Gazzetta n. 61 del 13 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 gennaio 2013
Recepimento della direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 168 del citato Codice della Strada, ed in particolare il comma 6, che rimette a decreti del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il recepimento di direttive comunitarie in materia di norme di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose, ed in particolare l'art. 5, che rimette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il recepimento delle direttive comunitarie concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico recanti modifiche agli allegati dell'ADR, del RID e dei regolamenti allegati all'ADN;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, di recepimento della direttiva 2010/61//UE, che adegua per la prima volta gli allegati della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose;
Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012, che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 332 del 4 dicembre 2012;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, con il quale al predetto Sottosegretario di Stato presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno";
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2013, restando inteso che "Stato contraente del RID" e' sostituito da "Stato membro", come opportuno";
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed h) e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" e' sostituito con " Stato membro", come opportuno".
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 21 gennaio 2013

Il Vice Ministro: Ciaccia
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 291
 
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