Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 dicembre 2012
Attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, per l'adozione di un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

ed

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento della direttiva 2008/110/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994 - ed in particolare l'art. 47, commi 2 e 4;
Visto il memorandum di intesa (Memorandum of Understanding - MoU), sottoscritto a Bruxelles il 14 maggio 2009, con il quale dieci Stati membri, e precisamente Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Olanda e Romania, al fine di anticipare le disposizioni di cui alla direttiva 2008/110/CE, hanno volontariamente condiviso un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci ferroviari (Entity in Charge of Maintenance - ECM);
Visto il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007;
Vista la decisione della Commissione n. 2007/756/CE del 9 novembre 2007, cosi' come modificata dalla decisione della Commissione n. 2011/107/UE del 10 febbraio 2011, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'art. 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, che attribuisce al predetto Sottosegretario di Stato il titolo di Vice Ministro;
Considerato che i decreti legislativi 8 ottobre 2010, n. 191 e 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento, rispettivamente, della direttiva 2008/57/CE, relativa all'interoperabilita' ferroviaria e della direttiva 2008/110/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, introducono le figure di detentore e di soggetto responsabile della manutenzione, nonche', per i carri merci ferroviari, l'obbligatorieta' di certificazione dei relativi soggetti responsabili della manutenzione;
Considerato che, con la definizione di detentore, si puo' identificare il proprietario del carro merci ferroviario, un'impresa che svolge attivita' con un parco carri, un'impresa che noleggia carri a imprese ferroviarie, un'impresa ferroviaria che effettua trasporto merci, un gestore dell'infrastruttura ferroviaria che utilizza carri propri o di terzi per la manutenzione della propria infrastruttura;
Considerato che la Convenzione relativa ai Trasporti Internazionali per Ferrovia del 1999 (COTIF), entrata in vigore il primo luglio 2006 ed in corso di ratifica da parte dello Stato italiano, prevede l'applicazione di nuove regole in materia di contratti di utilizzazione dei carri merci ferroviari, che consistono in un nuovo accordo privato volontario (Contratto Uniforme di Utilizzazione CUU) tra le imprese ferroviarie e i detentori di carri merci ferroviari, superando i contenuti della «Fiche UIC 433-O» (Condizioni Generali di Utilizzazione - CGU), che regolava la messa in servizio dei carri privati;
Ritenuto che si rende necessario stabilire un sistema per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci, in modo da dare al detentore la possibilita', al momento in cui registra carri merci ferroviari nel Registro di immatricolazione nazionale (RIN), di avere per tali carri un soggetto responsabile della manutenzione certificato;

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di riconoscimento degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e la determinazione delle tariffe a carico dei predetti organismi, per le attivita' di riconoscimento, rinnovo e vigilanza degli stessi.
2. I requisiti degli organismi di certificazione e dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci ferroviari, i compiti dei soggetti responsabili della manutenzione e le modalita' di certificazione degli stessi, le modalita' di rilascio e rinnovo del certificato di soggetto responsabile della manutenzione sono definiti dal regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011.
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Definizioni

1. Ai soli fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) carro merci ferroviario: veicolo ferroviario per il trasporto di merci adibito alla circolazione con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, non dotato di sistemi di trazione;
b) certificato di soggetto responsabile della manutenzione: certificato rilasciato ad un soggetto responsabile della manutenzione, ai fini dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43;
c) detentore: soggetto che utilizza un veicolo in quanto mezzo di trasporto, indipendentemente dal fatto che ne sia proprietario o che possa farne uso e che sia registrato, in quanto tale, nel registro di immatricolazione nazionale (RIN);
d) officina di manutenzione: organizzazione mobile o fissa composta da personale, incluso quello con responsabilita' direttive, strumenti e impianti, finalizzata a effettuare la manutenzione di carri merci, parti, componenti o subassemblaggi di carri merci;
e) organismi di certificazione: gli organismi riconosciuti idonei a certificare un soggetto responsabile della manutenzione;
f) soggetto responsabile della manutenzione, definito SRM nel regolamento (UE) n. 445/2011: soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo ferroviario, e registrato in quanto tale nel RIN.
 
Art. 3
Campo di applicazione

1. I soggetti destinatari delle disposizioni del presente decreto sono i soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci ferroviari e gli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione.
 
Art. 4
Certificazione di un soggetto responsabile
della manutenzione

1. Per ottenere la certificazione di soggetto responsabile della manutenzione, il richiedente deve presentare apposita istanza ad un organismo di certificazione, utilizzando il modulo dell'allegato IV del regolamento e stipulare una assicurazione di responsabilita' civile che preveda espressamente la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di soggetto responsabile della manutenzione.
2. Il costo per l'attivita' di certificazione, di rinnovo e di vigilanza di un soggetto responsabile della manutenzione e' a carico del soggetto stesso.
 
Art. 5
Certificato di soggetto responsabile della manutenzione e validita'

1. Il certificato di soggetto responsabile della manutenzione viene rilasciato da un organismo di certificazione riconosciuto, deve essere conforme al regolamento (UE) n.445/2011 e redatto secondo il modello indicato nell'allegato V del citato regolamento.
2. La validita' del certificato e' di cinque anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza di validita' del certificato stesso.
 
Art. 6

Organismi di certificazione dei soggetti responsabili della
manutenzione

1. Gli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione sono riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il trasporto ferroviario - e devono possedere i seguenti requisiti:
a) garantire l'indipendenza e la terzieta' organizzativa, funzionale e decisionale nell'attivita' di certificazione dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle infrastrutture, dai detentori in generale e dai soggetti responsabili della manutenzione e non devono svolgere servizi compresi nelle attivita' dei suddetti soggetti;
b) avere adeguata disponibilita' finanziaria;
c) disporre di personale dotato della necessaria competenza ed integrita' professionale relativa alla organizzazione e manutenzione dei carri merci ed al relativo sistema di manutenzione;
d) usare imparzialita' di giudizio;
e) garantire la riservatezza su tutto cio' di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni;
f) disporre di una assicurazione per la responsabilita' civile;
g) garantire che il sistema per la gestione della qualita' sia certificato in conformita' alle norme UNI EN ISO/IEC 45011.
2. Il richiedente, per essere riconosciuto organismo di certificazione, deve presentare apposita domanda, redatta in conformita' allo schema A dell'allegato 2, alla Direzione Generale di cui al comma 1, corredata dei documenti richiesti nell'allegato 3, volti a dimostrare il possesso dei suddetti requisiti.
3. Il riconoscimento ha validita' quinquennale ed e' rinnovato a richiesta dell'organismo di certificazione interessato.
4. Ai fini del rinnovo, l'organismo di certificazione deve presentare, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza, la relativa domanda in conformita' allo schema A dell'allegato 2, corredata dei documenti richiesti nell'allegato 3.
5. La domanda di rinnovo e' presentata in conformita' a quanto previsto al comma 2 e, a seguito della chiusura del relativo procedimento, si conclude con il rilascio di un nuovo provvedimento di riconoscimento, qualora sussistano le condizioni richieste, ovvero con il diniego motivato in caso di esito negativo.
6. L'organismo di certificazione espleta sui soggetti responsabili della manutenzione la vigilanza sul mantenimento dei requisiti e sulla regolarita' delle operazioni di manutenzione svolte, commisurata all'attivita' svolta dal soggetto responsabile della manutenzione, con un minimo di una verifica annuale e puo' revocare la certificazione rilasciata nel caso in cui il soggetto responsabile della manutenzione non dimostri il mantenimento dei requisiti richiesti. Ciascun organismo di certificazione deve tenere un elenco dei soggetti responsabili della manutenzione da esso certificati e vigilati. Gli organismi di certificazione, entro sette giorni dalla relativa decisione, comunicano all'Agenzia ferroviaria europea (ERA), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto ferroviario ed all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) tutti i certificati rilasciati, modificati, rinnovati o revocati ai soggetti responsabili della manutenzione.
 
Art. 7
Attivita' di vigilanza

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto ferroviario - vigila sulle attivita' degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione, riconosciuti ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, anche mediante verifiche a campione delle certificazioni rilasciate, e sui soggetti responsabili della manutenzione da essi certificati. A tale fine, gli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione comunicano ogni anno alla Direzione generale per il trasporto ferroviario l'elenco riepilogativo delle certificazioni emesse, allegando i rapporti di valutazione effettuati in base ai prescritti criteri di valutazione ed i rapporti dell'attivita' di vigilanza svolta sui soggetti responsabili della manutenzione gia' certificati.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto ferroviario - dispone, con periodicita' almeno annuale, visite di vigilanza presso gli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte.
3. Se l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ha un valido motivo per ritenere che un soggetto responsabile della manutenzione non soddisfi i requisiti previsti dal regolamento (UE) n.445/2011, adotta immediatamente le necessarie decisioni e ne informa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto ferroviario - l'organismo di certificazione e le altre parti interessate.
 
Art. 8
Sospensione e revoca

1. Il riconoscimento dell'organismo di certificazione e' sospeso, con apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto ferroviario - per un periodo da uno a sei mesi, quando sono accertate gravi o ripetute irregolarita' da parte dell'organismo di certificazione nell'attivita' di certificazione o vigilanza sui soggetti responsabili della manutenzione, ovvero qualora emerga il venire meno dei requisiti prescritti. Decorso il suddetto termine, il provvedimento di sospensione e' ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarita' o delle carenze.
2. Il riconoscimento dell'organismo di certificazione e' revocato, con apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto ferroviario - nel caso in cui l'organismo di certificazione non ottemperi, con le modalita' e nei tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione. I soggetti responsabili della manutenzione, sottoposti alla vigilanza di un organismo di certificazione cui e' stato revocato il riconoscimento, individuano, entro sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento di revoca, un altro organismo di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione, che assicura la continuita' dell'attivita' di vigilanza.
3. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca adottati sono comunicati all'organismo di certificazione, ai soggetti responsabili della manutenzione da esso vigilati, all'ERA ed all'ANSF.
 
Art. 9
Disposizioni finanziarie

1. Le spese relative alle procedure finalizzate al riconoscimento, al rinnovo ed alla vigilanza degli organismi di certificazione di cui agli articoli 6 e 7, nonche' quelle necessarie per la verifica a campione delle certificazioni emesse sono a carico degli organismi stessi, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi..
2. Le tariffe relative alle attivita' finalizzate al riconoscimento, al rinnovo, nonche' alla vigilanza degli organismi di certificazione, indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1, sono a carico degli organismi stessi, ai sensi dell'art. 47, comma 2, primo periodo e comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento della direttiva 2008/110/CE.
3. Le tariffe di cui al comma 2 sono aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio con cadenza biennale, con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'originale della quietanza di pagamento delle tariffe deve essere allegata alla domanda di riconoscimento o rinnovo.
4. Il personale incaricato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia le attivita' di riconoscimento e di rinnovo subordinatamente all'avvenuto pagamento della tariffa A.1 "Idoneita'" di cui alla lettera A) dell'Allegato 1, da comprovare mediante presentazione dell'attestazione di versamento.
5. Agli Organismi di certificazione riconosciuti si applica la tariffa «Vigilanza annuale» di cui alla lettera B) dell'Allegato 1:
la tariffa B.1 si compone dalla tariffa base e dalla tariffa aggiuntiva in relazione alla sede dell'Organismo di Certificazione ed e' da corrispondere annualmente, a partire dall'anno successivo del riconoscimento, per tutto il periodo di validita' della notifica. Il pagamento di detto importo deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello di rilascio della notifica del riconoscimento o del rinnovo. Il pagamento deve essere comprovato mediante presentazione dell'attestazione di versamento. Il mancato o incompleto pagamento della tariffa dovuta nei termini indicati comporta la sospensione del riconoscimento fino all'assolvimento dell'obbligo;
la tariffa B.2 si applica per le visite successive alla prima effettuate nella stessa annualita' di vigilanza e si compone dalla tariffa base e dalla tariffa aggiuntiva in relazione alla sede dell'Organismo di Certificazione. Il pagamento della presente tariffa, da corrispondere prima di ogni ulteriore visita di verifica che si rendesse necessaria nello stesso anno di vigilanza oltre la prima, deve essere comprovato prima dell'effettuazione della visita stessa, mediante presentazione, in originale, dell'attestazione o quietanza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Il mancato o incompleto pagamento della tariffa dovuta nei termini indicati comporta la sospensione del riconoscimento fino all'assolvimento dell'obbligo.
6. Il pagamento degli importi dovuti si effettua presso la sede della tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio ovvero mediante versamento sul conto corrente ad essa intestato. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al precedente comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, sul capitolo n. 2454/art. 14, per essere riassegnati, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per il trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici sull'apposito capitolo di spesa destinato allo svolgimento delle attivita' di riconoscimento, rinnovo e vigilanza di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43.
7. Nella causale del versamento occorre specificare:
a) il riferimento che il versamento e' effettuato in base all'art. 3 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, nonche' al presente decreto;
b) l'amministrazione che effettua la prestazione, ossia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto ferroviario;
c) l'imputazione degli importi di cui al comma 2 al capitolo d'entrata del bilancio dello Stato n. 2454/art. 14;
d) l'attivita' per cui viene effettuato il versamento, consistente nel riconoscimento, rinnovo, vigilanza annuale e le eventuali visite successive oltre quella annuale.
8. Le tariffe di cui all'allegato 1 sono ridotte del 50 per cento nel caso in cui il richiedente il riconoscimento di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto sia un organismo notificato dallo Stato italiano per la direttiva 2008/57CE, con notifica in corso di validita'.
 
