Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 marzo 2013
Attuazione dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale.


Il MINISTRO DELL' ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che ha introdotto la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 concernente la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale;
Visto l'art. 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare il comma 1, che revisiona la disciplina della partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento fiscale e contributivo, i commi 4 e 5 che modificano rispettivamente il citato art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e l'art. 1 del decreto legge n. 203 del 2005 e il comma 9 il quale stabilisce che gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione europea, e che sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che detta disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale;
Visto l'art. 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, che dispone l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005 il quale, per incentivare la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo, attribuisce agli stessi una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali che hanno contribuito ad accertare e che sono state riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo;
Visto l'art. 18, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010, il quale statuisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i tributi sui quali calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto legge n. 203 del 2005, nonche' le relative modalita' di attribuzione;
Visto l'art. 2, comma 10, lettera b) del citato decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ha previsto l'innalzamento al 50 per cento della quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legge n. 203 del 2005, da attribuire ai predetti enti in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo, rinviando all'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per la definizione delle modalita' di recupero delle somme attribuite in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;
Visto l'art. 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale stabilisce che al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'art. 2, comma 10, lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al cento per cento;
Visto il decreto 23 marzo 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2011, adottato dal Direttore generale delle Finanze di concerto con il Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione del comma 7 del citato art. 18 del decreto-legge n. 78 del 2010;
Visto il decreto 15 luglio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2011, adottato dal Direttore Generale delle finanze e dal Ragioniere Generale dello Stato il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 3 del citato decreto 23 marzo 2011, stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo netto da erogare ai comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo;
Visto l'art. 1, comma 1, del predetto decreto 23 marzo 2011 in base al quale, per l'anno 2011, ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento fiscale e contributivo secondo le modalita' di trasmissione delle segnalazioni qualificate previste dai provvedimenti attuativi del richiamato art. 1 del decreto-legge n. 203 del 2005, e' attribuita la quota del 33 per cento delle maggiori somme definitivamente riscosse relative alle imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle societa', sul valore aggiunto, di registro, ipotecaria, catastale ed ai tributi speciali catastali, comprensive di interessi e sanzioni, nonche' alle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali riscossi a titolo definitivo;
Visto il comma 2 dell'art. 1 del richiamato decreto 23 marzo 2011 il quale prevede che il calcolo delle somme di cui al comma 1 e' effettuato in base alle disposizioni del comma 9, dell'art. 18 del citato decreto-legge n. 78 del 2010;
Visto l'art. 1, comma 3 del decreto 23 marzo 2011, che stabilisce la tempistica relativa all'invio dei dati relativi alle riscossioni definitive, conseguenti agli accertamenti cui abbiano contribuito i comuni, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia del territorio e dell'INPS al Dipartimento delle finanze ed alla successiva comunicazione da parte del predetto Dipartimento al Ministero dell'Interno e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dell'importo netto da erogare ai comuni agli effetti della definizione del relativo stanziamento dell'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nonche' della proposta di eventuali variazioni allo stanziamento del suddetto capitolo;
Visto l'art. 1, comma 4 del decreto 23 marzo 2011 che statuisce l'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto anche ai tributi individuati dall'art. 1, comma 1 dello stesso decreto, definitivamente riscossi con la partecipazione dei comuni a decorrere dall'attivazione del sistema di trasmissione telematica delle segnalazioni qualificate, disciplinando, in particolare, la tempistica relativa alla erogazione ai comuni delle quote inerenti alle somme definitivamente riscosse fino al 30 giugno 2010 nonche' a quelle definitivamente riscosse dal 31 luglio 2010 al 31 dicembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1

1. In attuazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il recupero delle somme corrisposte ai comuni in via provvisoria, e successivamente rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo, e' effettuato a valere sulle somme spettanti ai comuni stessi negli anni successivi per il contributo dato all'attivita' di accertamento dei tributi statali individuati all'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del 1° aprile 2011. Il Dipartimento delle finanze, sulla scorta delle comunicazioni delle somme da recuperare trasmesse dall'Agenzia delle entrate in sede di comunicazione di cui al terzo periodo del comma 3, del predetto decreto ministeriale del 23 marzo 2011, indica l'ammontare da versare a ciascun comune al netto dell'importo da recuperare, di cui evidenzia la relativa somma.
2. Per l'anno 2012, la comunicazione di cui al secondo periodo del comma 3 del decreto ministeriale 23 marzo 2011 e' effettuata entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 8 marzo 2013

Il Ministro: Grilli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone