
| Art. 8
Domande di autorizzazione
1. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 11 della legge e' presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri - UAMA, che provvede entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta ovvero a comunicarne, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'amministrazione ricevente sino all'acquisizione della stessa. Nella domanda sono indicati i seguenti dati, oltre a quelli di cui all'articolo 11, comma 2, della legge: a) estremi di iscrizione nel registro; b) tipo di materiali oggetto dell'operazione, con estremi di riferimento alla lista di cui all'articolo 18 della legge ed eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge ed alla voce doganale corrispondente; c) classifica di segretezza del materiale o dell'oggetto dell'operazione; d) Paesi di provenienza per operazioni di importazione e di transito; e) soggetti intermediari commerciali citati nel contratto; f) modalita' di regolamento finanziario delle prestazioni comprese nell'operazione; g) dogane interessate dall'esecuzione, anche frazionata, dell'operazione; h) nei casi dubbi, a richiesta dell'operatore, il Ministero degli affari esteri comunica se accludere il «certificato di importazione» o il «certificato di uso finale» di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge. 2. L'obbligo di accludere alla domanda di cui al comma 1 copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla-osta e' adempiuto dall'operatore presentando copia della comunicazione di inizio di trattative e, ove emanato, del provvedimento che ha posto condizioni e limitazioni. 3. Quando le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 4 sono rilasciate previo parere del comitato, esso e' reso entro quindici giorni dalla data della richiesta. Ove il comitato abbia rappresentato proprie esigenze istruttorie dovute alla natura dell'affare, il termine e' prorogato per la stessa durata, a decorrere dalla scadenza, e per una sola volta. 4. Per l'autorizzazione o il diniego della proroga dei termini di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge, si provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri - UAMA. 5. La domanda per il rilascio della licenza globale di progetto di cui all'articolo 11, comma 5-bis, della legge, e' presentata al Ministero degli affari esteri - UAMA e inviata per conoscenza, a cura dell'operatore, al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa, II Reparto. Il Ministero degli affari esteri provvede, entro il termine di sessanta giorni, a rilasciare l'autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte del Ministero degli affari esteri sino all'acquisizione della stessa. 6. Nella domanda, redatta secondo le direttive emanate dal Ministero degli affari esteri, dovranno essere indicati anche i seguenti dati: a) estremi di iscrizione nel registro; b) societa' estere che partecipano al programma; c) descrizione del programma; d) Paesi partecipanti al programma. 7. In caso di rilascio di licenza globale di progetto l'autorizzazione alle trattative contrattuali di cui all'articolo 7 e' considerata decaduta dalla data di notifica all'operatore del provvedimento di rilascio della licenza globale di progetto. Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «Art. 11 (Domanda di autorizzazione). - 1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, l'intermediazione, le cessioni di licenza di produzione, la delocalizzazione produttiva, i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonche' il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne da' notizia al Ministero della difesa e al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovra' essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato. 2. Nella domanda devono essere indicati: a) tipo e quantita' del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi e le categorie dei materiali identificati ai quali esse appartengono; b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonche' le condizioni per la disponibilita' alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza; c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonche' la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454; d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera c); e) l'identificazione del destinatario (autorita' governativa, ente pubblico o impresa autorizzata); f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprieta' e di brevetto e simili; g) eventuali impegni per compensazioni industriali; h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita. 3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi: a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla osta, ove previsti; b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il contratto e' scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana; c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorita' governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un "certificato di uso finale" rilasciato dalle autorita' governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verra' riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorita' italiane preposte a tale compito. 4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato. 5. La documentazione di cui al presente articolo non e' richiesta per le operazioni previste all'art. 9, commi 4 e 5. 5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'art. 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'art. 9, comma 7-bis, e devono essere indicati: a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre; b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove gia' individuate nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione; c) l'identificazione dei destinatari (autorita' governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non e' richiesta per le operazioni previste dall'art. 9, commi 4 e 5. 5-ter. Nei casi in cui la domanda di autorizzazione all'esportazione ha ad oggetto prodotti ricevuti da altro Stato membro dell'Unione europea usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e soggetti a limitazioni all'esportazione, il richiedente deve dichiarare di essersi attenuto a tali limitazioni e di aver ottenuto, se previsto, il consenso dello Stato di origine.». - Per il testo dell'art. 18 della legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 7. - Per il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n. 185 del 1990, si veda nelle note all'art. 2. - Il testo dell'art. 14, comma 1, della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «Art. 14 (Termine per le operazioni). - 1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a ventiquattro mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il comitato di cui all'art. 7, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto.». |
| Art. 9
Domande di autorizzazione al trasferimento intracomunitario
1. La domanda per il rilascio di una autorizzazione globale di trasferimento deve indicare: a) Paese di destinazione comunitario; b) identificazione del destinatario (autorita' governativa, ente pubblico o impresa autorizzata); c) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprieta', di brevetto e simili; d) eventuali impegni per compensazioni industriali; e) eventuali condizioni e limitazioni al trasferimento dei prodotti relativamente alla successiva esportazione o all'impiego finale; f) eventuali affidamenti da parte di amministrazioni dello Stato per l'esecuzione dell'operazione pattuita; g) estremi di iscrizione nel registro; h) tipo di materiali oggetto dell'operazione con estremi di riferimento alla lista di cui all'articolo 18 della legge ed eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge e alla voce doganale corrispondente; i) classifica di segretezza del materiale; l) soggetti intermediari citati nel contratto; m) modalita' di regolamento finanziario; n) dogane interessate dall'esecuzione, anche frazionata, dell'operazione; o) su richiesta del Ministero degli affari esteri, il certificato di importazione o il certificato di uso finale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge; p) estremi e tipologia dell'impegno contrattuale; q) ammontare degli eventuali compensi di intermediazione; r) Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese o soggetti di destinazione intermedia o finale. 2. La domanda per il rilascio di una autorizzazione individuale di trasferimento deve indicare, oltre ai dati di cui al comma 1, anche i seguenti: a) valore del contratto; b) quantita' dei materiali con relativa unita' di misura. 3. La domanda per il rilascio della autorizzazione globale e individuale di trasferimento e' presentata all'Autorita' nazionale - UAMA, e inviata per conoscenza, a cura dell'operatore, al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa - II Reparto. L'Autorita' nazionale - UAMA provvede entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'Autorita' nazionale - UAMA sino all'acquisizione della stessa. Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 18 della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 7. - Per il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 11, comma 3, lettera c), della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 8. |
| Art. 10
Principi generali per le autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari
1. Per la successiva esportazione verso destinatari situati in Stati terzi di materiali trasferiti dal territorio nazionale con autorizzazioni di trasferimento intracomunitario e' richiesto il consenso dell'Autorita' nazionale - UAMA. 2. Sono fatte salve le condizioni o limitazioni disposte per il rilascio di singole autorizzazioni.
|
| Art. 11
Requisiti e condizioni di utilizzabilita' delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari sono rilasciate alle imprese utilizzatrici in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione nel registro; b) certificazione, laddove prevista dalla legge; c) assenza di provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 15 della legge. 2. E' fatto obbligo alle imprese utilizzatrici di autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari di rispettare le seguenti condizioni: a) informare la controparte estera delle eventuali condizioni e limitazioni apposte dall'Autorita' nazionale - UAMA, ivi comprese quelle relative all'impiego finale o all'esportazione verso Stati terzi; b) rispettare le eventuali condizioni e limitazioni, ivi compresi i vincoli relativi al materiale e alle informazioni classificate; c) informare l'Autorita' nazionale - UAMA delle eventuali variazioni dei destinatari intermedi e finali, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione; d) fornire, ove previsto, la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, della legge all'Autorita' nazionale - UAMA e informarla dell'eventuale mancato utilizzo dell'autorizzazione rilasciata, nei termini di validita' ivi indicati; e) attenersi, all'atto dell'operazione, al rispetto della tipologia dei materiali, dei destinatari, dei termini e di tutte le altre prescrizioni indicate nell'autorizzazione; f) depositare l'autorizzazione presso l'ufficio doganale competente. Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 15 della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «Art. 15 (Sospensione o revoca delle autorizzazioni). - 1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-bis e 13 sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio. 1-bis. Il Ministero degli affari esteri puo' provvisoriamente sospendere, previa verifica con lo Stato membro, gli effetti della autorizzazione generale nei riguardi di un destinatario situato in altro Stato membro che non rispetta le condizioni allegate alla autorizzazione generale medesima, nonche' per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza nazionale, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, informando gli altri Stati membri e la commissione delle ragioni della misura di salvaguardia accettata. La sospensione puo' essere revocata quando vengono meno le ragioni che l'hanno determinata. 2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 9 sono disposte con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri. 3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13 sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il CISD. 4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all'art. 7. 5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e' estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13 non imputabili alla volonta' dell'operatore. 6. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13, o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'art. 14, numero 6, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni e della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera m) dell'art. 15 della suddetta legge. 7. In casi eccezionali il CISD puo' temporaneamente vietare l'esportazione anche delle armi di cui all'art. 1, comma 11, verso quei Paesi, di cui fornira' elenco al Ministero degli affari esteri, per i quali avra' ritenuto opportuno adottare misure cautelative. 8. Il divieto sara' rimosso dallo stesso CISD solo quando saranno cessate le cause che lo hanno determinato.». - Il testo dell'art. 20, comma 1, della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «Art. 20 (Utilizzo delle autorizzazioni). - 1. L'impresa autorizzata all'esportazione, all'intermediazione, alla cessione di licenze produttive, alla delocalizzazione produttiva, ai trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, o al transito di materiali di armamento e' tenuta, ad eccezione delle operazioni effettuate per conto dello Stato ovvero in caso di licenza globale di progetto: a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate; b) ad inviare entro centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni di esportazione e transito al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la dichiarazione di trasporto e transito (DTTI) ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorita' governativa locale.». |
