Gazzetta n. 61 del 13 marzo 2013 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2013, n. 21
Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario, cosi' come modificata dalle direttive 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, e 2011/18/UE della Commissione, del 1° marzo 2011;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria per il 2008 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria per il 2009 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di attuazione della suddetta direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;
Tenuto conto che la competente Commissione del Senato della Repubblica non si e' espressa nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191

1. Al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: «puo' avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale»;
b) all'articolo 22, comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 21», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 22 della direttiva»;
c) all'articolo 22, comma 3, lettera a), le parole: «conformemente all'articolo 21», sono sostituite dalle seguenti: «conformemente all'articolo 22 della direttiva»;
d) all'articolo 24, comma 1, le parole: «a norma dell'articolo 20, comma 12, o dell'articolo 23», sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva o dell'articolo 24 della stessa»;
e) all'articolo 24, comma 2, lettera a), le parole: «a norma dell'articolo 8», sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 9 della direttiva»;
f) all'articolo 24, comma 2, lettera b), le parole: «dall'articolo 20, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162», sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/49/CE».
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 17-6-2008 n. 2008/57/CE e' pubblicata
nella G.U.U.E. 18 luglio 2008, n. L 191.
- Il testo dell'art. 1, della legge 7 luglio 2009, n.
88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2008), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, supplemento ordinario,
cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d'informazione, per i pareri definitivi delle commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
- Il testo dell'art. 1, della legge 4 giugno 2010, n.
96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, supplemento ordinario,
cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di recepimento indicato in
ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle medesime direttive. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, il cui termine di
recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
- Il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191
(Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
comunitario) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
novembre 2010, n. 271, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 8, 22 e 24 del
decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, citato nelle
note alle premesse, come modificati dal presente decreto:
«Art. 8 (Deroghe dall'applicazione delle STI). - 1. Una
o piu' STI possono non essere applicate nei casi e nelle
condizioni seguenti:
a) per un progetto di realizzazione di un nuovo
sottosistema, di rinnovo o di ristrutturazione di un
sottosistema esistente o per ogni elemento di cui all'art.
1, commi 1 e 2, che si trovi in una fase avanzata di
sviluppo o che formi oggetto di un contratto in corso di
esecuzione al momento della pubblicazione delle STI;
b) per un progetto di rinnovo o la ristrutturazione di
un sottosistema esistente quando la sagoma, lo scartamento
o l'interasse dei binari o la tensione elettrica previsti
da queste STI sono incompatibili con quelli del
sottosistema esistente;
c) per un progetto di realizzazione di un nuovo
sottosistema o per un progetto concernente il rinnovo o la
ristrutturazione di un sottosistema esistente realizzato
sul territorio dello Stato quando la rete ferroviaria di
quest'ultimo e' interclusa o isolata per la presenza del
mare o e' separata dalla rete ferroviaria del resto della
Comunita' a causa di condizioni geografiche particolari;
d) per ogni progetto concernente il rinnovo,
l'estensione o la ristrutturazione di un sottosistema
esistente, quando l'applicazione delle STI compromette la
redditivita' economica del progetto e la coerenza ovvero la
redditivita' economica o la coerenza del sistema
ferroviario nazionale;
e) quando, in seguito ad un incidente o ad una
catastrofe naturale, le condizioni di ripristino rapido
della rete non consentono dal punto di vista economico o
tecnico l'applicazione parziale o totale delle STI
corrispondenti;
f) per veicoli in provenienza o a destinazione di un
Paese terzo nel quale lo scartamento dei binari e' diverso
da quello della principale rete ferroviaria nella
Comunita'.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
ad esclusione dei casi di cui al comma 1, lettera f), anche
su proposta di un gestore dell'infrastruttura, di
un'impresa ferroviaria o di un ente appaltante, sentita
preliminarmente l'Agenzia per gli aspetti riguardanti la
sicurezza della circolazione, si avvale della facolta' di
cui al comma 1 comunicando alla Commissione europea la
proposta motivata di deroga. Detta proposta e' corredata di
un fascicolo contenente l'indicazione delle STI o delle
parti di esse che si chiede di non applicare e le
corrispondenti specifiche tecniche che si ritiene di
applicare. Tale fascicolo dovra' essere redatto nella forma
e con i contenuti indicati nell'allegato IX.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti notifica alla
Commissione europea l'elenco dei progetti che hanno luogo
nel territorio nazionale e che si trovano in fase avanzata
di sviluppo, entro un anno dall'entrata in vigore di ogni
STI.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), c) ed e), il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da'
attuazione all'eventuale raccomandazione sulle specifiche
da applicare formulata dalla Commissione europea sulla base
dei risultati dell'analisi dei progetti. Nelle more della
predetta decisione della Commissione, il Ministero puo'
applicare le disposizioni alternative previste nel
fascicolo di cui al comma 2.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9,
paragrafo 5, della direttiva, nelle more della decisione
della Commissione europea nel caso di cui al comma 1,
lettera f), il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti puo' applicare le disposizioni alternative
previste nel fascicolo di cui al comma 2.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
comunica a tutte le parti interessate le deroghe
autorizzate dalla Commissione europea e le eventuali
raccomandazioni della Commissione stessa sulle specifiche
che devono essere applicate.».
«Art. 22 (Autorizzazioni supplementari per la messa in
servizio dei veicoli conformi alle STI). - 1. La messa in
servizio dei veicoli totalmente conformi a STI che
contemplano tutti gli aspetti dei sottosistemi pertinenti,
senza casi specifici o punti in sospeso strettamente
attinenti alla compatibilita' tecnica fra il veicolo e la
rete, non e' soggetta ad autorizzazioni supplementari,
purche' i veicoli circolino su reti conformi alle STI negli
altri Stati membri o alle condizioni specificate nelle
corrispondenti STI.
2. In caso di veicoli non menzionati al comma 1, messi
in servizio in un altro Stato membro ai sensi dell'art. 22
della direttiva, l'Agenzia decide se sul territorio
italiano siano necessarie autorizzazioni supplementari. In
tale caso si applicano i commi da 3 a 7.
3. Il richiedente l'autorizzazione presenta all'Agenzia
un fascicolo relativo al veicolo o al tipo di veicolo,
indicandone l'uso previsto sulla rete. Il fascicolo
contiene le seguenti informazioni:
a) l'attestazione che il veicolo e' autorizzato ad
essere messo in servizio in un altro Stato membro
conformemente all'art. 22 della direttiva;
b) una copia del fascicolo tecnico di cui all'allegato
VI. Cio' include, per i veicoli dotati di dispositivi di
registrazione dei dati, informazioni sulla procedura di
raccolta dei dati, che consentono la lettura e la
valutazione, sempre che tali dati non siano armonizzati
dalle corrispondenti STI;
c) i registri relativi alla manutenzione e, ove
applicabile, alle modifiche tecniche apportate al veicolo
dopo l'autorizzazione;
d) l'attestazione delle caratteristiche tecniche ed
operative che dimostri che il veicolo e' compatibile con le
infrastrutture e con le installazioni fisse, fra cui
condizioni climatiche, sistema di fornitura dell'energia,
controllo-comando e sistema di segnalamento, scartamento
dei binari e sagoma dell'infrastruttura, carico assiale
massimo ammissibile e altri vincoli di rete.
4. I criteri che l'Agenzia verifica possono riguardare
solo:
a) la compatibilita' tecnica fra il veicolo e la rete
in questione incluse le norme nazionali applicabili ai
punti in sospeso necessarie per assicurare tale
compatibilita';
b) le norme nazionali applicabili ai casi specifici
debitamente identificati nelle STI pertinenti.
5. Per la verifica dei criteri di cui al comma 4,
l'Agenzia puo' esigere che le siano trasmesse informazioni
complementari, che siano effettuate analisi del rischio a
norma del regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione,
del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo
comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui
all'art. 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva
2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, o che siano effettuati collaudi sulla rete.
Tuttavia, una volta adottato il documento di riferimento di
cui all'art. 26 del presente decreto l'Agenzia puo'
effettuare tale verifica solamente in relazione alle norme
nazionali appartenenti ai gruppi B o C di tale documento.
6. L'Agenzia definisce, previa consultazione del
richiedente l'autorizzazione, la portata e il contenuto
delle informazioni complementari, delle analisi di rischio
o dei collaudi richiesti. Il gestore dell'infrastruttura,
sentito il richiedente, si adopera con ogni mezzo affinche'
eventuali collaudi siano effettuati entro tre mesi dalla
presentazione della sua domanda. Se del caso, l'Agenzia
adotta misure affinche' i collaudi possano essere
effettuati.
7. L'Agenzia decide in merito alle domande di
autorizzazione di messa in servizio presentate ai sensi del
presente articolo senza indugio e, al piu' tardi:
a) entro due mesi dall'invio del fascicolo di cui al
comma 3;
b) se del caso, entro un mese dall'invio delle
informazioni complementari richieste dall'Agenzia stessa;
c) se del caso, entro un mese dalla comunicazione dei
risultati dei collaudi richiesti dall'Agenzia stessa.».
