Gazzetta n. 61 del 13 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 febbraio 2013
Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', in particolare gli articoli 16 e 17;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108;
Viste la Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02), la Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C 8/03) e la Decisione della Commissione europea riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali, in conformita' alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo ed alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto il decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 26 agosto 2008, avente per oggetto "Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Aghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa";
Visto l'art. 1 comma 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuita' territoriale alla Regione Autonoma della Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima Regione;
Visto il Protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010 ;
Viste le risultanze della Conferenza di servizi, tenutasi il 27 luglio e 23 ottobre 2012, indetta dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, con il compito di individuare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la Regione Sardegna in conformita' al Regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visti i verbali della Conferenza di servizi sopra detta, dai quali risulta che le parti hanno ridefinito il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Aghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;
Vista la legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 ( Norme per la copertura finanziaria della continuita' territoriale aerea) pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 36 del 9 dicembre 2011;
Vista la legge regionale 15 marzo 2012 , n. 6 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2012 - ) pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 11 del 16 marzo 2012;
Considerata la necessita' di assicurare la continuita' territoriale della Regione Sardegna attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari ed Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate;

Decreta:

Art. 1

Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente Decreto, i servizi aerei di linea sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Aghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa costituiscono servizi d'interesse economico generale.
 
Allegato Tecnico
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Al fine di assicurare la continuita' territoriale della Sardegna con collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Aghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, vengono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 divengono obbligatori dal 27 ottobre 2013.
 
Art. 4

I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte indicate all'art. 2, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare alla Regione Autonoma della Sardegna, per ogni singola rotta, l'accettazione dell'intero servizio secondo le modalita' indicate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 5

Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercire le singole rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Aghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, potra' essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di quattro anni , tramite gare pubbliche in conformita' alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo Regolamento comunitario nonche', nel caso in cui ricorra la necessita' di aggiudicare la gara con una sola offerta valida, alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.
Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare, ai sensi dell'art. 17 par. 4 del Regolamento (CE) 1008/2008, saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.
 
Art. 6

La Regione Sardegna provvede all'espletamento delle gare di cui all'art. 5, a pubblicare sul proprio sito internet www.regione.sardegna.it il testo dei bandi di gara e della presente imposizione, nonche' a fornire informazioni e a mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alle gare stesse ed agli oneri di servizio pubblico.
 
Art. 7

Con successivi decreti del Direttore della Direzione generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo viene concesso ai vettori aggiudicatari delle gare di cui all'art. 5 il diritto di operare i servizi aerei di linea oggetto delle medesime gare e vengono altresi' approvate le convenzioni per regolare l'esercizio del servizio concesso, sottoscritte dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal singolo vettore.
 
Art. 8

A decorrere dalla data del 27 ottobre 2013 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 199 del 26 agosto 2008.
 
Art. 9

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it.

Roma, 21 febbraio 2013

Il vice Ministro: Ciaccia
 
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