| Art. 12
Certificazione delle imprese
1. Le imprese che intendono richiedere la certificazione ai sensi dell'articolo 10-sexies della legge devono disporre al momento della richiesta di un collegamento informatico con l'Autorita' nazionale - UAMA secondo le modalita' stabilite con direttive del Ministero degli affari esteri. 2. Le imprese che intendono richiedere la certificazione devono altresi' avere alle proprie dipendenze, al momento della richiesta, un dirigente responsabile dell'unita' competente per i trasferimenti intracomunitari, le importazioni e le esportazioni dei materiali d'armamento, della cui attivita' e' personalmente responsabile. 3. In attuazione dell'articolo 10-sexies della legge, l'istanza di certificazione di cui al comma 1 e' presentata all'Autorita' nazionale - UAMA e deve indicare: a) gli estremi di iscrizione nel registro; b) l'indicazione dell'ufficio informatico responsabile del collegamento di cui al comma 1; c) l'indicazione del nominativo del dirigente responsabile dell'unita' per i trasferimenti intracomunitari, le importazioni e le esportazioni dei materiali d'armamento di cui al comma 2; d) la descrizione dell'attivita' industriale svolta dall'azienda richiedente, con particolare riferimento alle attivita' di integrazione di sistemi o sottosistemi. All'istanza devono essere allegati: a) l'atto di nomina del dirigente di cui al comma 2; b) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui al comma 2, ad adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni relative all'uso finale e all'esportazione dei componenti o dei prodotti ricevuti; c) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui al comma 2, a fornire, su richiesta dell'Autorita' nazionale - UAMA, le informazioni relative agli utilizzatori finali o all'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti; d) la relazione sul programma interno di conformita' o sul sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa, firmata dal rappresentante legale e controfirmata dal dirigente di cui al comma 2. Nella relazione sono descritte le risorse umane, tecniche e organizzative impiegate, l'organigramma della struttura preposta alla gestione delle esportazioni e dei trasferimenti intracomunitari, le procedure di controllo interno, le relative procedure di formazione del personale e tutte le altre disposizioni inerenti le esportazioni e i trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento. 4. L'Autorita' nazionale - UAMA effettua le verifiche necessarie ad accertare la rispondenza degli assetti organizzativi e di responsabilita' dell'azienda ai criteri della normativa comunitaria e ne comunica gli esiti alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri dell'Unione europea. 5. L'Autorita' nazionale - UAMA richiede al Segretariato generale della difesa - Servizio del registro nazionale delle imprese l'assenso di cui all'articolo 10-sexies, comma 3, della legge. Il Segretariato generale della difesa comunica l'assenso nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di comunicazioni entro tale termine, l'assenso s'intende acquisito. 6. L'Autorita' nazionale - UAMA, sentito il Segretariato generale della difesa - Servizio del registro nazionale delle imprese con le modalita' di cui al comma 5, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza: a) rilascia l'attestato di certificazione, che deve contenere tutte le indicazioni di cui all'articolo 10-sexies, comma 4, della legge; b) rigetta l'istanza con provvedimento motivato; c) richiede l'integrazione dell'istanza se ritiene la documentazione incompleta. La richiesta di integrazione sospende il decorso del termine. 7. Il Ministro degli affari esteri trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri l'elenco delle imprese nazionali certificate, ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 5 della legge. 8. Le imprese certificate e i loro fornitori hanno l'obbligo di conservare i registri dei trasferimenti e la relativa documentazione commerciale secondo le direttive emanate dal Ministero degli affari esteri. 9. E' fatto comunque obbligo di comunicare attraverso il collegamento informatico di cui al comma 1 le informazioni relative alle singole spedizioni. Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 10-sexies della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «Art. 10-sexies (Certificazione delle imprese). - 1. La certificazione stabilisce l'affidabilita' dell'impresa destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacita' di rispettare le restrizioni all'esportazione dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione generale di trasferimento. 2. L'affidabilita' deve essere valutata sulla base dei seguenti criteri: a) l'esperienza comprovata in attivita' inerenti la difesa, tenendo conto in particolare del livello di osservanza dell'impresa delle restrizioni all'esportazione, di eventuali decisioni giudiziarie in materia, dell'autorizzazione a produrre o a commercializzare materiali di armamento e dell'impiego di personale dirigente con esperienza; b) l'attivita' industriale pertinente nel settore dei materiali di armamento all'interno della Comunita', e in particolare la capacita' di integrazione di sistemi o sottosistemi; c) la nomina di un dirigente di alto livello quale soggetto esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle esportazioni; d) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera c), di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all'utilizzo finale e all'esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti; e) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza all'ente che rilascia la certificazione, su sua richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall'impresa stessa usufruendo di una autorizzazione di trasferimento da un altro Stato membro; f) la descrizione, controfirmata dal dirigente di cui alla lettera c), del programma interno di conformita' o del sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa. Tale descrizione precisa le risorse organizzative, umane e tecniche destinate alla gestione dei trasferimenti e delle esportazioni, la catena delle responsabilita' nella struttura dell'impresa, le procedure di controllo interno, le misure di sensibilizzazione e di formazione del personale, le disposizioni in fatto di sicurezza fisica e tecnica, la tenuta dei registri e la tracciabilita' dei trasferimenti e delle esportazioni. 