«Art. 24 (Autorizzazioni supplementari per la messa in
servizio dei veicoli non conformi alle STI). - 1. Per i
veicoli autorizzati ad essere messi in servizio in uno
Stato membro a norma dell'art. 21, paragrafo 12, della
direttiva o dell'art. 24 della stessa, l'Agenzia puo'
decidere, a norma del presente articolo, che per la messa
in servizio sul territorio nazionale sono necessarie
autorizzazioni supplementari.
2. Il richiedente l'autorizzazione presenta all'Agenzia
un fascicolo tecnico relativo al veicolo o al tipo di
veicolo, indicandone l'uso previsto sulla rete. Il
fascicolo contiene le seguenti informazioni:
a) l'attestazione che il veicolo e' autorizzato ad
essere messo in servizio in un altro Stato membro e la
documentazione relativa alla procedura seguita per
dimostrare che esso e' conforme ai requisiti vigenti in
materia di sicurezza, comprese, se del caso, informazioni
sulle deroghe vigenti o concesse a norma dell'art. 9 della
direttiva;
b) i dati tecnici, il programma di manutenzione e le
caratteristiche operative; cio' include, per i veicoli
dotati di dispositivi di registrazione dei dati,
informazioni sulla procedura di raccolta dei dati, che
consentono la lettura e la valutazione, cosi' come previsto
dall'art. 20, paragrafo 2, lettera c), della direttiva
2004/49/CE;
c) i registri relativi allo stato di servizio, alla
manutenzione e, ove necessario, alle modifiche tecniche
apportate al veicolo dopo l'autorizzazione;
d) attestazione delle caratteristiche tecniche ed
operative che dimostri che il veicolo e' compatibile con le
infrastrutture e con le installazioni fisse, fra cui
condizioni climatiche, sistema di fornitura dell'energia,
controllo-comando e sistema di segnalamento, scartamento
dei binari e sagoma dell'infrastruttura, carico assiale
massimo ammissibile e altri vincoli di rete.
3. I dati di cui al comma 2, lettere a) e b), non
possono essere contestati dall'Agenzia, a meno che questa
non dimostri, senza pregiudizio per l'art. 15, l'esistenza
di un serio rischio sotto il profilo della sicurezza. Una
volta adottato il documento di riferimento di cui all'art.
26, l'Agenzia non puo' richiamarsi a questo riguardo a una
norma di cui al gruppo A di detto documento.
4. L'Agenzia puo' esigere che le siano trasmesse
informazioni complementari, che siano effettuate analisi
del rischio a norma del regolamento (CE) n. 352/2009 della
Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di
un metodo comune di determinazione e di valutazione dei
rischi di cui all'art. 6, paragrafo 3, lettera a), della
direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, o che siano effettuati
collaudi sulla rete per verificare la conformita' degli
elementi di cui al comma 2, lettere c) e d), del presente
articolo rispetto alle norme nazionali vigenti che sono
state notificate alla Commissione europea a norma dell'art.
12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, o
dell'art. 16 del presente decreto. Tuttavia, una volta
adottato il documento di riferimento di cui all'art. 27
della direttiva, l'Agenzia puo' effettuare tale verifica
solamente in relazione alle norme nazionali appartenenti ai
gruppi B o C elencati in detto documento. L'Agenzia
definisce, previa consultazione con il richiedente
l'autorizzazione, la portata e il contenuto delle
informazioni complementari, delle analisi di rischio o dei
collaudi richiesti. Il gestore dell'infrastruttura, in
consultazione con il richiedente, si adopera affinche' gli
eventuali collaudi siano effettuati entro tre mesi dalla
presentazione della domanda. Se del caso, l'Agenzia adotta
misure affinche' i collaudi possano essere effettuati.
5. L'Agenzia decide in merito alle domande di
autorizzazione di messa in servizio presentate ai sensi del
presente articolo senza indugio e, al piu' tardi:
a) entro quattro mesi dall'invio della documentazione
tecnica di cui al comma 2;
b) se del caso, entro due mesi dall'invio delle
informazioni complementari o delle analisi del rischio
richieste ai sensi del comma 4;
c) se del caso, due mesi dopo la comunicazione dei
risultati dei collaudi richiesti ai sensi del comma 4.».
 
Art. 2
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2013

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Passera, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e
Ministro dello sviluppo economico

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Fornero, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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