Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 4 marzo 2013
Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010. (Ordinanza n. 55).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 5, comma 2 e comma 2-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011 con il quale ne e' stata disposta la proroga fino al 29 febbraio 2012, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 con cui la medesima emergenza e' stata prorogata al 28 febbraio 2013;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3885 del 2 luglio 2010, nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011;
Vista la nota n. 410/3862 del 13 dicembre 2012, con la quale il commissario delegato per l'emergenza in questione ha inviato al Dipartimento della protezione civile una richiesta di modifica ed integrazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010, nonche' la nota n. 15/3862 dell'11 gennaio 2013 con cui il medesimo commissario delegato ha fornito ulteriori informazioni ed elementi;
Visti gli elaborati cartografici relativi alle perimetrazioni delle aree vulnerabili per le zone in frana di Iano' e Maierato, approvati con ordinanze del commissario delegato n. 33/3862/2010 e n. 51/3862/2010, che hanno evidenziato l'esistenza di abitazioni principali e di strutture di imprese distrutte o completamente inagibili, ricadenti in aree a rischio idrogeologico residuo elevato o molto elevato, per le quali non e' possibile revocare l'ordinanza sindacale di sgombero senza preventivamente realizzare appositi interventi infrastrutturali necessari a mitigare il predetto rischio idrogeologico;
Ravvisata la necessita', pertanto, di assicurare un contributo per la delocalizzazione delle suddette abitazioni principali e strutture di imprese, realizzate in conformita' alle disposizioni urbanistiche ed edilizie;
Ritenuto, quindi, a tal fine, necessario apportare un'integrazione all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Acquisita l'intesa della regione Calabria;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010, come modificato dall'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011 n. 3925, sono aggiunti i seguenti commi:
a) 3. Il commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza, e' autorizzato ad erogare, per il tramite dei comuni interessati dagli eventi in qualita' di soggetti attuatori, un contributo per la delocalizzazione di abitazioni principali distrutte o completamente inagibili, realizzate in conformita' alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, che ricadono in aree a rischio idrogeologico residuo elevato o molto elevato, per le quali la revoca dell'ordinanza sindacale di sgombero e' necessariamente subordinata alla preventiva realizzazione di appositi interventi infrastrutturali volti a mitigare il predetto rischio idrogeologico;
b) 4. Il contributo di cui al comma 3 e' erogato, per l'acquisto di una nuova abitazione nello stesso comune o in altro comune, fino al 75% del danno subito dall'abitazione principale da delocalizzare, nel limite massimo di euro 150.000,00 per ciascuna unita' abitativa;
c) 5. La liquidazione del suddetto contributo e' subordinata alla cessione gratuita dell'immobile danneggiato, e del terreno su cui il medesimo sorge, al comune presso cui e' ubicato il bene, unitamente alla presentazione del preliminare di acquisto della nuova abitazione.
2. Dopo il comma 4 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010 sono aggiunti i seguenti commi:
a) 5. Il Commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza, e' autorizzato ad erogare, per il tramite dei comuni interessati dagli eventi in qualita' di soggetti attuatori, un contributo per la delocalizzazione di strutture di imprese distrutte o completamente inagibili, realizzate in conformita' alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, che ricadono in aree a rischio idrogeologico residuo elevato o molto elevato, per le quali la revoca dell'ordinanza sindacale di sgombero e' necessariamente subordinata alla preventiva realizzazione di appositi interventi infrastrutturali volti a mitigare il predetto rischio idrogeologico;
b) 6. Il contributo di cui al comma 5 e' erogato, per l'acquisto di una nuova struttura nello stesso comune o in altro comune, fino al 50% del danno subito dalla struttura da delocalizzare, nel limite massimo di euro 200.000,00;
c) 7. La liquidazione del suddetto contributo e' subordinata alla cessione gratuita dell'immobile danneggiato, e del terreno sui cui il medesimo sorge, al comune presso cui e' ubicato il bene, unitamente alla presentazione del preliminare di acquisto della nuova struttura;
d) 8. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2 ed al comma 3 del presente articolo.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2013

Il capo del Dipartimento: Gabrielli
 
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