Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 febbraio 2013
Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualita' SpA», in Roma ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006.


IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo
e certificazione e tutela del consumatore

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui all'art. 11 del presente regolamento;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Visto il Regolamento (UE) n. 1032 del 26 ottobre 2012 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta "Ciliegia di Vignola";
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che l'art .7 del disciplinare di produzione della "Ciliegia di Vignola" individua per il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare medesimo l'organismo "Agroqualita' SpA", con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305;
Considerato che l'organismo "Agroqualita' SpA" ha predisposto il piano di controllo per la denominazione "Ciliegia di Vignola" conformemente allo schema tipo di controllo;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Emilia-Romagna;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1

L'organismo denominato "Agroqualita' SpA", con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione "Ciliegia di Vignola", registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) 1032 del 26 ottobre 2012.
 
Art. 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "Agroqualita' SpA" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

1. L'organismo autorizzato "Agroqualita' SpA" non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione "Ciliegia di Vignola", cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
2. L'organismo autorizzato "Agroqualita' SpA" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validita' tre anni a decorre dalla data di emanazione del presente decreto.
2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Agroqualita' SpA" restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
3. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare "Agroqualita' SpA" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.
4. Nell'ambito del periodo di validita' della designazione, "Agroqualita' SpA" e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
 
Art. 5

1. L'organismo autorizzato "Agroqualita' SpA" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione "Ciliegia di Vignola" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
2. L'organismo autorizzato "Agroqualita' SpA" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa.
3. L'organismo autorizzato "Agroqualita' SpA" trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione "Ciliegia di Vignola" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
 
Art. 6

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2013, l'adesione al sistema dei controlli e' consentita entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 7

L'organismo autorizzato "Agroqualita' SpA" e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
Roma, 20 febbraio 2013

Il direttore generale: La Torre
 
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