Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2013 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERA 18 ottobre 2012 |
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita', per l'anno 2013. (Delibera n. 478/12/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 18 ottobre 2012; Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con la quale sono istituite le Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita', competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", ed in particolare, l'art. 1, commi 65, 66 e 68; Visto il comma 66 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fissa, per gli anni successivi al 2006 l'entita' della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera dell'Autorita'; Ritenuto di fissare la misura della contribuzione per l'anno 2013 secondo le modalita' previste dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 65, 66, 68, nella misura dell'1,9 per mille dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del bilancio civilistico o corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali) iscritti nell'ultimo bilancio approvato prima della adozione della presente delibera; Ritenuto che gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio verseranno il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura dell'1,9 per mille alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie; Considerato che i ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni includono tutti quelli afferenti ai servizi che rientrano nelle attivita' di competenza dell'Autorita'; Considerato che l'obbligo contributivo deve essere assolto da tutti i soggetti che svolgono attivita' sottoposte ai poteri di regolazione e controllo dell'Autorita', nell'ambito dei quali sono certamente ricompresi i soggetti tenuti ad iscriversi nel Registro degli operatori di comunicazione; Ritenuto di confermare le esenzioni per i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo e per le imprese che versano in "stato di crisi" avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; Ritenuto che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, al fine di verificare tale adempimento contributivo, la societa' capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette societa' per l'attivita' svolta nel mercato di competenza dell'Autorita'; Vista la relazione illustrativa del Servizio organizzazione, bilancio e programmazione d'intesa con il Segretario Generale Vicario e con il Vice Segretario Generale; Rilevato che le proposte modalita' di calcolo della base imponibile si mostrano coerenti con i principi di pertinenza, di causalita' ed equita'; Udita la relazione illustrativa del Presidente, relatore ai sensi dell'art. 31, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1 Misura della contribuzione
1. Per l'anno 2013, la contribuzione di cui all'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dovuta all'Autorita' dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, e' fissata in misura pari all'1,9 per mille dei ricavi risultanti nell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera. Sul sito web dell'Autorita' saranno pubblicate le istruzioni relative all'applicazione della presente delibera e, in particolare, alle modalita' per il versamento del contributo. 2. Il contributo e' determinato applicando l'aliquota di cui al comma 1 ai ricavi, conseguiti nel settore delle comunicazioni, risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera impositiva annuale, al netto delle quote di ricavo riversate ad operatori terzi. 3. Le ipotesi in cui e' ammesso escludere le quote di ricavo riversate ad operatori terzi dalla base di calcolo per la determinazione dell'ammontare del versamento dovuto sono specificamente indicate nelle istruzioni di cui al comma 1. 4. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio versano il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura di cui al comma 1 alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie. 5. La base imponibile rilevante ai fini dell'applicazione dei commi precedenti e' determinata al netto delle quote di ricavi riversate agli operatori terzi. 6. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' e' tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio. 7. La societa' capogruppo nella propria dichiarazione indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna societa', a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata, che opera nel mercato di competenza dell'Autorita'.
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| Allegato Avvertenza.
La delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 18 ottobre 2012, n. 478/12/CONS, pubblicata in questa Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, determina, ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la misura e le modalita' di versamento del contributo dovuto dagli operatori della comunicazione per l'anno 2013.
La delibera e' stata approvata, ai fini della sua esecutivita', con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2013, ex art. 1, comma 65 della citata legge n. 266/2005.
Le istruzioni relative alle modalita' di versamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: http://www.agcom.it/.
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| Art. 2 Esenzioni
1. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2012.
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| Art. 3 Modalita' di versamento
1. Il versamento del contributo da eseguire entro il 30 aprile 2013, deve essere effettuato sul c/c bancario identificato dal codice IBAN IT65J0100503382000000200015 acceso presso la Banca nazionale del lavoro Gruppo BNP Paribas ed intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine indicato al comma 1 comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento.
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| Art. 4 Soggetti tenuti al versamento
1. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2013, i dati anagrafici ed economici richiesti e trasmettono i documenti contabili nel rispetto delle istruzioni sul versamento del contributo che sono allegate alla presente delibera e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere inviata utilizzando esclusivamente l'apposito modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorita'. 3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui ai commi 1 e 2, nonche' l'indicazione, negli stessi modelli, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
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| Art. 5 Disposizioni finali
1. La presente delibera, ai sensi della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, art. 1, comma 65, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita'. Roma, 18 ottobre 2012
Il Presidente: Cardani
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