Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2013
Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la Provincia di L'Aquila e altri Comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in particolare l'art. 3, comma 1, lettere a) ed e) che prevedono la concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di immobili distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazione, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e, in particolare, l'art. 1 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;
Visto il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, in particolare l'art. 3-ter, comma 1, che ha interpretato l'art. 3, lettere a) ed e) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprieta' privata. Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'art. 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010, che ha prorogato sino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 con il quale il citato stato di emergenza e' stato prorogato sino al 31 dicembre 2012;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'art. 67-bis, che, al comma 1, stabilisce che lo stato di emergenza dichiarato con D.P.C.M. del 6 aprile 2009 cessa il 31 agosto 2012 nonche' l'art. 67-ter che prevede l'istituzione dell'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, in quanto compatibili con le disposizioni recate dagli articoli 67-bis, 67-ter, 67-quater e 67-quinquies del citato decreto-legge n. 83 del 2012;
Visto l'art. 67-quater del citato decreto-legge n. 83 del 2012 e, in particolare, il comma 9 che prevede l'adozione di uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione delle procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dall'art. 67-quater, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il presente decreto disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 come individuati all'art. 67-quinquies, comma 3, del citato decreto-legge (di seguito denominati "altri Comuni del cratere"), fatte salve, per quest'ultimi, le procedure gia' riconosciute con l'approvazione dei Piani di ricostruzione.
 
Art. 2
Riconoscimento dei contributi per gli edifici ubicati nei centri
storici del Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere
1. Hanno accesso ai contributi previsti per la ricostruzione, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, i proprietari ovvero i titolari di altro diritto reale di godimento sulle unita' immobiliari ubicate nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere, da sottoporre a riparazione o ricostruzione in conseguenza dei danni provocati dal sisma.
2. Il riconoscimento dei contributi e' regolato dalle disposizioni previste dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dalle relative ordinanze e decreti attuativi vigenti, ove applicabili, con particolare riferimento alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 10 giugno 2009, n. 3996 del 17 gennaio 2012 e n. 4013 del 23 marzo 2012, e dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche' dal presente decreto e dai successivi atti adottati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente sulla citta' dell'Aquila e dall'Ufficio speciale per gli altri Comuni del cratere, di seguito indicati come "Ufficio speciale".
3. La domanda per il riconoscimento dei contributi va presentata al Comune di L'Aquila, tramite l'Ufficio speciale, e agli altri Comuni del cratere territorialmente competenti tramite gli Uffici territoriali, che sono responsabili della istruttoria ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. La domanda per il riconoscimento dei contributi deve essere corredata da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonche' da almeno tre offerte acquisite da progettisti, individuati tra quelli compresi nell'elenco di cui all'art. 10 del presente decreto al fine di consentire valutazioni comparative. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al successivo art. 10, la domanda deve essere comunque corredata da offerte provenienti da imprese o progettisti selezionati dal committente tra soggetti che garantiscono adeguati livelli di affidabilita' e professionalita'.
5. Le unita' immobiliari di cui al comma 1 sono quelle ricomprese in edifici che risultino danneggiati in conseguenza del sisma e ubicate all'interno delle aree individuate con decreto del Commissario delegato del 9 marzo 2010, n. 3.
6. La valutazione del danno e della vulnerabilita' dei singoli edifici e' desunta dalle risultanze e dai dati contenuti nella scheda di primo livello rilevamento danno AeDES o dalla scheda modello B-DP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, con esito di agibilita' univoco e definitivo, alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni. Gli esiti dovranno essere pubblicati dal Comune di L'Aquila e dagli altri Comuni del cratere entro 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti disposizioni ove non si sia gia' provveduto.
7. In caso di esiti discordanti o di scheda con esito "D" o "F", o di assenza di scheda, il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovra' essere verificato e validato dall'Ufficio speciale per il Comune di Aquila e dagli Uffici territoriali per gli altri Comuni del cratere, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda. In caso di compresenza, su uno stesso edificio, di scheda AeDES e scheda Modello B-DP, anche con esito identico, prevalgono i dati contenuti della scheda AeDES e per gli aspetti storico-architettonico ed artistici quelli contenuti nella scheda Modello B-DP.
 
