Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 febbraio 2013
Riconoscimento dell'idoneita' al Centro «Fondazione Centro Lombardo per l'Incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio», in Vertemate con Minoprio, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;
Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale e' stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;
Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Fondazione Centro Lombardo per l'Incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio», con sede legale in Via Raimondi, 54 - 22070 Vertemate con Minoprio (CO), dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 26204 del 23 novembre 2010;
Vista la nota del 10 ottobre 2011 con la quale il Centro in questione comunica la modifica della denominazione sociale da «Fondazione Centro Lombardo per l'Incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio» a «Fondazione Minoprio»;
Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 18 maggio 2012 presso il Centro «Fondazione Minoprio»;

Decreta:

Art. 1

1. Il Centro «Fondazione Centro Lombardo per l'Incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio», con sede legale in Via Raimondi, 54 - 22070 Vertemate con Minoprio (CO), riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari con il decreto ministeriale prot. n. 26204 del 23 novembre 2010, modifica la propria ragione sociale in «Fondazione Minoprio», con sede legale in Via Raimondi, 54 - 22070 Vertemate con Minoprio (CO).
2. Il Centro «Fondazione Minoprio», con sede legale in Via Raimondi, 54 - 22070 Vertemate con Minoprio (CO), e' riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:
Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
Informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);
Fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);
Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).
Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita':
Aree acquatiche;
Aree non agricole;
Colture arboree;
Colture erbacee;
Colture forestali;
Colture medicinali ed aromatiche;
Colture ornamentali;
Colture orticole;
Colture tropicali;
Concia sementi;
Conservazione post-raccolta;
Diserbo;
Entomologia;
Microbiologia agraria;
Nematologia;
Patologia vegetale;
Zoologia agraria;
Produzione sementi;
Vertebrati dannosi.
 
Art. 2

1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995, che viene certificata da questo Ministero.
2. Il Centro «Fondazione Minoprio» e' tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale.
3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal presente decreto.
 
Art. 3

1. Il presente decreto ha la validita' di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 18 maggio 2012.
2. Il Centro «Fondazione Minoprio», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potra' inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
3. I costi sono a carico del Centro richiedente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: Cacopardi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone