Gazzetta n. 56 del 7 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 gennaio 2013, n. 20
Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonche' procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo Codice della strada», e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 75 del predetto decreto legislativo, in materia di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, il cui comma 3-bis demanda a decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'emanazione di norme specifiche per l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 236, in materia di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della carta di circolazione, il cui comma 2, tra l'altro, individua gli elementi del veicolo la cui modifica e' subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte della casa costruttrice;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, recante: «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2007, recante: «Recepimento della direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sull'omologazione dei veicoli a motore, per quanto riguarda la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita' e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, supplemento ordinario, recante: «Recepimento della direttiva 2007/46/CE della Commissione europea del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli»;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso», e successive modificazioni;
Visto, in particolare, il regolamento n. 124 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante: «Disposizioni uniformi relative all'omologazione di ruote per autovetture e loro rimorchi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 375/588 del 27 dicembre 2006, e successiva rettifica pubblicata nella medesima Gazzetta Ufficiale n. L 70/413 del 9 marzo 2007;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 2009, recante: «Procedure di verifica del sistema di controllo di conformita' del processo produttivo e della conformita' del prodotto al tipo omologato per veicoli, sistemi, componenti ed entita' tecniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107;
Considerata l'esigenza di regolamentare, ai sensi del citato articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le procedure di approvazione nazionale di ruote diverse da quelle originali e da quelle sostitutive del costruttore, singolarmente o in abbinamento agli pneumatici, nonche' le procedure idonee per la loro istallazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli, sulle autovetture nuove o in circolazione;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 8215 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono applicabili le definizioni di cui al paragrafo 2 del regolamento n. 124 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante: «Disposizioni uniformi relative all'omologazione di ruote per autovetture e loro rimorchi». Inoltre, si intende per:
a) «sistema ruota»: una ruota, diversa dalle «ruote originali» e dalle «ruote sostitutive del costruttore del veicolo», quali definite, rispettivamente, dai punti 2.3 e 2.4.1 del predetto paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE, singolarmente considerata ovvero unitamente ad uno o piu' dei seguenti elementi: pneumatico gia' omologato in base alle disposizioni vigenti in materia, viti o dadi di fissaggio, adattatori o distanziali ruota;
b) «tipo di veicolo»: l'insieme dei veicoli quali definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera s), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008;
c) «famiglia di veicoli»: sottoinsieme di varianti o versioni, quali definite dall'allegato II , parte B, punto 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che non differiscano per carrozzeria e caratteristiche dimensionali e prestazionali dell'impianto frenante;
d) «campo d'impiego»: le famiglie di veicoli sulle quali il «sistema ruota» puo' essere installato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 75 del codice della
strada:
«Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione e omologazione) (In vigore dal 1° marzo 2009).
- 1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i
filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla
circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di
identificazione e della loro corrispondenza alle
prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e
funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i
ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un
motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc³, tale
accertamento e' limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 puo' riguardare
singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di
veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei
competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con le modalita' stabilite con decreto dallo
stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata la
documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o
entita' tecniche prodotti in serie, sono soggetti
all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
prototipo, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo
stesso decreto e' indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di
omologazione.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce con propri decreti norme specifiche per
l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita'
tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i
suddetti decreti contenenti le norme specifiche per
l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla
necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa
costruttrice del veicolo di cui all' art. 236, secondo
comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si
riferiscano a sistemi, componenti ed entita' tecniche
oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione
sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o
regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione
nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai
competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. 4. I veicoli di tipo omologato da adibire a
servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui
all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone
di cui all'art. 87, sono soggetti all'accertamento di cui
al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali,
l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato
estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione di
reciprocita'.
6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a
veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento
sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalita' previste
nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.».
- Il regolamento 16 dicembre 1992 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
303, supplemento ordinario.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 2 maggio 2001, n. 277 (Disposizioni concernenti
le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei
rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine
operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita'
tecniche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
2001, n. 160.
- Il decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 2007
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio
2007.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 aprile 2008 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
(Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
2003, n. 182, supplemento ordinario.
- Il regolamento n. 124 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione di ruote
per autovetture e loro rimorchi», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 375/588 del 27
dicembre 2006. La successiva rettifica e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. L 70/413 del 9 marzo 2007.
- Il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21
aprile 2009 (Procedure di verifica del sistema di controllo
di conformita' del processo produttivo e della conformita'
del prodotto al tipo omologato per veicoli, sistemi,
componenti ed entita' tecniche), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le procedure per l'approvazione nazionale, ai fini dell'omologazione, e le procedure di istallazione di sistemi ruote su veicoli delle categorie internazionali M1 ed M1G, quali elementi di sostituzione dei corrispondenti componenti originali o loro ricambi.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle «ruote originali» ed alle «ruote sostitutive del costruttore del veicolo», quali definite rispettivamente dai punti 2.3 e 2.4.1 del paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE;
b) alle «ruote sostitutive identiche», alle «ruote sostitutive replica» ed alle «ruote sostitutive replica parziale», quali definite, rispettivamente, dai punti 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4 del paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE ed omologate in conformita' allo stesso.
 
Art. 3
Omologazione

1. La domanda di omologazione di un sistema ruota e' presentata, presso un servizio tecnico quale definito dall'articolo 3, comma 1, lettera ll) del decreto 28 aprile 2008 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277. La domanda reca specifica del programma di prova effettuato dal costruttore del sistema per la verifica del comportamento su strada, di cui al punto 2.2.3.2 dell'allegato C, ed e' corredata da una scheda informativa conforme al modello di cui all'allegato A.
2. Ogni sistema ruota e' omologato, con eventuali estensioni di omologazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, in relazione ad una o piu' famiglie di veicoli, all'esito favorevole della verifica di idoneita' dello stesso, esperita in base ai criteri e con le procedure riportate nell'allegato C.
3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, a ciascun sistema ruota e' assegnato un numero di omologazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001.
4. La Direzione Generale per la Motorizzazione rilascia il certificato di omologazione del sistema ruota, recante le eventuali estensioni, in conformita' al modello di cui all'allegato B.
 
Art. 4
Caratteristiche generali del sistema ruota
richieste per l'omologazione

1. Ciascun sistema ruota e' progettato, costruito e montato in modo che, in condizioni normali di impiego e malgrado le sollecitazioni cui puo' essere sottoposto, non siano alterate le originarie caratteristiche del veicolo in termini di prestazioni e sicurezza, nonche' in modo da resistere agli agenti di corrosione e di invecchiamento cui e' esposto.
2. E' richiesto il preventivo nulla osta del costruttore del veicolo nei casi in cui il sistema ruota richieda sostituzione o modifiche di parti del veicolo al di fuori del sistema stesso, ovvero di software per la gestione dei sistemi anti-bloccaggio, controllo della trazione e della stabilita' del veicolo con altri di caratteristiche diverse da quelli previsti dal medesimo costruttore del veicolo.
3. L'istallazione del sistema ruota sul veicolo deve avvenire in modo da consentire il ripristino della configurazione originaria del veicolo stesso con la semplice rimozione del sistema ruota ed il montaggio dei corrispondenti elementi originari.
4. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, qualora il costruttore del veicolo rilasci, per ogni singolo veicolo, specifico nulla osta con il quale autorizzi le modifiche necessarie all'installazione del sistema ruota.
 
Art. 5
Prescrizioni per il costruttore del sistema ruota

1. Ogni sistema ruota conforme al tipo omologato ai sensi dell'articolo 3 riporta, in modo ben leggibile ed indelebile sulla ruota, il marchio dell'omologazione, omettendo i caratteri relativi all'eventuale estensione della omologazione di base. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4, punti 4.4.1, 4.4.2 e 4.5 del regolamento n. 124 UN/ECE.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ruota elemento del sistema ruota reca apposita marcatura: a tale riguardo si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5 del regolamento n. 124 UN/ECE.
3. Per ogni sistema ruota, prodotto in conformita' al tipo omologato, il costruttore del sistema rilascia apposito certificato di conformita', redatto secondo il modello di cui all'allegato D, nonche' le prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
 
Art. 6
Prescrizioni per l'installazione del sistema ruota
sui veicoli

1. L'installatore del sistema ruota sul veicolo rilascia una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato E, con la quale certifica l'osservanza delle prescrizioni per l'installazione disposte dal costruttore del sistema ovvero, nei casi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 4, dal costruttore del veicolo.
2. L'installazione del sistema ruota sui veicoli non deve comportare modifiche a parafanghi, passaruote, fiancate ovvero ad altri elementi della carrozzeria del veicolo, ne' prevedere l'uso di codoli passaruota aggiuntivi, salvo che questi ultimi non siano gia' previsti come elementi alternativi ovvero opzionali nella documentazione di omologazione del veicolo.
 