Art. 3
Individuazione delle Unita' minime di intervento
nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere

1. Gli interventi da realizzare nell'ambito del centro storico si attuano mediante interventi singoli od in forma associata, aventi ad oggetto uno o piu' aggregati edilizi, o comunque, per il caso di aggregati particolarmente complessi ed estesi, una o piu' unita' minime di intervento.
2. Nel caso di aggregati particolarmente complessi ed estesi, ferma restando la necessita' di intervenire in modo unitario, si puo' ricorrere ad una suddivisione degli stessi in porzioni, ovvero in Unita' minime di intervento (UMI), di seguito UMI, costituite da una o piu' Unita' strutturali - edifici (US) oggetto di intervento unitario.
3. Il Comune di L'Aquila cura l'aggiornamento degli aggregati e delle UMI definendo, su proposta del Capo dell'Ufficio speciale, le modalita' per consentire la consultazione dell'elenco degli aggregati, delle UMI e del materiale comprovante la loro costituzione, le consistenze fisiche, i livelli di danno e quant'altro ritenuto utile per la migliore e piu' efficace trasparenza dei processi di ricostruzione.
4. Ai fini del presente articolo, per gli altri Comuni del cratere dotati di Piani di ricostruzione gia' approvati, valgono le previsioni in essi contenute.
 
Art. 4
Determinazione del contributo nel Comune di L'Aquila
e negli altri Comuni del cratere

1. La determinazione del contributo avviene attraverso un modello parametrico basato su un'analisi preliminare del livello di danno e di vulnerabilita' degli edifici (Unita' strutturali) che consente di individuare il livello di contributo base e delle eventuali maggiorazioni e ulteriori contributi ove spettanti.
2. Il contributo base e' determinato, per ciascuna Unita' strutturale, dal prodotto del contributo unitario, stabilito con la metodologia parametrica di valutazione del danno e della vulnerabilita', per la sua superficie complessiva.
3. La superficie complessiva corrisponde alla superficie utile abitabile che ricomprende anche le superfici a destinazione d'uso commerciale, artigianale, direzionale, ricettive e ad uffici e, in misura del 60 per cento, le superfici non residenziali e quelle con destinazione a parcheggio. Nel caso degli edifici in muratura portante con spessore medio delle pareti portanti maggiori di 30 cm, la Superficie utile abitabile (SU), la Superficie non residenziale (SNR) e la Superficie a parcheggi (SP), come sopra definite, sono determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm.
4. Il contributo massimo e' costituito dal contributo base incrementato delle eventuali maggiorazioni e degli ulteriori contributi ove spettanti ed e' calcolato esclusivamente per Unita' strutturale.
5. Il contributo concedibile e' pari al minore valore tra il contributo base, o quello massimo, se concedibile, e il costo derivante dal computo metrico del progetto comprendente la riparazione del danno, il miglioramento sismico, il miglioramento energetico e acustico, le finiture e gli impianti connessi alle parti comuni, il cablaggio delle reti di comunicazione e gli interventi sulle singole unita' immobiliari che competono allo stesso edificio, oltre all'imposta sul valore aggiunto e alle spese per rilievo, relazione geologica, progettazione, direzione lavori, coordinamento, responsabile del procedimento o incarico equivalente, sicurezza e collaudo.
6. Solo in casi eccezionali derivanti da situazioni non prevedibili, approvate dall'Ufficio speciale, il contributo per il progetto puo' superare il contributo concedibile calcolato ai sensi di quanto previsto dal comma 5. L'importo del progetto non puo' in ogni caso superare il valore del contributo massimo ammissibile e le eventuali eccedenze sono poste a carico del committente. Il contributo massimo ammissibile e' determinato, per ciascuna US, dal prodotto dell'indennizzo unitario massimo per la sua superficie complessiva, incrementato delle eventuali maggiorazioni e ulteriori contributi ove spettanti.
7. Il contributo concedibile per l'UMI e' dato dalla somma dei contributi delle Unita' strutturali che la compongono.
8. Il contributo cosi' calcolato deve ridurre la vulnerabilita' e raggiungere un livello di sicurezza pari ad almeno il 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle NTC2008 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli edifici con vincolo diretto di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte II, per i quali vigono le Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni che recepiscono integralmente il documento approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'Assemblea generale del 23 luglio 2010, prot. n. 92, contenente l'allineamento della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio cultuale del 12 ottobre 2007 alle nuove Norme tecniche per le costruzioni 2008 (D.M. 14 gennaio 2008). Il contributo deve inoltre consentire di ripristinare l'agibilita' edilizia e migliorare la qualita' abitativa, di migliorare l'efficienza energetica, anche attraverso l'uso di energie rinnovabili, e acustica, ottemperare alle norme vigenti relative alle barriere architettoniche.
9. I compensi spettanti agli amministratori di condominio di cui all'art. 8, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3803, come sostituito dall'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2009, n. 3917, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni:
2% della somma ammessa a contributo per contributi fino a 1.000.000 di euro;
1% della somma ammessa a contributo per contributi tra 1.000.001 di euro e 5.000.000 di euro;
0,5% della somma ammessa a contributo per contributi tra 5.000.001 di euro e 10.000.000 di euro;
0,2% della somma ammessa a contributo per contributi eccedenti i 10.000.001 di euro.
10. Con uno o piu' provvedimenti del Capo dell'Ufficio speciale, sentito il Comune dell'Aquila, sono definiti i criteri attuativi e le modalita' di calcolo dei contributi, anche con una diversa articolazione delle risultanze della scheda AeDES, con particolare riferimento alle maggiorazioni e alla concessione di ulteriori contributi e all'indicizzazione dei costi. Nei medesimi atti sono definite le classificazioni degli interventi, le tipologie degli edifici soggetti a demolizione e/o ripristino, le priorita' che il Comune deve adottare per la ricostruzione, i contenuti del progetto, da articolare in due parti, le specifiche modalita' istruttorie per la concessione del contributo, compresi i tempi di conclusione del procedimento in misura comunque non superiore a 180 giorni, le tipologie degli interventi, i controlli sugli interventi in corso d'opera, le sanzioni, i criteri per la determinazione delle spese tecniche, d'intesa con gli ordini professionali, le modalita' e i criteri di miglioramento della sicurezza antisismica, dell'efficienza energetica, anche attraverso l'uso di energie rinnovabili, e acustica degli edifici nonche' i criteri di adeguamento e miglioramento dell'accessibilita' dei diversamente abili negli edifici che beneficiano di contributi per la ricostruzione e i criteri di miglioramento della qualita' abitativa.
11. Entro 30 giorni dalla concessione del contributo per la ricostruzione, il beneficiario deve assicurare la consegna dei lavori all'impresa affidataria e il tempestivo avvio del cantiere.
12. Per la determinazione del contributo per gli altri Comuni del cratere valgono le stesse modalita' e criteri previsti per il Comune dell'Aquila. Tale determinazione avverra' attraverso la predisposizione di una apposita scheda parametrica da parte del competente Ufficio speciale di riferimento.
 
Art. 5
Aggregati e condomini pubblico-privati

1. Ai sensi dell'art. 67-quater, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprieta' mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari privati si costituiscono in consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal Comune.
2. Gli edifici pubblici e gli edifici privati individuati come unico aggregato, data la diversa natura giuridica, entita' del contributo o finanziamento, diverso livello di sicurezza minimo ai sensi delle norme vigenti e procedure relative alle modalita' di affidamento e realizzazione di lavori, possono essere distinti, laddove individuabili cielo/terra, in piu' unita' di intervento, omogenee dal punto di vista della proprieta', da gestire in forma autonoma dal punto di vista delle procedure amministrative con coordinamento tecnico, in fase progettuale ed esecutiva, sulle parti comuni.
3. Nel caso in cui l'intervento di riparazione o ricostruzione riguarda una UMI la cui quota di proprieta' pubblica e' inferiore al 50%, la quota di contributo relativa alle parti comuni dell'intero edificio e' a carico dei fondi previsti per la ricostruzione privata; la quota di contributo relativa alle parti private e' ripartita secondo le rispettive percentuali di proprieta'. Nel caso in cui la quota pubblica di proprieta' e' pari o superiore al 50%, l'intervento di riparazione o ricostruzione delle parti comuni e' affidato al soggetto pubblico, su delega dei privati proprietari ai sensi dell'art. 67-quater, comma 2, del citato decreto-legge.
 
