Gazzetta n. 61 del 13 marzo 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 15 febbraio 2013 |
Revoca del decreto 8 ottobre 2012 con la quale la societa' Agri-Coop - Societa' Cooperativa, in Rocca Santa Maria, e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto n. 660/2012 adottato in data 8 ottobre 2012 a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico, d'ordine del Ministro, con il quale la societa' cooperativa «Agri-Coop. - Societa' Cooperativa», con sede in Rocca Santa Maria (Teramo) (codice fiscale 00664260676), e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c., su richiesta in data 22 maggio 2012 dell'associazione di rappresentanza cui la cooperativa aderisce (Confcooperative), in esito a rilevazione a cura dei revisori incaricati dall'associazione medesima avvenuta in data 12 luglio 2011, ed e' stato nominato il commissario liquidatore nella persona del rag.Vanda Scimia, nata a L'Aquila il 21 dicembre 1958 ed ivi residente in via del Castelvecchio, 1/A; Vista l'istanza di annullamento in via di autotutela presentata dalla societa' Agri-Coop in data 18 dicembre 2012 con la quale il dott. Claudio Ciapanna, in qualita' di Presidente e legale rappresentante della societa' Agri-Coop Societa' Cooperativa «invita e diffida l'amministrazione a voler annullare in via di autotutela il decreto n. 660/2012 in data 8 ottobre 2012 ed ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale anche se ignoto o sconosciuto»; Considerato che la societa' cooperativa, in tale sede, affermava di avere inviato con nota fax del 24 luglio 2012 e con lettera raccomandata del 30 luglio 2012 le proprie controdeduzioni nell'ambito del procedimento di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, avviato con nota del 7 giugno 2012, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990; Considerato che il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, anche tenendo presente il termine di ricezione, indicato dalla societa' cooperativa nella data del 12 luglio 2012, andava a scadere il 27 luglio 2012 e che, pertanto, le controdeduzioni inviate a mezzo raccomandata il 30 luglio 2012 devono ritenersi tardivamente pervenute presso il Ministero dello sviluppo economico; Considerato che nella citata istanza di annullamento in via di autotutela, presentata dalla societa' Agri-Coop in data 18 dicembre 2012, la cooperativa faceva inoltre rilevare che la perdita di esercizio per l'anno 2010 era gia' stata ripianata con l'utilizzo del «conto soci c/finanziamento infruttifero» n. 00044.002; Visto il decreto n. 785/2012 in data 28 dicembre 2012, a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico, d'ordine del Ministro, con il quale, ai sensi dell'art. 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' stata disposta la sospensione del decreto n. 660/2012 dell'8 ottobre 2012 con cui la societa' cooperativa Agri-Coop era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per un periodo non superiore a quaranticinque giorni, al fine di verificare attraverso ulteriori accertamenti istruttori, la effettiva sussistenza dello stato di insolvenza in capo alla societa' cooperativa «de qua» e dei presupposti utili al fine di adottare il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; Considerate le risultanze della nuova revisione disposta dall'associazione di rappresentanza cui la cooperativa aderisce (Confcooperative), su richiesta della mrativi, conclusa in data 23 gennaio 2013; Vista la successiva relazione integrativa redatta dai revisori ed inviata all'associazione di rappresentanza in data 5 febbraio 2013, dalla quale si evince che la cooperativa nell'assemblea ordinaria del 30 ottobre 2011 ha deliberato di riportare ai valori normali il patrimonio netto, che nel bilancio 2010 evidenziava una perdita di € 169.949,07, mediante l'utilizzo del conto soci c/finanziamento infruttifero n. 00044.0021, e, inoltre, nell'assemblea ordinaria del 29 aprile 2012 ha deliberato di riportare a valori normali il valore negativo espresso dal patrimonio netto, che nel bilancio 2011 evidenziava una perdita di € 159.137,77, mediante l'utilizzo del conto soci c/finanziamento infruttifero n. 00044.0021; Preso atto che i revisori nella relazione integrativa al verbale di revisione del 5 febbraio 2013 hanno dichiarato «che alla data attuale la cooperativa non presenta rischi di continuita' aziendale ne' uno stato di insolvenza tale da richiedere il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa»; Considerato che l'«iter» procedimentale seguito per l'adozione del decreto n. 660/2012 in data 8 ottobre 2012 e' immune da vizi; Visto l'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 ai sensi del quale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato; Ritenuto, pertanto, di procedere alla revoca del decreto n. 660/2012 adottato in data 8 ottobre 2012 con cui la societa' cooperativa Agri-Coop e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.;
Decreta:
Art. 1
1. E' revocato il decreto n. 660/2012 adottato in data 8 ottobre 2012 dal Capo di Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico, d'ordine del Ministro, con cui la societa' cooperativa Agri-Coop. - Societa' Cooperativa, con sede in Rocca Santa Maria (Teramo) (codice fiscale 00664260676), e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c. ed e' stato nominato il commissario liquidatore nella persona del rag.Vanda Scimia, nata a L'Aquila il 21 dicembre 1958 ed ivi residente in via del Castelvecchio, 1/A. 2. La sussistenza di particolari esigenze di celerita' del procedimento evidenziate in premessa consente di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 15 febbraio 2013
D'ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto Torsello
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