Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 febbraio 2013
Riconoscimento dell'idoneita' al Centro «Isagro Ricerca S.r.l.», in Milano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;
Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;
Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;
Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Isagro Ricerca S.r.l.» con sede legale in Via Caldera, 21 - 20153 Milano, dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 5015 del 3 marzo 2011;
Vista la nota del 29 maggio 2012 con la quale il Centro in questione comunica la modifica della sede legale da «Isagro Ricerca S.r.l.» Via Caldera, 21 - 20153 Milano a «Isagro Ricerca S.r.l.» Via G. Fauser, 4 - 28100 Novara;
Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 26-27 luglio 2012 presso il Centro di saggio «Isagro Ricerca S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1

1. Il Centro «Isagro Ricerca S.r.l.» con sede legale in Via Caldera, 21 - 20153 Milano, riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari con il decreto ministeriale prot. n. 5015 del 3 marzo 2011, modifica la propria sede legale in «Isagro Ricerca S.r.l.» Via G. Fauser, 4 - 28100 Novara.
2. Il Centro «Isagro Ricerca S.r.l.» con sede legale in Via G. Fauser, 4 - 28100 Novara, e' riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:
Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);
Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);
Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);
Fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);
Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95).
Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);
Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95);
Altre prove: biostimolatori, attivatori; efficacia agronomica prodotti biologici; sviluppo modalita' di applicazione; selettivita' nei confronti di organismi utili;
Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati ( di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/95);
Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);
Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);
Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/95);
Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/95);
Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/95);
Altre prove: studi ambientali ed eco tossicologici in campo (di cui all'Allegato II, punti 7 e 8 e all'allegato III, punti 9 e 10 del decreto legislativo n. 194/95).
Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita':
Aree acquatiche;
Aree non agricole;
Colture arboree;
Colture erbacee;
Colture forestali;
Colture medicinali ed aromatiche;
Colture ornamentali;
Colture orticole;
Colture tropicali;
Concia delle sementi;
Conservazione post-raccolta;
Diserbo;
Entomologia;
Microbiologia agraria;
Nematologia;
Patologia vegetale;
Zoologia agraria;
Vertebrati dannosi;
Attivatori e coadiuvanti.
 
Art. 2

1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95, che viene certificata da questo Ministero.
2. Il Centro «Isagro Ricerca S.r.l.» e' tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale.
3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal presente decreto.
 
Art. 3

1. Il presente decreto ha la validita' di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 26-27 luglio 2012.
2. Il Centro «Isagro Ricerca S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potra' inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
3. I costi sono a carico del Centro richiedente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: Cacopardi
 
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