Art. 6
Varianti in corso d'opera

1. Sono consentite varianti in corso d'opera, opportunamente motivate e rendicontate allo stato finale, purche' non venga superato il limite del contributo concesso. In caso contrario gli ulteriori eventuali costi saranno posti a carico dei proprietari.
2. Nel caso di variante sostanziale, da intendersi quale variante che comporti modifica dell'intervento strutturale, riguardo al modello adottato e alla distribuzione delle forze agenti, o modifiche volumetriche e di area di sedime, la stessa deve seguire la medesima procedura prevista per l'approvazione del progetto parte seconda.
 
Art. 7
Coordinamento tra aggregati

1. Nel caso di aggregati o UMI contermini, si provvede al coordinamento degli interventi, soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione cantieristica, in modo da garantire la cantierabilita' di ogni singolo intervento e di quelli ricadenti nella stessa area.
2. I Comuni di cui all'art. 1 coordinano, tenendo conto della localizzazione dell'intervento rispetto a percorsi sicuri, alla disponibilita' dei servizi a rete e al livello di interferenza con altre attivita', la cantierizzazione degli interventi per superare le difficolta' connesse alla logistica e alle difficolta' di accesso e disciplinano l'organizzazione dei cantieri, le misure per la sicurezza dei lavoratori, la tempistica per l'inizio dei lavori e ogni altro intervento necessario per la esecuzione coordinata dei lavori.
 
Art. 8
Riqualificazione urbana dei centri storici

1. Al fine di favorire la riqualificazione e il rinnovamento urbano dei centri storici, in funzione anche della densita', qualita' e complementarieta' dei servizi di prossimita' e dei servizi pubblici su scala urbana, il Comune di L'Aquila puo' introdurre specifiche disposizioni volte alla demolizione e alla ricostruzione di edifici in cemento armato o comunque ritenuti incongrui dalla commissione pareri istituita ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In tali casi la ricostruzione puo' prevedere nuove definizioni tipologiche costruttive, in ossequio alle attuali conoscenze antisismiche, sempre nel rispetto del carattere dell'ambiente urbano storico.
2. Nell'ambito dei piani di progettazione unitaria o attuativi del piano di ricostruzione, al fine di perseguire la riqualificazione urbana e il miglioramento della qualita' abitativa, anche attraverso il diradamento insediativo, e' ammessa la demolizione degli immobili in essi ricompresi, previo nulla osta dell'Ufficio speciale, con conseguente facolta' di ricorrere all'acquisto di un alloggio equivalente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei beni immobili del patrimonio culturale, il Comune dell'Aquila, gli altri Comuni del Cratere e le restanti amministrazioni aggiudicatrici competenti possono stipulare contratti di sponsorizzazione. Per la scelta dello sponsor si applicano i principi del Trattato nonche' le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. La procedura di scelta e' indetta sulla base di uno studio di fattibilita', anche semplificato. Lo sponsor scelto procede a sua cura e spese a realizzare o a eseguire i lavori, i servizi o le forniture, in proprio o mediante affidamenti a operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Ai fini del presente articolo, per gli altri Comuni del cratere dotati di Piani di ricostruzione gia' approvati, valgono le previsioni in essi contenute.
 
Art. 9
Disposizioni su interventi
realizzati con OPCM 3771/09

1. Gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 8 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 che abbiano utilizzato procedure e disposizioni contenute nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, all'art. 3, n. 3757 del 21 aprile 2009, all'art. 4, commi 1 e 2, n. 3761 del 1° maggio 2009, all'art. 4, commi 1 e 2 e art. 5, comma 1, n. 3766 dell'8 maggio 2009, all'art. 3, comma 1 e n. 3782 del 17 giugno 2009, all'art. 1, comma 2 e art. 3, comma 1, per attivita' le cui sedi originarie inagibili siano dislocate nel centro storico dell'Aquila, possono essere considerati quali reperimenti di soluzioni alternative a condizione che sull'area sussista la conformita' urbanistica e agli stessi possono essere rilasciati, dall'ente che ha rilasciato le autorizzazioni di cui all'art. 8 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 2009 e dagli enti o soggetti coinvolti nel procedimento, provvedimenti abilitativi, autorizzazioni attestazioni o pareri, che trasformino le opere da temporanee a definitive e le relative procedure di acquisizione poste in essere sono efficaci per il definitivo completamento dell'iter.
 