3. Le imprese iscritte al registro di cui all'art. 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. 4. Il certificato contiene le seguenti informazioni: a) l'autorita' competente che rilascia il certificato; b) il nome e l'indirizzo del destinatario; c) una dichiarazione di conformita' del destinatario ai criteri di cui al comma 2; d) la data di rilascio e la durata di validita' del certificato. 5. La certificazione ha una durata di tre anni. 6. Nei casi di cui all'art. 10-quater, le imprese iscritte al registro di cui all'art. 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. 7. Il Ministero degli affari esteri puo' adottare le opportune misure, che possono consistere anche nella revoca del certificato, d'intesa con il Ministero della difesa, qualora sia constatato che l'impresa titolare di un certificato non risponde piu' ai criteri di cui al comma 2 e alle condizioni previste dal certificato. In caso di revoca, il Ministero degli affari esteri informa la commissione europea e gli altri Stati membri della propria decisione. 8. E' riconosciuta la validita' delle certificazioni rilasciate da altro Stato membro. 9. Il Ministero degli affari esteri pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco delle imprese nazionali certificate e lo comunica alla commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri.». - Il testo dell'art. 5 della citata n. 185 del 1990 e' il seguente: «Art. 5 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro trenta giorni dalla sua trasmissione. 2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attivita' di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1. 3. La relazione di cui al comma 1 dovra' contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantita' e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovra' contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonche' l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'art. 3. La relazione dovra' contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonche' le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto. 3-bis. I titolari di licenza globale di progetto e di autorizzazione globale e generale di trasferimento forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attivita' espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione e' parte integrante della relazione di cui al comma 1.». |
| Art. 13
Autorizzazione all'intermediazione
1. La domanda per il rilascio di un'autorizzazione all'intermediazione deve indicare: a) Paese di destinazione; b) Paese di spedizione; c) identificazione del destinatario e del mittente (autorita' governativa, ente pubblico o impresa autorizzata); d) estremi di iscrizione nel registro; e) tipo dei materiali di cui all'articolo 2 della legge e voce doganale corrispondente; f) classifica di segretezza del materiale; g) modalita' di regolamento finanziario; h) certificato di importazione o certificato di uso finale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge; i) estremi e tipologia dell'impegno contrattuale; l) ammontare dei compensi di intermediazione; m) valore del contratto; n) quantita' dei materiali con relativa unita' di misura; o) licenza di esportazione dal Paese di spedizione ovvero documentazione equipollente; p) estremi dell'autorizzazione a trattare di cui all'articolo 9 della legge. 3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'intermediazione e' presentata all'Autorita' nazionale - UAMA e inviata per conoscenza al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa, II Reparto. L'Autorita' nazionale - UAMA provvede entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'Autorita' nazionale - UAMA sino all'acquisizione della stessa. Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 11, comma 3, lettera c), della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 8. - Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «Art. 9 (Disciplina delle trattative contrattuali). - 1. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione, il transito, l'intermediazione di materiale d'armamento, nonche' le operazioni di cui all'art. 2, comma 5. 2. Entro sessanta giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, puo' vietare la prosecuzione della trattativa. 3. Il Ministro puo' disporre altresi' condizioni o limitazioni alle attivita' medesime, tenuto conto dei principi della presente legge e degli indirizzi di cui all'art. 1, nonche' di motivi d'interesse nazionale. 4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di cui al comma 1 da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facolta' di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse. 5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni: a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali gia' oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute; b) di materiali gia' regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione; c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneita' e simili; d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali gia' autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni; e) di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonche' di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione. 6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attivita' di cui al presente articolo possono avvalersi del Comitato di cui all'art. 7. 7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonche' eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata. 7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'art. 13, comma 1.». |
| Art. 14
Procedimenti autorizzatori per particolari operazioni
1. I procedimenti disciplinati agli articoli 7 e 8 si applicano alle operazioni di trasformazione o adattamento di mezzi e materiali di cui all'articolo 2, comma 7, della legge. Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 2, comma 7, della citata legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2. |
| Art. 15
Nulla-osta per prestazione di servizi
1. Per le operazioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge, l'operatore presenta, secondo modalita' indicate con direttive del Ministero della difesa, apposita domanda, della quale invia contemporaneamente copia ai Ministeri degli affari esteri e dell'interno, contenente i seguenti dati: a) estremi di iscrizione nel registro; b) denominazione e indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo, all'operazione; c) tipo di servizi oggetto dell'operazione e modalita' di esecuzione, nonche' relativa classifica di segretezza; d) valore stimato o preventivo del contratto; e) Paese di destinazione dei servizi e di utilizzazione finale se diverso dal destinatario; f) estremi dell'abilitazione societaria rilasciata dall'Autorita' nazionale per la sicurezza e relativo livello; g) estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente. 2. Il nulla-osta del Ministero della difesa, sentiti i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, e' rilasciato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno trasmettono al Ministero della difesa il proprio parere nel termine di dieci giorni dal ricevimento della copia della domanda di cui al comma 1. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito. 3. Quando vengono a cessare le condizioni per il rilascio, il nulla-osta e' soggetto a sospensione o revoca disposte dal Ministero della difesa, sentiti i Ministeri degli affari esteri e dell'interno. Note all'art. 15: - Per il testo dell'art. 2, comma 6, della citata legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2. |
| Art. 16
Autorizzazioni all'importazione in casi particolari
1. Per le importazioni, definitive o temporanee, effettuate direttamente dall'amministrazione dello Stato o per conto di questa, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, alla dogana sara' presentata idonea documentazione direttamente dall'amministrazione che effettua o per conto della quale l'impresa effettua l'operazione. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di definire le informazioni essenziali all'immediata identificazione dell'operazione, provvede a emanare, d'intesa con i Ministeri interessati, apposite direttive. 2. L'autorizzazione per le importazioni temporanee effettuate da imprese straniere di cui all'articolo 1, comma 8, lettera e), della legge, e' rilasciata dal Ministero dell'interno, su domanda delle imprese straniere presentata, tramite le amministrazioni o i soggetti pubblici e privati italiani interessati, allo stesso Ministero, inviata contemporaneamente in copia al Ministero della difesa e contenente i seguenti dati: a) informazioni, requisiti e qualita' soggettive dell'impresa importatrice e, in particolare, Paese di residenza; b) tipo dei materiali con riferimento all'elenco e quantita' dei materiali stessi; c) Paese di provenienza dei materiali oggetto dell'operazione; d) destinatario e luogo di destinazione della temporanea importazione; e) termini di inizio e di conclusione dell'operazione; f) dogana di entrata e di uscita, con eventuali indicazioni relative all'itinerario e al vettore. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa domanda. 4. Ulteriori specifiche direttive inerenti la presentazione delle domande di cui al comma 2 sono emanate dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero della difesa. Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 1 , comma 8, lettera a), della citata legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 1 , comma 8, lettera e), della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2. |
| Art. 17
Autorizzazione per le operazioni previste dai programmi intergovernativi o industriali
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'amministrazione dello Stato interessata e di concerto con i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'economia e delle finanze, e dell'interno, provvede a individuare: a) i programmi intergovernativi ai quali applicare le procedure previste dall'articolo 1, comma 8, lettera a), e comma 9, lettera a), della legge; b) i programmi intergovernativi o industriali di cui all'articolo 13, comma 1, della legge. 2. L'amministrazione interessata per i programmi indicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 individua con proprio provvedimento, sentito il Ministero della difesa se si tratta di altra amministrazione, gli operatori iscritti al registro, specificando i prodotti che gli stessi realizzano nell'ambito di detti programmi. 3. L'individuazione dei programmi intergovernativi, di cui alla lettera a) del comma 1, e' valida anche per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione definitiva dei materiali in essi previsti. 4. Il Ministero della difesa certifica l'appartenenza delle singole parti prodotte al programma intergovernativo o industriale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge. 5. Il riferimento alle operazioni effettuate in caso di licenza globale di progetto, di cui all'articolo 20, comma 1, della legge, deve intendersi rivolto ai soli programmi industriali. I programmi intergovernativi rientrano nelle operazioni effettuate per conto dello Stato. Note all'art. 17: - Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera a), e comma 9, lettera a), della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2. - Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 13 (Autorizzazione). - 1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'art. 7, autorizza con licenza individuale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 11, l'intermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonche', di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, il transito dei materiali di armamento, la cessione, all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovra' essere motivato. L'autorizzazione puo' assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto puo', inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale.». - Per il testo dell'art. 20, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 11. |
| Art. 18
Trasferimenti intangibili
1. I progetti, i disegni, le formule, il software e la tecnologia a qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione del materiale d'armamento, non possono in nessun caso costituire oggetto di trasmissione via Internet ovvero attraverso altri mezzi elettronici, fax o telefono a persone fisiche e giuridiche al di fuori del territorio nazionale, senza preventiva autorizzazione ai sensi della legge. 2. L'istanza di autorizzazione e' presentata all'Autorita' nazionale - UAMA, secondo le modalita' di cui all'articolo 11 della legge e secondo le direttive della medesima Autorita'. Note all'art. 18: - Per il testo dell'art. 11 della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 8. |
| Art. 19
Comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
