Gazzetta n. 56 del 7 marzo 2013 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 28 febbraio 2013
Individuazione dei beni immobili di proprieta' dell'INPS, gia' di proprieta' dell'INPDAP.


IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito con legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del direttore dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
Visto l'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., che prevede la soppressione dal 1° gennaio 2012 dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Ente soppresso;
Vista la nota n. 0008001 del 17 dicembre 2012 con cui l'Istituto nazionale previdenza sociale ha trasmesso l'elenco dei beni immobili, gia' di proprieta' dell'INPDAP, attestandone la proprieta' in capo allo stesso per effetto delle previsioni di cui al citato art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Vista la nota prot. n. DT 99631 del 18 dicembre 2012, con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre il decreto individuativo ai sensi delle norme sopra citate;
Viste le note prot. n. 2012/1007/INT/DGPS-PF-PA-FI del 19 dicembre 2012 e n. 2012/35164/DGPS-PF-PA-FI del 21 dicembre 2012, unitamente ai relativi allegati, della Direzione centrale gestione patrimonio immobiliare dello Stato dell'Agenzia del demanio;
Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito con legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1

Sono di proprieta' dell'Istituto nazionale previdenza sociale i seguenti beni immobili:
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'Istituto nazionale previdenza sociale e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Art. 3

Contro l'iscrizione dei beni nell'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Art. 4

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 
Art. 5

Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.
 
Art. 6

Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2013

Il direttore: Scalera
 
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