Art. 10
Esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di
edifici ubicati nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del
Cratere
1. La realizzazione di opere edili per la ricostruzione o la riparazione di edifici privati ubicati nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del Cratere, per le quali e' concesso un contributo, e' assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali e con riguardo al Documento unico di regolarita' contributiva (DURC).
2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni del Cratere con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.
3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento presso le Casse edili della Provincia dell'Aquila, di Teramo e di Pescara riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Le imprese di cui al precedente comma 3 che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori non residenti nelle province abruzzesi interessate dal sisma del 6 aprile 2009 sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa di detti dipendenti e sono tenute a comunicare al Sindaco dell'Aquila e ai Comitati paritetici territoriali per la Prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro - CPT, in cui sono ubicati i cantieri, le modalita' di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quanto ritenuto utile.
5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al precedente comma 4.
6. Le imprese di cui al precedente comma 3 del presente articolo sono tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia ed in particolare a quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136:
a. denominazione, sede legale e partita iva dell'impresa;
b. nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, data di assunzione e qualifica del lavoratore;
c. foto del lavoratore;
d. indirizzo del cantiere/cantieri nei quali il lavoratore svolge la propria attivita' lavorativa;
e. eventuale riferimento all'autorizzazione del subappalto;
f. predisposizione per la memorizzazione di informazioni biometriche.
7. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono stabilire le caratteristiche del badge di cui al comma precedente, i lavoratori tenuti a esporre il predetto badge, le occasioni nelle quali deve essere obbligatoriamente esposto e quanto altro ritenuto utile per la identificazione dei lavoratori delle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle norme vigenti.
8. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilita' nelle attivita' di riparazione e costruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, nonche' di favorire un'adeguata partecipazione degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi, l'Ufficio speciale emana un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti di affidabilita' tecnica per l'iscrizione volontaria nel relativo elenco. Tale elenco, una volta approvato, e' reso disponibile presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo de L'Aquila, Pescara e Teramo, nonche' presso tutti i comuni dell'area del "cratere".
9. Con l'atto generale di cui al comma 8, sono stabilite le tipologie di attivita' economiche per le quali gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione.
10. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata comunque al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonche' a quelli di affidabilita' tecnica definiti con il citato atto generale.
11. Con il supporto tecnico-amministrativo dell'Ufficio speciale, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo sopra indicate effettuano, con l'osservanza delle modalita' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011, le verifiche antimafia sui soggetti che hanno richiesto l'iscrizione ed il loro periodico aggiornamento. Le Prefetture comunicano i risultati delle verifiche e degli aggiornamenti svolti al Commissario delegato ai fini anche dell'eventuale cancellazione degli operatori economici dall'elenco.
 
Art. 11
Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto si applica a tutti i progetti presentati e protocollati dopo la sua pubblicazione.
2. Per i progetti gia' presentati e protocollati a tale data, purche' risultino completi di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e dei pareri richiesti, si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione. E' data facolta' agli interessati di optare, con apposita dichiarazione da presentarsi all'Ufficio speciale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'applicazione dell'intera disciplina dettata dal decreto stesso. In questo caso i progetti dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni entro 120 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di opzione mantenendo la priorita' acquisita nell'ordine dell'originario protocollo. Il presente comma trova applicazione anche per i progetti relativi ad immobili situati nei Comuni di cui all'art. 1, al di fuori dei centri storici.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono costituite le Commissioni per i pareri, alle quali partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, che fanno capo all'Ufficio speciale di cui all'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
 
Art. 12
Controllo

Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 4 febbraio 2013

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Monti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
 
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