1. Relativamente alle transazioni bancarie di cui all'articolo 27 della legge, gli operatori devono presentare agli istituti e alle aziende di credito ai quali richiedono la transazione, per ogni singolo contratto concernente le operazioni assoggettate alla disciplina della legge, una dichiarazione contenente i seguenti dati: a) estremi di iscrizione nel registro; b) beni e servizi oggetto dell'operazione e importo corrispondente; c) modalita' di regolamento finanziario; d) Paese di destinazione e di provenienza di tali beni e servizi; e) identita' dell'acquirente o fornitore, debitore o creditore; f) estremi della corrispondente autorizzazione o nulla-osta di cui all'articolo 1, comma 8, e agli articoli 9, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies e 13 della legge; g) natura e importo delle relative transazioni bancarie, anche accessorie. 2. Gli istituti e le aziende di credito riceventi la dichiarazione di cui al comma 1 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e ai Ministeri dai quali e' stata rilasciata l'autorizzazione o il nulla-osta di cui al comma 1, lettera f), secondo modalita' stabilite dai Ministeri stessi, la dichiarazione di cui al comma 1, integrata dei seguenti dati: a) modalita' di esecuzione della transazione richiesta; b) fase di esecuzione, parziale o conclusiva, dell'operazione cui e' riferita la transazione. Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 1, comma 8, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 9, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 13. - Il testo dell'art. 10-ter della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 10-ter (Autorizzazione generale di trasferimento). - 1. Il Ministero degli affari esteri approva con decreto le autorizzazioni generali di trasferimento tra Stati appartenenti all'Unione europea che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nel territorio nazionale, che rispettano i termini e le condizioni indicati nella autorizzazione medesima, a effettuare trasferimenti di materiali d'armamento specificati nella autorizzazione stessa a una o piu' categorie di destinatari situati in un altro Stato membro. 2. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono comunicare al Ministero degli affari esteri e al Ministero della difesa la volonta' di utilizzare una autorizzazione generale per la prima volta almeno trenta giorni prima dell'effettivo utilizzo. 3. Le autorizzazioni generali di trasferimento sono pubblicate quando: a) il destinatario fa parte delle Forze armate di uno Stato membro ovvero e' un'amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle Forze armate di uno Stato membro; b) il destinatario e' un'impresa certificata ai sensi dell'art. 10-sexies; c) il trasferimento e' effettuato per dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni; d) il trasferimento e' effettuato per operazioni di manutenzione e riparazione, se il destinatario e' il fornitore originario dei prodotti per la difesa. 4. Le autorizzazioni generali di trasferimento possono essere pubblicate: a) per il trasferimento effettuato verso altri Stati membri o imprese autorizzate che partecipano a programmi di cooperazione intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione e l'uso di uno o piu' materiali di armamento, quando il trasferimento e' necessario alla loro esecuzione; b) per operazioni di supporto logistico, manutenzione, fornitura di parti di ricambio e assistenza tecnica per le Forze armate di uno Stato membro. 5. Le autorizzazioni generali non possono avere ad oggetto materiali o categorie di materiali di armamento classificati.». - Il testo dell'art. 10-quater della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 10-quater (Autorizzazione globale di trasferimento). - 1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione globale di trasferimento su richiesta del singolo fornitore per il trasferimento di specifici materiali di armamento, senza limitazioni di quantita' e valore, a destinatari autorizzati situati in uno o piu' altri Stati membri. 2. L'autorizzazione globale di trasferimento puo' essere rilasciata anche per consentire i trasferimenti inerenti programmi di equipaggiamento delle Forze armate o di Polizia nazionali. 3. L'autorizzazione globale di trasferimento e' rilasciata per un periodo di tre anni che puo' essere rinnovato. 4. Le imprese munite della certificazione di cui all'art. 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'art. 20, comma 1, lettera b). 5. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni globali alle condizioni stabilite all'art. 20.». - Il testo dell'art. 10-quinquies della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 10-quinquies (Autorizzazione individuale di trasferimento). - 1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione individuale, su richiesta del singolo fornitore, per il trasferimento di una specifica quantita' e per uno specifico valore di determinati materiali di armamento a uno specifico destinatario in una o piu' spedizioni, quando: a) la domanda di autorizzazione e' limitata a un solo trasferimento; b) e' necessario per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza o dell'ordine pubblico; c) e' necessario per il rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali; d) sussistono serie ragioni per ritenere che il fornitore non sara' in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una autorizzazione globale di trasferimento. 2. Le imprese munite della certificazione di cui all'art. 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'art. 20, comma 1, lettera b). 3. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni individuali alle condizioni stabilite all'art. 20.». - Il testo dell'art. 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 13 (Autorizzazione). - 1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'art. 7, autorizza con licenza individuale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 11, l'intermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonche', di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, il transito dei materiali di armamento, la cessione, all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovra' essere motivato. L'autorizzazione puo' assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto puo', inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui all'art. 7 per le operazioni: a) previste dall'art. 9, comma 4; b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'art. 9, comma 5. 3. Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate. 4. 5. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge. 6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorita' governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio Governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facolta' di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente.». |
| Art. 20
Comitato consultivo
1. Il comitato consultivo definisce le modalita' del proprio funzionamento interno secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, che ne stabilisce altresi' le modalita' di collegamento con l'Autorita' nazionale - UAMA, cui e' demandata l'istruttoria dei procedimenti per i quali e' richiesto il parere del comitato. 2. L'Autorita' nazionale - UAMA verifica che la documentazione inerente a ciascuna operazione sia completa, con particolare riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi. 3. I rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge, appartengono al personale di ruolo delle medesime amministrazioni. Note all'art. 20: - Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «2. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed e' composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario diplomatico del Ministero degli affari esteri.». |
| Art. 21
Autorita' nazionale - UAMA
1. L'Autorita' nazionale - UAMA: a) esercita le competenze previste dalla legge, rilascia le autorizzazioni e le certificazioni ed effettua i controlli; b) provvede agli adempimenti di competenza, di cui agli articoli 10-sexies, comma 7, e 15, della legge; c) adotta atti di indirizzo sentite le amministrazioni interessate e, nelle materie d'interesse del Ministero della difesa, d'intesa con quest'ultimo; d) e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa; e) conclude accordi, per le attivita' di istituto, anche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; f) esercita attivita' di monitoraggio e controllo, dispone l'acquisizione di documentazione, programma l'audizione dei responsabili ed esercita i poteri di vigilanza di cui all'articolo 20-ter della legge, anche mediante l'invio di propri funzionari; g) se nell'ambito delle attivita' di monitoraggio e controllo riscontra irregolarita' relative agli obblighi previsti dalla legge, procede ai sensi dell'articolo 25-bis della legge; h) irroga le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-bis, commi 1, 2 e 4 della legge, nonche', nei casi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative accessorie; la sanzione di cui al comma 3 del medesimo articolo 25-bis e' irrogata dal Ministro della difesa con le modalita' di cui all'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. Le sezioni responsabili della certificazione e dei controlli operanti presso l'Autorita' nazionale - UAMA sono competenti anche per i compiti connessi alle attivita' di istruttoria e irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 25-bis della legge. Note all'art. 21: - Per il testo dell'art. 10-sexies, comma 7, della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 12. - Per il testo dell'art. 15 della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 11. - Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3. 2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.». - Il testo dell'art. 20-ter della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 20-ter (Poteri di vigilanza). - 1. Il Ministero degli affari esteri, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative, nonche' la conformita' alle condizioni indicate nel certificato e con i criteri definiti all'art. 10-sexies, effettua delle visite presso le aziende iscritte al registro di cui all'art. 3, inviando gli ispettori designati, i quali possono: a) accedere a tutti i locali pertinenti; b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro.». - Il testo dell'art. 25-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 25-bis (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000 il fornitore che ometta di comunicare ai destinatari le informazioni di cui all'art. 10-septies, comma 1. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'irregolare o la mancata tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'art. 10-septies, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. La stessa sanzione si applica in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all'art. 10-septies, comma 3. 3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, al fornitore si applica altresi' la sanzione amministrativa della sospensione per due anni dal registro di cui all'art. 3. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 1500 il soggetto, iscritto al registro di cui all'art. 3, che non invia al Ministero degli affari esteri la documentazione di cui all'art. 20 entro centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni, secondo le modalita' definite nel regolamento, fatte salve le cause di giustificazione di cui all'art. 20, comma 3. 5. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero della difesa e sentite le altre amministrazioni nel quadro delle attivita' del Comitato consultivo di cui all'art. 7, provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4. All'irrogazione della sanzione di cui al comma 3 si provvede con decreto del Ministro della difesa, secondo le modalita' di cui all'art. 44, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per quanto non previsto nel presente art. si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.». - La legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, e' il seguente: «8. Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 7, lettere a), b), c) e d), determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.». |
| Art. 22
Lista dei materiali
1. Le imprese iscritte al registro trasmettono al Segretariato generale della difesa - Servizio del registro nazionale delle imprese, per il tramite dell'Autorita' nazionale - UAMA, la lista delle categorie dei materiali d'armamento oggetto di esportazione, trasferimento intracomunitario, trasferimento intangibile e delocalizzazione produttiva con l'indicazione dell'eventuale classifica di segretezza. 2. L'Autorita' nazionale - UAMA effettua una verifica preliminare sulla lista di cui al comma 1, tenendo informato il Segretariato generale della difesa.
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| Art. 23
Organizzazione
1. Presso le amministrazioni cui e' demandata l'attuazione della legge sono individuate o costituite le unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale strumentale all'adozione del provvedimento finale. A tali unita' organizzative sono demandati altresi' compiti connessi alle predette attivita', attinenti la formazione di dati conoscitivi sull'andamento delle operazioni oggetto di controlli e autorizzazioni previsti dalla legge e compiti di collegamento con le altre amministrazioni interessate all'attuazione della legge.