Art. 7
Aggiornamento della carta di circolazione

1. L'installazione di un sistema ruota su di un veicolo comporta, a seguito di visita e prova, l'aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nei casi e con le modalita' stabilite con provvedimento della Direzione generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e di sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non si procede all'aggiornamento della carta di circolazione nel caso in cui l'installazione di un sistema ruota non comporti variazione delle misure degli pneumatici gia' previste in sede di omologazione del veicolo dal costruttore dello stesso. In tal caso, a bordo del veicolo deve essere tenuta la dichiarazione dell'installatore, rilasciata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, unitamente al certificato di conformita', di cui all'articolo 5, comma 3.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, secondo periodo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180, comma 7, primo periodo, e comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 78 del codice della
strada:
«Art. 78 (Modifiche delle caratteristiche costruttive
dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di
circolazione) (In vigore dal 1 gennaio 1993). - 1. I
veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere
sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano
apportate una o piu' modifiche alle caratteristiche
costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi
d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure
sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta
giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne
danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai
fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche
costruttive e funzionali, nonche' i dispositivi di
equipaggiamento che possono essere modificati solo previa
presentazione della documentazione prescritta dal
regolamento medesimo. Sono stabilite, altresi', le
modalita' per gli accertamenti e l'aggiornamento della
carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state
apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel
certificato di omologazione o di approvazione e nella carta
di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non
risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le
prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al
quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e
che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le
prescritte visita e prova, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 ad
euro 1.596.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.».
- Si riporta il testo dell'art. 180 del codice della
strada:
«Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e di
guida) (In vigore dal 2 febbraio 2013). - 1. Per poter
circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con
se' i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione, il certificato di
idoneita' tecnica alla circolazione o il certificato di
circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
b) la patente di guida valida per la corrispondente
categoria del veicolo, nonche' lo specifico attestato sui
requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi
di cui all'art. 115, comma 2;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per
la corrispondente categoria del veicolo in luogo della
patente di guida di cui alla lettera b), nonche' un
documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le
esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di
guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
deve aver con se' anche l'attestato di qualifica
professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresi', avere con se'
l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e'
impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da
quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando
il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve
avere con se' la relativa autorizzazione. Per i veicoli
adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per
quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di
circolazione puo' essere sostituita da fotocopia
autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione
del medesimo.
5. Il conducente deve avere con se' il certificato di
abilitazione professionale, la carta di qualificazione del
conducente e il certificato di idoneita', quando
prescritti.
6.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 39 ad euro 159. Quando si tratta di
ciclomotori la sanzione e' da euro 24 ad euro 94.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera
all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine
stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per
fornire informazioni o esibire documenti ai fini
dell'accertamento delle violazioni amministrative previste
dal presente codice, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 ad
euro 1.596. Alla violazione di cui al presente comma
consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale
dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per
la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti.».
 
Art. 8
Conformita' della produzione

1. Gli impianti di produzione dei sistemi ruota sono soggetti al sistema di controllo di conformita' del processo produttivo e della conformita' del prodotto al tipo omologato, ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 2009.
 
Art. 9

Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo

1. I sistemi equivalenti al sistema ruota, omologati da Stati appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti.
2. La verifica di cui al comma 1 si effettua sulla base di idonea documentazione, rilasciata dallo Stato che ha provveduto all'omologazione. Quest'ultima e' riconosciuta in ambito nazionale solo se, dall'esame documentale, si evince che le condizioni di sicurezza del sistema e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente decreto.
 
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali

1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli appartenenti ad un tipo di veicolo, per il quale il costruttore del veicolo stesso abbia rilasciato specifico nulla osta per il montaggio sulle ruote degli pneumatici con misure non previste in sede di omologazione.
2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui possono essere commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza delle prescrizioni di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 gennaio 2013

Il Ministro: Passera Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2013 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 233
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 77 del codice della
strada:
«Art. 77 (Controlli di conformita' al tipo omologato)
(In vigore dal 13 agosto 2010). - 1. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ha facolta' di procedere, in
qualsiasi momento, all'accertamento della conformita' al
tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei
dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa
dichiarazione di conformita'. Ha facolta', inoltre, di
sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei
dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai
suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato
rispetto della conformita' al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti
i criteri e le modalita' per gli accertamenti e gli
eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi
oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non
conforme al tipo omologato e' soggetto, se il fatto non
costituisce reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 798 ad euro 3.194.
3-bis. Chiunque importa, produce per la
commercializzazione sul territorio nazionale ovvero
commercializza sistemi, componenti ed entita' tecniche
senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi
dell'art. 75, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 ad
euro 624. E' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 779 ad euro 3.119 chiunque
commetta le violazioni di cui al periodo precedente
relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta
ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di
cui al presente comma, ancorche' installati sui veicoli,
sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
 
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