Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 11 gennaio 2013
Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono piu' ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante «Nuovi interventi in campo ambientale» che individua quali siti di interesse nazionale ai fini della bonifica i seguenti siti: «Venezia (Porto Marghera)», «Napoli Orientale», «Gela e Priolo», «Manfredonia», «Brindisi», «Taranto», «Cengio e Saliceto», «Piombino», «Massa e Carrara», «Casal Monferrato», «Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli)», «Pitelli (La Spezia)», «Balangero» e «Pieve Vergonte»;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)» che individua quali siti di interesse nazionale ai fini della bonifica i seguenti siti: «Sesto San Giovanni», «Napoli Bagnoli-Coroglio» e «Pioltello e Rodano»;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 recante «Regolamento recante Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua quali siti di interesse nazionale ai fini della bonifica i seguenti siti: «Basse di Stura (Torino)», «Biancavilla», «Bolzano», «Cerro al Lambro», «Cogoleto (Stoppani)», «Basso bacino del fiume Chienti», «Crotone», «Emarese (Aosta)», «Fibronit (Bari)», «Fidenza», «Provincia di Frosinone», «Laguna di Grado e Marano», «Guglionesi II», «Livorno», «Mardimago e Ceregnano (Rovigo)», «Milano Bovisa», «Fiumi Saline e Alento», «Comprensorio Sassuolo-Scandiano», «Sulcis-Iglesiente-Guspinese», «Terni», «Tito», «Trento Nord» e «Trieste»;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179 recante «Disposizioni in materia ambientale» che individua quali siti di interesse nazionale ai fini della bonifica i seguenti siti: «Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)», «Broni», «Falconara Marittima», «Serravalle Scrivia», «Laghi di Mantova e polo chimico», «Orbetello area ex Sitoco», «Aree del Litorale vesuviano», «Aree industriali di Porto Torres» ed «Area industriale della Val Basento»;
Vista la legge 2 dicembre 2005, n. 248 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» che individua quale sito di interesse nazionale ai fini della bonifica il sito di «Bacino del Fiume Sacco»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006)» che individua quali siti di interesse nazionale ai fini della bonifica i seguenti siti: «Area industriale di Milazzo» e «Bacino idrografico del Fiume Sarno»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto in particolare l'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce i principi ed i criteri direttivi per l'individuazione, ai fini della bonifica, dei siti di interesse nazionale;
Visto in particolare l'art. 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la titolarita' del procedimento per la bonifica sui siti di interesse nazionale;
Visto in particolare l'art. 252, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che individua quale sito di interesse nazionale ai fini della bonifica il sito di «Le Strillaie»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 4458/QdV/M/DI/B dell'11 aprile 2008 che individua quale sito di interesse nazionale ai fini della bonifica il sito di «Pianura»;
Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 4674/QdV/M/DI/B del 29 maggio 2008 che individua quale sito di interesse nazionale ai fini della bonifica il sito di «Bussi sul Tirino»;
Vista l'ordinanza n. 3716 del 19 novembre 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» che individua quale sito di interesse nazionale ai fini della bonifica il sito di «La Maddalena»;
Vista la legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto in particolare l'art. 36-bis, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134 che ha modificato il comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto in particolare l'art. 36-bis, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 134 che prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia effettuata la ricognizione dei siti classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134;
Ritenuto pertanto che, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134, i siti di bonifica per poter continuare ad essere classificati di interesse nazionale devono soddisfare i requisiti di cui alla lettera f-bis del comma 2 e al comma 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal citato art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134;
Considerato che la Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha condotto una ricognizione dei siti classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134, per quanto attiene all'insistenza, attualmente o in passato, di attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie, nonche' la presenza di attivita' produttive ed estrattive di amianto, sulla base delle informazioni in proprio possesso relative alle attivita' industriali di dimensione significativa presenti in detti siti;
Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36341, indirizzata alla Regione Abruzzo, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «Fiumi Saline e Alento» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134;
Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36347, indirizzata alla Provincia Autonoma di Bolzano, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «Bolzano» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134;
Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36348, indirizzata alla Regione Campania, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, i siti di bonifica «Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano», «Pianura», «Bacino idrografico del Fiume Sarno» ed «Aree del Litorale Vesuviano» non presentano tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134;
Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36351, indirizzata alla Regione Emilia Romagna, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «Sassuolo-Scandiano» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134;
Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36353, indirizzata alla Regione Lazio, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, i siti di bonifica «Bacino del Fiume Sacco» e «Frosinone» non presentano tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134;
Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36356, indirizzata alla Regione Liguria, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «Pitelli (La Spezia)» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134;
Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36362, indirizzata alla Regione Lombardia, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, i siti di bonifica «Cerro al Lambro» e «Milano-Bovisa» non presentano tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134;
Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36367, indirizzata alla Regione Marche, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «Basso Bacino del Fiume Chienti» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134;
Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36370, indirizzata alla Regione Molise, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «Guglionesi II» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134;
Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36373, indirizzata alla Regione Piemonte, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «Basse di Stura» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134;
Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36379, indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «La Maddalena» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134;
Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36382, indirizzata alla Regione Toscana, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «Le Strillaie» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134;
Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36384, indirizzata alla Provincia Autonoma di Trento, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «Trento Nord» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134;
Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2012 con protocollo n. 36389, indirizzata alla Regione del Veneto, nella quale si comunica che, in base alla ricognizione effettuata, il sito di bonifica «Mardimago-Ceregnano» non presenta tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134;
Considerato che nelle note di cui ai punti precedenti si richiedeva alle Regioni di confermare entro 15 giorni dal ricevimento della nota stessa le considerazioni della Direzione o di comunicare eventuali diverse e motivate valutazioni, specificando che, decorso tale termine, l'istruttoria del provvedimento si sarebbe considerata conclusa;
Visto il parere della Regione del Veneto espresso con nota del 20 novembre 2012 con protocollo n. 527821, nel quale si confermano le valutazioni della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito al sito di bonifica «Mardimago-Ceregnano»;
Visto il parere della Regione Autonoma della Sardegna espresso con nota del 28 novembre 2012 con protocollo n. 8027, nel quale si comunica di non poter confermare le valutazioni della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito all'esclusione del sito «La Maddalena» dall'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale non ritenendosi che i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134, debbano essere posseduti tutti contemporaneamente;
Visto il parere della Regione Toscana espresso con nota del 30 novembre 2012 con protocollo n. 323532, nel quale si confermano le valutazioni della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito al sito di bonifica «Le Strillaie»;
Visto il parere della Regione Campania espresso con nota del 3 dicembre 2012 con protocollo n. 890864, nel quale si confermano le valutazioni della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito ai siti di bonifica «Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano», «Pianura», «Bacino idrografico del Fiume Sarno» ed «Aree del Litorale Vesuviano»;
Visto il parere della Regione Marche espresso con nota del 4 dicembre 2012 con protocollo n. 810865, nel quale si prende atto delle valutazioni della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito al sito di bonifica «Basso Bacino del Fiume Chienti»;
Visto il parere della Regione Lombardia espresso con nota del 5 dicembre 2012 con protocollo n. 24537, nel quale si comunica di non poter confermare le valutazioni della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito all'esclusione dei siti «Milano - Bovisa» e «Cerro al Lambro» dall'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale, ricordandosi che i siti in questione sono stati individuati in relazione alle caratteristiche dell'area, alla quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti ed al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico;
