Gazzetta n. 57 del 8 marzo 2013 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERA 11 febbraio 2013
Linee guida per il referto semestrale del Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del Presidente della provincia sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile, nonche' sull'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni (art. 148 del Tuel, come riformulato dell'articolo 3, comma 1, sub e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012). (Delibera n. 4).


LA CORTE DEI CONTI
Sezione delle autonomie

Nell'adunanza dell'11 febbraio 2013 presieduta dal Presidente della Corte - Presidente della Sezione delle autonomie Luigi Giampaolino;
(Omissis)
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l'articolo 1, commi 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006);
Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni.
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Visto l'art. 11-bis del citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;
Visto in particolare l'art. 148 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, novellato dalla lettera e) del comma 1, dell'art. 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come sostituita dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;
Uditi i relatori Francesco Petronio, Carmela Iamele e Rinieri Ferone nelle adunanze del 23 gennaio e dell'11 febbraio 2013;

Delibera
di approvare l'unito documento e lo schema di relazione, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida per il referto semestrale del Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del Presidente della provincia sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile, nonche' sull'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni.
Le Sezioni regionali di controllo, in relazione alle peculiarita' degli enti controllati, possono stabilire adattamenti allo schema di relazione approvato con la presente deliberazione.
Le presenti linee guida e l'unito schema di relazione si applicano ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e alle province ricomprese nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cosi' deliberato in Roma, nell'adunanza dell'11 febbraio 2013.

Il Presidente: Giampaolino
I relatori: Petronio - Iamele - Ferone

Depositata in Segreteria il 18 febbraio 2013.
Il dirigente: Recchia
 
Allegato
Linee guida per il referto semestrale del sindaco per i comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del presidente della
provincia sulla regolarita' della gestione e sull'adeguatezza ed
efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL).

1. La relazione semestrale del Sindaco o del Presidente della Provincia di cui all'art.148 del TUEL come riformulato dall'art. 3, comma 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, si inserisce nell'ambito di un ampio intervento operato dal d.l. n. 174/2012 in tema di rafforzamento dei controlli sulle autonomie locali adottato mediante modifica testuale di una serie di disposizioni del TUEL.
La specifica misura e' funzionale a verificare "la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale".
Tale misura si colloca in un contesto nel quale viene decisamente innovata la disciplina dei controlli interni con un rinnovato interesse da parte del legislatore alla effettiva funzionalita' di un sistema di programmazione, gestione e controllo. I controlli dovranno costituire un solido supporto per scelte decisionali funzionali alla realizzazione di processi di razionalizzazione della gestione e della spesa e ad innescare un radicale mutamento dei comportamenti amministrativi.
La nuova impostazione dei controlli interni si appunta, per molti aspetti, sulla regolarita' amministrativa e contabile e sulla dimensione finanziaria dei fenomeni, ma concretizza, altresi', una visione piu' ampia nella quale vengono in evidenza ulteriori aspetti. Una osservazione piu' estesa degli aspetti della gestione non manca di risultare rilevante anche per assicurare la sostenibilita' degli equilibri finanziari. Infatti, nell'attuale situazione, gli sforzi per il risanamento devono essere concentrati verso la razionalizzazione degli obiettivi e dei processi al fine di assicurare un percorso che sappia coniugare la regolarita' dell'azione, intesa come rispetto del complesso delle regole finanziarie e procedurali, con l'efficacia e l'efficienza della gestione. Il complesso di queste linee di azione, che solo un sistema funzionale di controlli interni puo' supportare, dovra' condurre verso l'economicita' della gestione con la riduzione dei costi di erogazione dei servizi, senza ridurne sensibilmente la qualita' e l'estensione. Il descritto percorso virtuoso verso la riduzione della spesa pubblica, affidato in ampia misura agli enti territoriali, e' al momento l'unica via percorribile per assicurare la tenuta dei conti pubblici ed e' strategico per la stabilita' finanziaria del Paese.
Le differenze della nuova disciplina dei controlli interni, rispetto a quella vigente, si colgono con particolare risalto nel livello di maggior dettaglio relativo alla organizzazione ed alle finalita' delle verifiche e nel coinvolgimento diretto delle figure organizzative di maggior livello di responsabilita' presenti negli enti, quali il segretario comunale, il direttore generale e i responsabili dei servizi.
Questa ristrutturazione dei controlli interni comporta una piu' immediata vicinanza tra attivita' gestionale e monitoraggio della stessa alla luce di specifici parametri di valutazione. Tali specificita' si colgono sia negli aspetti di procedimentalizzazione dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile, calibrati sui singoli atti attraverso i pareri dei responsabili dei servizi nella fase preventiva, sia nelle valutazioni improntate ai principi di revisione aziendale sugli atti di gestione di maggiore impatto (come individuati dall'art. 3 comma 2) nella fase successiva.
Nel delineato contesto si inserisce il controllo di legittimita' e regolarita' delle gestioni intestato alle Sezioni regionali, la cui piu' serrata frequenza infrannuale consente valutazioni in corso d'esercizio. In questo senso il referto che il Sindaco o il Presidente della Provincia e' tenuto a trasmettere ogni semestre alla Sezione regionale di controllo, dovra' consentire di leggere il concreto sviluppo della gestione attraverso la conoscenza degli atti e delle attivita' gestionali di maggior rilievo, mediante i quali l'ente attua i piani ed i programmi. Al riguardo risulta rilevante che le nuove disposizioni ricevano pronta ed adeguata attuazione nei regolamenti e negli atti di programmazione e pianificazione; che sia svolto in corso di gestione il monitoraggio dell'attuazione dei programmi e venga sottoposto a verifica periodica il piano esecutivo di gestione (PEG), nella sua nuova configurazione.
Come si e' detto, il campo delle verifiche alle quali dovra' far fronte il rinnovato sistema dei controlli interni e' ampio ed abbraccia i diversi aspetti della gestione partendo dalla regolarita' finanziaria, intesa come rispetto del complesso delle regole di finanza pubblica applicabili agli enti e, in particolare, quella dell'equilibrio di bilancio, riguardando la regolarita' amministrativa, anche sotto il profilo del rispetto delle procedure.
In tal senso nelle linee-guida, alle quali i vertici politici degli enti dovranno informare le proprie relazioni semestrali, e' necessario prendere in considerazione la regolare osservanza delle norme che disciplinano il settore degli appalti, le spese di funzionamento, la gestione del patrimonio immobiliare e gli altri ambiti di gestione di maggior rilievo finanziario.
In considerazione di quanto fin qui argomentato le finalita' di fondo del controllo introdotto dal nuovo art. 148 del TUEL possono essere declinate nei seguenti punti:
verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.
Il nuovo adempimento previsto dall'art. 148 novellato va attivato per la prima volta con riferimento alla situazione in atto al termine del primo semestre 2013 e successivamente a fine esercizio. In fase di prima applicazione sara' necessaria una piu' accurata rilevazione iniziale di una serie di aspetti che attengono all'organizzazione dell'ente, ai sistemi informativi, al sistema dei controlli interni, che costituira' un patrimonio stabile di informazioni suscettibile di successive implementazioni. Nella prima edizione delle linee guida, dunque, verra' compiuta una particolare e piu' ampia elaborazione estesa ad aspetti, che, a regime, dovrebbero essere solo aggiornati.
Il contenuto delle relazioni relative al secondo semestre dovra' essere meno ampio, in quanto le rilevazioni sullo stato dell'organizzazione dovranno essere solamente consolidate, mentre per gli aspetti di carattere finanziario ci si potra' limitare ad una disamina della situazione complessiva, sotto i profili evocati dalla norma (rispetto delle regole contabili ed equilibri di bilancio), rinviando per una maggiore analisi ai contenuti della relazione sul rendiconto.
Al fine di evitare duplicazioni di richieste di dati e reiterazioni di adempimenti, aventi analoghe caratteristiche funzionali e metodologiche, questo nuovo strumento informativo dovra' essere coordinato con le altre modalita' di monitoraggio e controllo, gia' ampiamente collaudate, di cui dispongono le Sezioni regionali di controllo (Linee guida ex art. 1, commi 166 e seguenti, legge n. 266/2005 e relativi questionari sulle relazioni dei revisori al bilancio e al rendiconto).
Tutte le verifiche, che non siano motivate da specifiche esigenze di monitoraggio infrannuale, ma finalizzate all'accertamento delle gravi irregolarita' contabili e finanziarie, restano nell'alveo dei controlli ex art. 1 comma 166 e ss. della legge finanziaria per il 2006.
La necessita' di coordinamento si pone anche rispetto allo sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati alla revisione della spesa, ex art. 6 del d.l. n. 174/2012, che rappresenta, nell'ambito del panorama dei controlli sulla regolarita' della gestione eseguiti dalle Sezioni regionali, una tipologia a se' stante. Tali verifiche, mirate all'ottimizzazione delle risorse ed alla riduzione della spesa, costituiscono una modalita' di controllo che si incentra, essenzialmente, sulla valutazione dei profili dell'efficacia (intesa quale grado di raggiungimento degli obiettivi), dell'efficienza (quale rapporto tra prodotti e valore delle risorse impiegate) e dell'economicita' (come scelta dei mezzi meno onerosi per il conseguimento degli obiettivi programmati).
In considerazione dell'esigenza di dare immediato avvio alle attivita' finalizzate agli adempimenti suddetti, lo schema di queste prime linee guida e' suscettibile di adattamenti necessari per standardizzare le richieste informative che costituiscono l'ossatura delle relazioni semestrali. Per garantire una maggiore ponderazione dei contenuti delle relazioni esse devono essere condivise dagli organi di controllo interno e accompagnate dal parere del collegio dei revisori.
Le presenti linee guida e lo schema di relazione si articolano, pertanto, in due Sezioni distinte, ciascuna delle quali compendia i tratti caratteristici di particolari profili gestionali. Il modello allegato, strutturato in forma di questionario, costituisce una schematizzazione e semplificazione del contenuto necessario del referto; ovviamente sara' possibile integrare tale schema con elementi discorsivi a maggiore illustrazione dei profili esaminati.
2. La prima Sezione (Regolarita' della gestione amministrativa e contabile) e' incentrata sul rispetto dei parametri della regolarita' amministrativa e contabile, con richieste volte ad individuare la presenza di eventuali lacune gestionali che possano, almeno potenzialmente, alterare i profili di una sana e corretta gestione finanziaria. In tale ambito e' riservata attenzione alla programmazione, specie in considerazione delle possibili ricadute sugli equilibri di bilancio. Vanno affrontate, in particolare, le tematiche concernenti, la corretta gestione delle entrate e la copertura delle spese, nonche' la salvaguardia degli equilibri finanziari ed economici, in un'ottica di progressivo riscontro della tenuta degli obiettivi di finanza pubblica e di tempestiva rilevazione degli scostamenti che richiedano l'adozione di adeguate misure correttive. Nel contesto delle valutazioni, si presta attenzione anche agli obblighi in materia di trasparenza.
Nella prima relazione sara' d'interesse acquisire informazioni concernenti le caratteristiche generali della popolazione, del territorio e dell'economia insediata, nonche' l'indicazione dei dati di carattere generale relativi alle risorse umane, strumentali, tecnologiche utilizzate per la gestione dei servizi resi ed i sistemi informativi impiegati.
Nel caso di avvenuta conclusione della consiliatura, sono di notevole rilievo la relazione di fine mandato e gli adempimenti che ad essa si riconnettono ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 (trasmissione al tavolo tecnico interistituzionale - se istituito - ricezione del successivo rapporto del predetto tavolo tecnico e trasmissione della relazione e del rapporto alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica). Parimenti, a decorrere dalla prossima consiliatura, la relazione d'inizio mandato (art. 4-bis d.lgs. n. 149/2011) costituisce un'importante rappresentazione della situazione lasciata dalla precedente gestione.
Lo stato di attuazione dell'attivita' programmata, il cui svolgimento in corso d'anno puo' anche comportare implicazioni sulla tenuta degli equilibri di bilancio, deve formare oggetto di monitoraggio, in particolare per rilevare eventuali scostamenti dalle linee programmatiche, definite dal bilancio annuale e pluriennale, i cui riflessi possano alterarne gli equilibri, con analisi delle cause e delle misure correttive adottate.
In tale valutazione assume rilevo la coerenza del bilancio con il PEG - nella nuova configurazione che ha assunto, dopo le modifiche introdotte all'art. 169 del TUEL dall'art. 3, comma 1, lettera g-bis) del d.l. n. 174/2012 - nonche' con i programmi ed i progetti illustrati nella relazione previsionale e programmatica.
Un rilevante aspetto della gestione e' costituito dal complessivo andamento di tutti i servizi, sotto il profilo dell'adeguatezza dell'organizzazione alle esigenze della popolazione, con particolare focalizzazione sui servizi esternalizzati e sulle modalita' del loro affidamento evidenziando le motivazioni che sono alla base delle soluzioni prescelte e l'entita' del ricorso a concessioni e ad affidamenti a societa' e/o organismi partecipati.
A tale riguardo e' necessario rilevare la tipologia degli organismi partecipati e del settore prevalente di attivita', per conoscere l'osservanza del divieto di detenere partecipazioni in "attivita' non strettamente necessarie" per il perseguimento delle finalita' istituzionali (art. 3, comma 27, legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Al fine di consentire il controllo sulle societa' partecipate non quotate ex art. 147-quater, come introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, secondo criteri di graduale applicazione, la relazione previsionale e programmatica deve individuare gli obiettivi gestionali per le societa' partecipate, in riferimento a precisi standard qualitativi e quantitativi.
In merito all'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali alla normativa comunitaria, e' necessario considerare gli adempimenti in attuazione dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con particolare riferimento all'apposita relazione prevista al comma 20.
Lo stato di attuazione del programma triennale dei lavori pubblici e la realizzazione delle opere di cui all'elenco annuale ex art. 128 del d.lgs. n. 163/2006, assume rilievo al fine della verifica della regolarita' procedurale, del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della corretta programmazione dei pagamenti.
2.1 L'andamento delle entrate deve essere oggetto di attenzione nella relazione previsionale e programmatica, nella quale viene espressa una valutazione generale sulle fonti di finanziamento, individuandone la tipologia e il livello d'incidenza sul complesso delle entrate correnti e sul pertinente titolo. Nella sede del monitoraggio assume rilievo la ricognizione delle principali delibere adottate in materia di determinazione delle aliquote o tariffe dei tributi locali ed eventuali detrazioni. L'andamento delle entrate di competenza va osservato anche attraverso il raffronto con l'andamento storico, soprattutto relativamente al rapporto riscossioni/accertamenti. Di rilievo e' la verifica del grado di copertura dei costi dei servizi pubblici locali, garantito dall'applicazione delle tariffe vigenti.
La specifica attivita' di riscossione e le sue modalita' di gestione (in proprio, esternalizzate, in house etc.), nonche' la regolarita' della gestione del carico affidato, le quote effettivamente riscosse e quelle rimaste da riscuotere vanno valutate in quanto sono determinanti ai fini di un'efficiente gestione dell'entrata.
Di non minore rilievo sono la regolare e puntuale riscossione dei proventi da locazione e di ogni altro provento connesso all'utilizzo o affidamento in concessione dei cespiti patrimoniali, indicando gli eventuali beni concessi in comodato gratuito o altra forma di esenzione dal pagamento di canoni e/o tariffe, con le ragioni che ne giustificano la gratuita'.
Pari attenzione e' da rivolgere in particolare alle attivita' poste in essere per l'attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e per eventuali programmi di dismissione in atto.
2.2 Per la gestione della parte passiva del bilancio e' necessario che l'amministrazione stabilisca obiettivi di riduzione degli oneri di funzionamento, con particolare riguardo al contenimento della spesa per acquisti di beni e servizi e di quella per il personale, nel rispetto delle disposizioni concernenti i vincoli in materia di finanza pubblica e di revisione della spesa (solo per il primo semestre e da richiamare nella relazione del secondo semestre).
Particolare rilievo assumono i riferimenti a processi di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa realizzati in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, nonche' a quelli di riorganizzazione e/o di rideterminazione della dotazione organica, conseguenti all'applicazione degli articoli 6 e 6-bis del d.lgs. n. 165/2001, quantificando le eventuali eccedenze o posizioni soprannumerarie e i conseguenti interventi avviati in tema di disponibilita', mobilita' in uscita, blocco del turnover o altre modalita'. Finalita' queste, perseguibili a mezzo di un monitoraggio permanente della produttivita' delle risorse umane impiegate.
Occorre tenere conto che l'andamento della spesa per il personale sostenuta direttamente dall'ente ha un'incidenza rilevante nei processi di razionalizzazione e contenimento. Parimenti importante e' anche il costo delle risorse umane impiegate nelle societa' ed organismi partecipati, da quantificare in funzione del grado di partecipazione dell'ente e in osservanza delle indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie con la delibera n. 14/AUT/2011/QMIG.
Ai fini della regolarita' delle spese di investimento effettuate nel semestre, assume importanza la conformita' delle procedure per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, al codice dei contratti (d.lgs. n 163/2006).