Art. 10
Disposizioni transitorie

1. Gli organismi notificati dallo Stato italiano per la direttiva 2008/57CE, con notifica in corso di validita', che presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita domanda e dichiarazione in conformita' allo schema B dell'allegato 2, sono riconosciuti quali organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione, ai sensi del presente decreto. La conferma del riconoscimento e' svolta in occasione della prima attivita' di vigilanza, ai sensi dell'art. 7, comma 2. L'organismo, in tale occasione, dovra' produrre la documentazione di cui all'allegato 3.
2. Gli organismi notificati di cui al comma 1 sono tenuti ad operare in qualita', conformemente alle norme UNI EN ISO/IEC 45011 e dovranno conseguire il relativo accreditamento, riconosciuto a livello EA (European Co-operation for Accreditation), entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il processo di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione deve, inoltre, essere conforme alla sezione 9 delle norme UNI EN ISO/IEC 17021.
3. Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura ferroviaria, che abbiano gia' ottenuto, entro il 31 maggio 2012, un certificato o un'autorizzazione di sicurezza e che siano in possesso di un sistema di gestione della sicurezza relativo alla manutenzione dei carri merci ferroviari, valutato nell'ambito del rilascio del certificato o autorizzazione di sicurezza, non devono chiedere un certificato di soggetto responsabile della manutenzione fino alla data di scadenza dei loro certificati o autorizzazioni di sicurezza. Le imprese ferroviarie ed i gestori delle infrastrutture possono continuare a svolgere l'attivita' di soggetti responsabili della manutenzione unicamente per i carri da essi immatricolati. Durante detto periodo l'ANSF vigila sul mantenimento della capacita' di svolgere le funzioni manutentive nell'ambito dei controlli sul sistema di gestione della sicurezza di dette imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura. Successivamente al 31 maggio 2012, alla scadenza del certificato o dell'autorizzazione di sicurezza, le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture indicano il soggetto responsabile terzo o che essi stessi sono stati certificati soggetto responsabile della manutenzione da un organismo di certificazione.
4. Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura di cui al comma 3 possono continuare ad assicurare la gestione e la manutenzione dei carri da essi immatricolati ma di proprieta' di soggetti terzi, se da questi ultimi richiesto e previo accordo tra le parti per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 21 dicembre 2012

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Ciaccia
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Grilli
Il Ministro dello sviluppo economico
Passera
Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2013 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 265
 
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