Visto il parere della Provincia Autonoma di Trento espresso con nota del 6 dicembre 2012 con protocollo n. 700882, nel quale si comunica di non poter confermare le valutazioni della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito all'esclusione del sito «Trento Nord» dall'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale poiche' alcuni degli impianti ubicati nel sito, ed in particolare la ex Carbochimica, effettuavano vari processi chimici per la produzione di differenti materie prime organiche;
Visto il parere della Regione Emilia Romagna espresso con nota dell'11 dicembre 2012 con protocollo n. 290649, nel quale si comunica di non poter confermare le valutazioni della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito all'esclusione del sito «Sassuolo-Scandiano» dall'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale, poiche' all'interno del sito e' presente l'Acciaieria di Rubiera con una produzione annuale di circa 230.000 tonnellate di acciaio;
Visto il parere della Regione Abruzzo espresso con nota del 12 dicembre 2012 con protocollo n. 283774, nel quale si confermano le valutazioni della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito al sito di bonifica «Fiumi Saline a Alento»;
Ritenuto di non poter accogliere le considerazioni svolte dalla Regione Emilia Romagna nella citata nota dell'11 dicembre 2012 con protocollo n. 290649 poiche' l'impianto «Acciaieria di Rubiera» non e' compreso nell'area perimetrata come sito di bonifica di interesse nazionale «Sassuolo-Scandiano»;
Ritenuto di non poter accogliere le considerazioni svolte dalla Regione Lombardia nella citata nota del 5 dicembre 2012 con protocollo n. 24537 poiche' dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134 emerge la necessita' che, al fine della ricognizione prevista, i siti di bonifica per poter continuare ad essere classificati di interesse nazionale devono soddisfare i requisiti di cui alla lettera f-bis del comma 2 ed al comma 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal citato art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134;
Ritenuto di non poter accogliere le considerazioni svolte dalla Regione Autonoma della Sardegna nella citata nota del 28 novembre 2012 con protocollo n. 8027 poiche' dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134 emerge la necessita' che, al fine della ricognizione prevista, i siti di bonifica per poter continuare ad essere classificati di interesse nazionale devono soddisfare i requisiti di cui alla lettera f-bis del comma 2 ed al comma 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal citato art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134;
Ritenuto di poter accogliere le considerazioni svolte dalla Provincia Autonoma di Trento nella citata nota del 6 dicembre 2012 con protocollo n. 700882 poiche' nel sito «Trento Nord» e' stata verificata la presenza di impianti che soddisfano i requisiti di cui alla lettera f-bis del comma 2 ed al comma 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal citato art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134;
Tenuto conto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel corso degli anni, ha stanziato ingenti risorse economiche a titolo di concorso pubblico nella realizzazione degli interventi di bonifica nei siti di bonifica di interesse nazionale;
Tenuto conto che dette risorse sono state in gran parte gia' trasferite alle Regioni, ai Commissari Delegati ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
Tenuto conto che a tutt'oggi restano ancora da trasferire ulteriori risorse finanziarie gia' assegnate;
Ritenuto necessario prevedere la stipula di Accordi di Programma per disciplinare anche le risorse gia' assegnate, trasferite o da trasferire, ma non ancora disciplinate;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato l'elenco, riportato all'allegato 1, dei siti che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134 e che pertanto non sono piu' compresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale.
2. La competenza per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica all'interno dei siti di cui all'elenco dell'Allegato 1 viene trasferita alle Regioni territorialmente interessate che subentrano nella titolarita' dei relativi procedimenti.
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

1. Restano fermi, salvo eventuali successive modifiche ed integrazioni, gli Accordi precedentemente sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli Enti Locali competenti relativamente ai siti individuati nell'allegato 1 al presente decreto.
2. Le Regioni provvederanno a relazionare annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito allo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi individuati, cosi' come previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468.
3. Eventuali rimodulazioni, economie o ribassi d'asta verranno disciplinati da appositi atti integrativi degli Accordi precedentemente sottoscritti.
4. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonche' le modalita', le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti tuttora non disciplinati saranno regolamentati mediante il ricorso ad appositi Accordi di Programma da sottoscrivere tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e gli Enti locali territorialmente competenti, cosi' come previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 28 novembre 2006, n. 308.
Roma, 11 gennaio 2013

Il Ministro: Clini
 
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