2.3 In tema di trasparenza sono in primis significativi gli adempimenti connessi alle prescrizioni dell'art. 41-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012. In particolare e' necessario riferire in merito all'adozione di regolamenti volti a disciplinare le modalita' di pubblicita' e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, da pubblicare sul sito internet dell'ente annualmente e, comunque, all'inizio e alla fine del mandato.
Nel contesto delle valutazioni sullo stato della trasparenza della gestione, deve anche farsi riferimento ai principali adempimenti in materia di trasparenza, che sono riportati nella Tabella n. 5, presente nell'allegato.
3. La seconda Sezione (Adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni), ha un'impostazione a valenza essenzialmente ricognitiva, in quanto diretta a registrare la presenza di eventuali criticita' di fondo nel sistema organizzativo-contabile. Nelle relazioni successive sara' sufficiente delineare l'evoluzione del quadro di riferimento e l'aggiornamento dei principali indicatori di funzionalita' gestoria.
L'articolazione del sistema dei controlli interni, gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attivita' sono di supporto indispensabile al funzionamento dell'ente e alla rilevazione dei risultati.
Nell'ambito della ricognizione del sistema di controllo interno assume particolare rilievo la parte dedicata al suo funzionamento, nella quale vengono toccati aspetti che attengono alla concreta operativita' degli organi, visti nella dimensione dinamico-operativa con riferimento all'assetto dei controlli interni.
Un rilevante supporto per la rilevazione dei fatti di gestione e' costituito dal sistema di contabilita' adottato con riferimento alle fonti interne (regolamento di contabilita', regolamento dei servizi in economia, regolamento di economato etc..). In particolare rileva l'adozione di un sistema di contabilita' economica (indicandone le modalita' operative), cosi' come e' utile conoscere il sistema informativo utilizzato per la gestione contabile e se e' in corso la "sperimentazione" ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n.118/2011. Assume significativita' il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa, ex d.lgs. n. 150/2009.
3.1 Per gli enti di maggiori dimensioni l'art. 147-ter del TUEL, cosi' come introdotto dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ha assegnato un ruolo significativo al controllo strategico che impone il preliminare adeguamento dell'organizzazione della struttura, con criteri di graduale applicazione e, quindi, la fissazione dei principali obiettivi, nonche' la valutazione degli aspetti economico-finanziari e socio-economici connessi.
In tal sede rilevano le risultanze dei controlli, ex ante ed ex post, tesi a verificare la conformita' tra gli obiettivi sia strategici che operativi dell'amministrazione e le scelte operate dai dirigenti, nonche' tra gestione ed allocazione delle risorse umane, materiali e finanziarie.
3.2 La specificita' del controllo di gestione e' quella di centrare l'attenzione sulle misure che consentono di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra azioni realizzate ed obiettivi operativi assegnati, nonche' tra risultati ottenuti e risorse impiegate. L'organo preposto al controllo di gestione deve essere in grado di fornire, all'organo politico, elementi e valutazioni idonee a modularne i compiti d'indirizzo.
Di supporto a tale attivita' e' il modello organizzativo adottato e l'idoneita' delle procedure poste in essere e l'indicazione delle caratteristiche fondamentali dell'attivita' di controllo, avendo riguardo alle modalita' di rilevazione (contabili ed extra-contabili), alla frequenza delle stesse, all'imputazione per centro di responsabilita'/costo/servizio, alla tempestivita' dei dati, agli indicatori prescelti, all'analisi degli scostamenti e alle modalita' di correzione degli stessi. Il controllo di gestione utilizza tecniche per l'elaborazione delle informazioni finanziarie anche alla luce di esperienze gestionali di ispirazione aziendalistica. Compito di questi controlli e' quello di esprimere un giudizio di adeguatezza sugli strumenti finalizzati alla verifica dell'attuazione dei piani, dei programmi e degli altri atti di indirizzo, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi operativi definiti. Il riscontro di azioni e/o interventi inefficaci, inefficienti o di irregolarita' e palesi violazioni dei criteri di economicita', impone la segnalazione da parte del controllo di gestione con l'indicazione delle misure correttive da adottare.
3.3 L'art. 147, comma 2, lettera d), del TUEL, impone la graduale attuazione della redazione del bilancio consolidato, misura questa funzionale alla rilevazione dell'efficacia, efficienza ed economicita' della gestione degli organismi esterni dell'ente (1) . Al riguardo e' anche necessario che sia regolamentata ed istituita una struttura di controllo sulle societa' partecipate in attuazione dell'art. 147-quater del TUEL, introdotto dall'articolo 3 del d.l. n. 174/2012 e sia predisposto un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la societa', nonche' la situazione contabile, gestionale ed organizzativa della stessa, i contratti di servizio, la qualita' dei servizi e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
L'Ente locale dovrebbe anche garantire il controllo della qualita' dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, definendo le metodologie impiegate per misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente, secondo i criteri di graduale applicazione previsti dalle norme.
Per il controllo sugli equilibri di bilancio, e' utile conoscere se siano state adottate nuove norme regolamentari per ottemperare alle previsioni di cui all'art. 147-quinquies del TUEL.
Le novita' introdotte nell'ambito dei controlli interni esaltano l'attivita' di coordinamento e di vigilanza del responsabile del servizio finanziario, e l'attivita' di controllo da parte dei responsabili dei servizi, al fine di garantire la costante verifica degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche nell'ottica della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilita' interno. E' importante che il controllo sugli equilibri finanziari si estenda a valutare gli effetti prodotti dai risultati di gestione degli organismi esterni, sul bilancio finanziario dell'ente.
Le verifiche in corso d'anno dovrebbero anche riguardare lo stato del monitoraggio sul rispetto del Patto di stabilita' interno.
3.4 Le novita' introdotte dal legislatore con il d.l. n. 174/2012 richiedono l'implementazione di nuove linee organizzative volte a conferire una struttura rispondente al nuovo controllo di regolarita' amministrativa e contabile. Nel dettaglio possono essere formulate procedure tipizzate per l'acquisizione dei dati e individuate specifiche unita' organizzative.
Ai sensi del novellato articolo 49 del TUEL, su ogni proposta di deliberazione sottoposta agli Organi di governo dell'Ente, che non sia mero atto di indirizzo, e' necessario acquisire il parere, da inserire nella deliberazione, relativo alla regolarita' tecnica e in ordine alla regolarita' contabile. In tale sede possono essere rilevate criticita' e suggeriti adempimenti; meritano segnalazione i casi in cui la Giunta e/o il Consiglio non si sono conformati ai pareri, indicando la motivazione addotta.
Le delibere che, pur non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, siano idonee a produrre riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente devono essere sottoposte a parere tecnico e/o contabile. Per i controlli ex post, di regolarita' amministrativa e contabile, secondo il disposto dell'art. 147- bis del TUEL, devono essere fissati i principi generali e regolamentate le modalita' per la revisione successiva degli atti.
La revisione puo' basarsi su tecniche di campionamento, stabilendo criteri per determinare la dimensione del campione e la tipologia degli atti oggetto di osservazione. Nell'analisi degli esiti della revisione meritano evidenza le irregolarita' eventualmente rilevate, il numero e la tipologia delle stesse. Puo' anche essere utile una rappresentazione statistica del grado di aderenza delle procedure rispetto alle prescrizioni normative.
3.5 Lo schema di relazione semestrale e il questionario, approvati dalla Corte in prima applicazione, potranno essere oggetto di aggiustamenti e semplificazioni alla luce dell'esperienza applicativa. Tali documenti costituiscono l'occasione per l'impianto di una specifica base informativa, che sara' via via aggiornata e sviluppata con i dati acquisiti attraverso le successive relazioni.
La predisposizione di tale nuovo documento puo' comportare, nell'ambito di una complessiva razionalizzazione dei diversi strumenti informativi, il sostanziale alleggerimento degli elementi richiesti attraverso le linee guida previste dalla legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 166 e ss.).
Le relazioni, oltre al contenuto minimo rappresentato dalla compilazione dello schema, potranno dar conto anche di eventuali ulteriori profili di interesse relativi alla regolarita' della gestione e all'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni.
La relazione relativa al primo semestre 2013 dovra' essere trasmessa alle Sezioni regionali di controllo della Corte entro il 30 settembre 2013; quella relativa al secondo semestre, non oltre il 31 marzo 2014.

(1) L'applicazione di tali controlli e' graduale: si applicano agli
enti locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti
dall'anno 2013; agli enti con popolazione superiore ai 50.000
abitanti a decorrere dal 2014 e agli enti con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.
 


SCHEMA DI RELAZIONE PER IL REFERTO SEMESTRALE DEL SINDACO,
PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI,
E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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