Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 febbraio 2013
Ordinanza di protezione civile diretta a favorire il regolare subentro della regione Liguria nelle attivita' di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3488 del 29 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. (Ordinanza n. 54).


IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3488 del 29 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli interventi volti alla definitiva bonifica del relitto principale della VLCC Haven.";
Visto, in particolare, l'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3977 in data 8 novembre 2011;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Vista la nota del 22 gennaio 2013 del Soggetto attuatore;
Vista la nota del 14 dicembre 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Acquisita l'intesa della regione Liguria;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Liguria e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi di bonifica del relitto principale della VCCL Haven, nonche' a quelli di miglioramento della qualita' delle acque costiere dei comuni di Arenzano e Cogoleto e del litorale di Genova Vesima.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Il Soggetto attuatore di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3488 del 29 dicembre 2005 e successive modificazioni, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento, a trasferire al Direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria, tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente la gestione.
4. Il Direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi, della collaborazione della strutture dell'Amministrazione provinciale, degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, i quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili, con oneri a carico dei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata e sulla base di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 3 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5660 che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano sara' oggetto di un Accordo di Programma da stipulare, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Liguria.
7 A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 6, le risorse residue relative al predetto Accordo giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Liguria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano di cui al comma 6.
9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
10. Il Direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 febbraio 2013
Il capo del dipartimento Gabrielli
 
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