IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi del predetto D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il D.M. 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010; Visto il Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, con il quale e' stato modificato sopra citato D.M.16 dicembre 2010; Visto il Decreto Ministeriale 21 agosto 1996, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Contea di Sclafani" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Contea di Sclafani"; Vista la domanda presentata tramite la Regione Siciliana dall'Organizzazione Produttori Consorzio Tutela Vini Contea di Sclafani, datata 3 agosto 2012, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Contea di Sclafani", al fine di consentire nell'etichettatura e presentazione dei vini l'uso della menzione "Sicilia" quale unita' geografica piu' ampia, presentata a questo Ministero nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del D.M. 16 dicembre 2010, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R. della Regione Siciliana dell'avviso di presentazione della domanda in questione; Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118 quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato D.M. 16 dicembre 2010, art. 10, comma 6, ovvero di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118 octodecies, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007; Visto il parere favorevole della Regione Siciliana sulla citata domanda; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 18 dicembre 2012; Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Contea di Sclafani" in conformita' alla citata proposta; Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP "Contea di Sclafani" cosi' come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;
Decreta:
Art. 1
1. All'art. 8 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Contea di Sclafani", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma: «Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".». 2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP "Contea di Sclafani", di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 febbraio 2013
Il direttore generale: Vaccari
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