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| Art. 24
Comunicazioni tra amministrazioni
1. Ogni decisione relativa a comunicazioni e domande ricevute in procedimenti relativi ad autorizzazioni e nulla-osta a iniziare trattative contrattuali, e' immediatamente comunicata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al Ministero della difesa e viceversa. 2. Il Ministero degli affari esteri da' tempestiva notizia ai Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'interno delle autorizzazioni agli operatori ai sensi dell'articolo 8, informando altresi' i predetti Ministeri delle conseguenti determinazioni nonche' della conclusione anche parziale delle operazioni autorizzate, delle proroghe di termini e delle sospensioni o revoche. Copia delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-quater, 10-quinquies e 13 della legge rilasciate e delle relative proroghe e' inviata immediatamente, oltre che alle amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, al Ministero dell'economia e delle finanze. 3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli informa immediatamente i Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dell'interno della conclusione o parziale effettuazione delle operazioni di importazione. 4. I dati relativi alle importazioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai Ministeri dell'interno e della difesa, quando non sono effettuate per loro conto, nonche' dello sviluppo economico, periodicamente ovvero su loro richiesta. 5. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, e il relativo giorno di ricevimento, le determinazioni inerenti al diniego ovvero a condizioni o limitazioni, sono immediatamente comunicate dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministero dell'interno periodicamente da' notizia al Ministero dello sviluppo economico delle autorizzazioni rilasciate. 6. Le informazioni e documentazioni di cui al presente articolo sono trasmesse con modalita' e mezzi, anche telematici, secondo le intese tra le amministrazioni interessate. Note all'art. 24: - Per il testo dell'art. 10-quater della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 19. - Per il testo dell'art. 10-quinquies della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 19. - Per il testo dell'art. 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 19. - Il testo dell'art. 14, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'art. 7.». - Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera a), della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2. |
| Art. 25
Conferenze di servizi e accordi
1. Quando si ravvisa l'opportunita' di una contestuale valutazione degli interessi pubblici di cui alla legge, viene convocata, dall'autorita' competente all'adozione del provvedimento, la conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), e all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Ai fini della completezza e tempestivita' dell'istruttoria da parte delle unita' organizzative responsabili degli adempimenti procedimentali, nonche' della tempestiva acquisizione di informazioni riguardanti le operazioni disciplinate dalla legge e dal presente regolamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonche' altri Ministeri interessati, stipulano accordi di collaborazione riguardanti, in particolare: a) la costituzione di un sistema informativo; b) l'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta, assensi, designazioni; c) il distacco di nuclei di personale presso il Ministero degli affari esteri. 3. Ogni amministrazione partecipante all'accordo individua nell'ambito della propria struttura l'unita' organizzativa responsabile delle attivita' disciplinate nell'accordo stesso. 4. Le unita' organizzative di cui al comma 2 operano nell'interesse di tutte le amministrazioni partecipanti all'accordo e forniscono direttamente alle amministrazioni stesse, anche con mezzi telegrafici e telematici, tutte le informazioni necessarie ai fini delle attivita' svolte in attuazione della legge e del presente regolamento. 5. Presso l'Autorita' nazionale - UAMA, previa intesa con le amministrazioni interessate, possono operare nuclei delle unita' organizzative di altre amministrazioni responsabili delle attivita' di cui alla legge e al presente regolamento, al fine di costituire tempestivi collegamenti tra le amministrazioni stesse e di assicurare il piu' celere svolgimento dei procedimenti. Note all'art. 25: - Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera c), della citata legge n. 241 del 1990, e' il seguente: «c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;». - Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 241 del 1990 e' il seguente: «Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente puo' indire una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti. 3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.». |
| Art. 26
Personale
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta nominativa o per unita' organiche del Ministero degli affari esteri, di concerto con i Ministeri interessati, viene stabilito e aggiornato il contingente di personale, anche militare, di altre amministrazioni, dotato dei requisiti di professionalita' necessari per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge e al presente regolamento, da distaccare al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30 della legge e delle seguenti disposizioni. 2. Il personale di cui al comma 1 e' collocato presso il Ministero degli affari esteri in posizione di comando per un periodo non inferiore a due anni. 3. Il personale addetto ai nuclei di cui all'articolo 25, comma 5, e' a tutti gli effetti organicamente e funzionalmente in servizio nell'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico fisso e continuativo del predetto personale e' a carico delle amministrazioni di appartenenza, mentre gli altri oneri finanziari sono di competenza del Ministero degli affari esteri. Per il personale militare si applicano le norme previste dal relativo ordinamento. Note all'art. 26: - Il testo dell'art. 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' il seguente: «Art. 30 (Distacco di personale). - 1. Per lo svolgimento delle attivita' connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento d'esecuzione di cui all'art. 29 saranno emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni.». |
| Art. 27
Disposizioni sulla posizione di comando del personale
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni di appartenenza dispongono la posizione di comando entro quindici giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri. 2. La posizione di comando presso l'Autorita' nazionale - UAMA di ufficiali fino al grado di tenente colonnello e' considerato incarico equipollente ai fini dell'avanzamento di cui all'articolo 1123, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Note all'art. 27: - Il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente: «14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.». - Il testo dell'art. 1123, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e' il seguente: «d) tenente colonnello: tre anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.». |
| Art. 28
Abrogazione
1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2005, che e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 gennaio 2013
Il Ministro degli affari esteri Terzi di Sant'Agata Il Ministro della difesa Di Paola Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2013 registro n. 2, foglio n. 161
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