Gazzetta n. 61 del 13 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 febbraio 2013
Riconoscimento dell'idoneita' al Centro «Basf Italia S.r.l.», in Cesano Maderno ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n° 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo 194/95;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;
Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;
Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale e' stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;
Visto il decreto di riconoscimento al Centro "Basf Italia S.r.l.", con sede legale in Via Marconato, 8 - 20031 Cesano Maderno (MI), dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 5013 del 3 marzo 2011;
Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 8-9 agosto 2012 presso il Centro di saggio "Basf Italia S.r.l.";

Decreta:

Art. 1

1. Il Centro "Basf Italia S.r.l.", con sede legale in Via Marconato, 8 - 20031 Cesano Maderno (MI), e' riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:
- Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);
- Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);
- Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);
- Fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);
- Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95).
Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita':
- Aree non agricole;
- Colture arboree;
- Colture erbacee;
- Colture forestali;
- Colture medicinali ed aromatiche;
- Colture ornamentali;
- Colture orticole;
- Concia sementi;
- Conservazione post-raccolta;
- Diserbo;
- Entomologia;
- Microbiologia agraria;
- Nematologia;
- Patologia vegetale;
- Zoologia agraria;
- Vertebrati dannosi.
 
Art. 2

1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95.
2. Il Centro "Basf Italia S.r.l.", e' tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale.
3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal presente decreto.
 
Art. 3

1. Il presente decreto ha la validita' di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 8-9 agosto 2012.
2. Il Centro "Basf Italia S.r.l.", qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potra' inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
3. I costi sono a carico del Centro richiedente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: Cacopardi
 
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