Gazzetta n. 61 del 13 marzo 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 12 febbraio 2013 |
Riconoscimento dell'idoneita' al Centro «Repros S.r.l.», in Alonte ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n° 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo 194/95; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale e' stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra; Visto il decreto di riconoscimento al Centro "REPROS s.r.l.", con sede legale in Via dell'Industria, 14/B - 36045 Alonte (VI), dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 5027 del 3 marzo 2011; Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 20-21 luglio 2012 presso il Centro di saggio "REPROS s.r.l."; Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" del 18 maggio 2012 inerente l'estensione di settori di attivita' oltre a quelli gia' riconosciuti;
Decreta:
Art. 1
1. Il Centro "REPROS s.r.l.", con sede legale in Via dell'Industria, 14/B - 36045 Alonte (VI), e' riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: - Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95); - Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95); - Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95); - Fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95); - Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95); - Altre prove: raccolta campioni per valutazioni quali-quantitative delle produzioni (valori nutrizionali, caratteristiche cementiere, espressione tratti genetici). Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': - Aree acquatiche; - Aree non agricole; - Colture arboree; - Colture erbacee; - Colture medicinali ed aromatiche; - Colture ornamentali; - Colture orticole; - Concia sementi; - Conservazione post-raccolta; - Diserbo; - Entomologia; - Microbiologia agraria; - Nematologia; - Patologia vegetale; - Produzione sementi; - Fitoregolatori.
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| Art. 2
1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95. 2. Il Centro "REPROS s.r.l.", e' tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale. 3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal presente decreto.
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| Art. 3
1. Il presente decreto ha la validita' di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 20-21 luglio 2012. 2. Il Centro "REPROS s.r.l.", qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potra' inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 3. I costi sono a carico del Centro richiedente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2013
Il direttore generale: Cacopardi
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