Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 8 febbraio 2013
Modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica.


IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, ed in particolare gli articoli 13, 14 e 27, comma 8;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 22 marzo 2012, adottato ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo, recante modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica;
Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al predetto decreto ministeriale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalita' tecniche in esso contenute;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2012;

A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1
Istanze di riconoscimento
della nazionalita' italiana

1. Per l'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «decreto legislativo», ai fini del riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana, previsto dall'art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, l'impresa di produzione presenta apposita istanza, contestualmente alla denuncia di inizio lavorazione di cui all'art. 20 dello stesso.
2. L'istanza, da presentare per via telematica, dovra' contenere tutti gli elementi richiesti nel provvedimento di cui al successivo art. 2, comma 1, del presente decreto e, in particolare:
a) la dichiarazione che il film e' destinato prioritariamente alla fruizione del pubblico nelle sale cinematografiche, e solo successivamente alle altre forme di fruizione; tale obbligo non si applica ai cortometraggi;
b) la dichiarazione che il progetto filmico si intende realizzato quale film di produzione nazionale o di interesse culturale;
c) (ex lettera e)) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana richiesti dall'art. 5 o, per i film di interesse culturale, dall'art. 7 del decreto legislativo, ed eventuali richieste di deroghe, adeguatamente motivate, previste dai medesimi articoli.
3. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana sono adottati, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal direttore generale per il cinema.
4. Il provvedimento di riconoscimento della nazionalita' italiana, concesso ai sensi del comma 3, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo, e' revocato, a film ultimato, qualora questo non presenti i requisiti preventivamente dichiarati. La revoca puo' essere disposta immediatamente quando risulti agli atti dell'amministrazione la mancanza dei requisiti richiesti e dichiarati. Il soggetto che ha ottenuto il provvedimento di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e' tenuto a comunicare alla direzione generale per il cinema ogni variazione intervenuta rispetto a quanto preventivamente dichiarato.
5. A pena di inammissibilita', entro sessanta giorni dalla data di presentazione della copia campione, le imprese produttrici per le quali non sia intervenuto provvedimento di revoca ai sensi del comma 4, presentano - al direttore generale per il cinema istanza di riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana ai fini dell'ammissione ai benefici di legge. Il direttore generale provvede entro i successivi novanta giorni, disponendo, in caso positivo, l'iscrizione del film in appositi elenchi informatici istituiti presso la direzione generale.
 
Tabella A (art. 5, comma 6) EROGAZIONE A STATO DI AVANZAMENTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA
PRODUZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico



Tabella A (segue)
1. Le dichiarazioni dei costi maturati vanno rese dall'impresa di produzione nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (resta ferma la possibilita' di presentare apposita certificazione attraverso societa' di certificazione di bilancio legalmente riconosciute).
2. L'impresa produttrice deve allegare a ciascuna autodichiarazione copia dei contratti e delle fatture a dimostrazione della relativa percentuale di costi maturati.
3. Per costi maturati si intendono quelli ai quali afferiscono documenti contabili intestati all'impresa di produzione per l'acquisto di fattori produttivi gia' utilizzati per la realizzazione del film.
4. Per la prima erogazione e' sufficiente l'esibizione dell'atto in originale di erogazione con apposta notifica alla SIAE, nonche' dichiarazione sostitutiva relativa all'inesistenza, presso la SIAE, di trascrizioni pregiudizievoli recanti data anteriore a quella dell'atto in originale di erogazione.
5. L'erogazione del contributo alla distribuzione in Italia e all'estero del film, con le medesime regole, per l'impresa produttrice, esposte ai punti 1, 2 e 3, avviene, in prima battuta, al raggiungimento del limite di legge d'interesse di cui all'art. 3, comma 3, e, in seconda battuta, al completamento delle relative spese nella misura specificamente fissata in sede di delibera della commissione per la cinematografia. Destinataria del contributo e' direttamente l'impresa di distribuzione per i costi dalla medesima sostenuti ed i fornitori per i servizi da questi ultimi effettuati, senza rifatturazione al produttore.

Tabella B (art. 20, comma 2)
DEFINIZIONE FINANZIAMENTI DELIBERATI FINO AL 31 DICEMBRE 2006
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Istanze di riconoscimento
dell'interesse culturale e di contributo

1. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale e di concessione del contributo sono presentate alla Direzione generale per il cinema, corredate dalla ricevuta attestante il versamento del contributo per spese istruttorie, effettuato in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. Le istanze devono essere presentate utilizzando la modulistica on-line mediante accesso allo sportello telematico presente nel sito della Direzione generale per il cinema, secondo le specifiche e le modalita' individuate con decreto del Direttore Generale per il cinema. Nel medesimo decreto e' elencata la documentazione amministrativa, tecnica e finanziaria che, a pena di inammissibilita', deve essere allegata alla domanda.
2. L'istanza puo' contenere la richiesta del solo riconoscimento dell'interesse culturale, ovvero anche del contributo. Per le istanze di riconoscimento del solo interesse culturale relative ai lungometraggi, l'importo e' pari a mille euro, ridotto a duecento euro per le istanze relative ad opere prime e seconde. Per quelle che contengono anche una richiesta di contributo, l'importo e' pari a tremila euro, ridotto a ottocento euro per le istanze relative ad opere prime e seconde. Per le istanze relative ai cortometraggi ed allo sviluppo delle sceneggiature originali, l'importo e' pari a cento euro, ridotto a cinquanta euro nel caso di richiesta del solo riconoscimento di interesse culturale.
3. Nel caso in cui le istanze contengano anche la richiesta di concessione del contributo, dovra' essere specificato l'importo e la sua destinazione, ossia se il predetto contributo e' richiesto per la produzione, per la distribuzione, per l'esportazione, ovvero soltanto per una o due delle tre voci.
4. L'istanza e' presentata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, contestualmente o successivamente alla presentazione dell'istanza per il riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana.
5. Qualora, successivamente al riconoscimento dell'interesse culturale, siano apportate variazioni sostanziali alla sceneggiatura o al cast tecnico-artistico, al preventivo o al piano finanziario, le imprese di produzione sono tenute a darne immediatamente comunicazione alla direzione generale per il cinema, con apposita istanza. Le variazioni comunicate sono sottoposte alla valutazione della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, che, anche mediante audizione degli autori e del produttore, provvede al riesame del progetto, alla luce delle variazioni, per l'eventuale conferma del riconoscimento. Tale istanza e' corredata dalla ricevuta di versamento di cento euro, da effettuarsi in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. Per le opere prime e seconde, l'importo di cui al periodo precedente e' ridotto a cinquanta euro. Per i cortometraggi, l'importo e' ridotto a venti euro.
6. La comunicazione di qualsiasi variazione, effettuata successivamente alla richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, comporta la revoca del riconoscimento e del contributo eventualmente concesso.
 
Art. 3

Definizione dei costi massimi ammissibili e requisiti per la
concessione del contributo

1. I contributi alla produzione ed alla distribuzione dei film riconosciuti di interesse culturale sono riferiti al costo industriale di produzione del film. Tale costo e' costituito:
a) dal costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione alla copia campione, le spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti ed il compenso per la produzione («producer fee»);
b) dal costo di distribuzione, che comprende le spese di distribuzione in Italia e le spese di distribuzione all'estero, come definite nel provvedimento di cui all'art. 4, comma 3. Le spese generali ed il compenso per la produzione («producer fee») sono ammessi ciascuno nella misura forfetaria del 7,5% del costo di realizzazione alla copia campione. Le spese relative ai costi del personale di produzione, impiegato nella realizzazione della copia campione, al netto dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi, non possono superare il 25% del costo di produzione. Con decreto del Direttore generale per il cinema, sono fornite le indicazioni necessarie per una corretta computazione delle singole voci di costo di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
2. I contributi sono richiesti nel limite dei costi massimi ammissibili fissati negli articoli 6, 7 e 8 del presente decreto e secondo le percentuali definite all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo.
3. Per i film di interesse culturale, i costi di distribuzione in Italia ed all'estero non possono essere complessivamente inferiori al 16% del costo industriale del film. In particolare, le spese per la distribuzione in Italia non possono essere inferiori al 13% del costo industriale, riferito ad un numero di copie non inferiore a 20 per i lungometraggi, ridotto a 10 per le opere prime e seconde. La Commissione per la cinematografia, di cui all'art. 8 del decreto legislativo, su richiesta motivata dell'interessato che dovra' contenere anche l'indicazione chiara delle spese da sostenere per tali finalita', ha facolta' di esonerare dal rispetto dei limiti percentuali o di copie di cui al precedente periodo: 1) i progetti filmici riconosciuti di interesse culturale con punteggio superiore a 70 punti secondo i criteri previsti dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo e che siano giudicati dalla Commissione medesima incapaci di attrarre risorse finanziarie significative e penalizzati nel raggiungere un pubblico vasto; 2) i progetti filmici che indichino un preventivo non superiore ad 1.500.000 euro, importo ridotto a 750.000 euro per le opere prime e seconde; 3) i progetti di documentari, cortometraggi e di opere prodotte dalle scuole di cinema riconosciute dallo Stato italiano; 4) i progetti filmici da realizzare in digitale. La commissione ha anche la facolta' di esonerare del tutto dalla distribuzione i film di cortometraggio riconosciuti di interesse culturale, fatta salva una spesa minima, da indicarsi da parte della Commissione medesima, per la stampa delle copie, ovvero di master digitale, per la partecipazione a festival.
4. Nell'ipotesi di coproduzioni o compartecipazioni, le percentuali di cui al comma 3 ed i costi massimi ammissibili si riferiscono all'intero costo industriale dell'opera filmica, nel caso in cui la quota italiana sia uguale o superiore al 60% del costo di produzione alla copia campione. Nell'ipotesi in cui la quota italiana sia inferiore al 60%, si fa riferimento soltanto a quest'ultima.
5. La Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, definisce, nella prima riunione di ciascun anno finanziario, su proposta del direttore generale per il cinema, i criteri per il riconoscimento dell'interesse culturale, di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c) del medesimo decreto legislativo, ed i criteri relativi all'importo dei costi massimi ammissibili.
6. I contributi alla produzione di lungometraggi di interesse culturale sono concessi alle imprese di produzione che abbiano un capitale sociale interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 40.000 euro; per i cortometraggi, il capitale sociale versato ed il patrimonio netto devono essere pari ad almeno 10.000 euro.
7. Prima di ciascuna sessione deliberativa il Gestore del Fondo per le attivita' cinematografiche (d'ora in avanti: Gestore) fornisce alla Direzione generale per il cinema una dettagliata informativa in merito alla situazione delle imprese di produzione beneficiarie di precedenti contributi a valere sul Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo. Nel caso in cui tali informazioni rivelassero irregolarita' dell'impresa richiedente concernenti finanziamenti o contributi a valere su fondi statali, incluse quelle inerenti l'applicazione delle procedure di cui al successivo art. 20 del presente decreto, il progetto filmico presentato dall'impresa nella sessione deliberativa puo' essere sottoposto all'esame della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, a condizione che l'impresa sani le irregolarita' entro un termine previsto nella delibera di cui al successivo art. 4, comma 1, del presente decreto.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le erogazioni di cui al presente decreto sono subordinate, in ogni caso, alla inesistenza di irregolarita' negli adempimenti del beneficiario nei confronti dell'Amministrazione in ordine a contributi ovvero finanziamenti concessi al medesimo a valere sul Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo, e sui fondi in esso confluiti, nonche' rispetto alle procedure di cui al successivo art. 20 del presente decreto.
 
Art. 4
Deliberazione del contributo

1. Il riconoscimento dell'interesse culturale e l'importo del contributo assegnabile sono deliberati dal direttore generale per il cinema, previa valutazione della commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, tenuto conto della classificazione delle imprese ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo. La delibera e' trasmessa al Gestore.
2. Le deliberazioni di contributo per ciascun anno solare non possono complessivamente superare le risorse di verificata disponibilita' per il medesimo anno, tenuto conto delle modalita' di effettuazione delle deliberazioni della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
3. Il contributo deliberato puo' essere destinato alla copertura delle spese di produzione, ovvero di distribuzione o esportazione, sulla base della specifica richiesta dell'interessato e nel rispetto di quanto previsto nell'art. 3, comma 3, del presente decreto. Con decreto del Direttore generale per il cinema, sentita la Commissione per la cinematografia, sono individuate, relativamente ai casi di contributo destinato a distribuzione ed esportazione, le voci di spesa ammissibili e le relative percentuali di destinazione delle medesime.
4. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato, viene attribuita, a scopo di garanzia, previa la deliberazione del contributo di cui al comma 1, la titolarita' di una quota dei diritti di sfruttamento del progetto filmico da realizzare, rappresentata dal rapporto tra il contributo complessivamente concesso ed il costo industriale del film, come definito all'art. 3, comma 1, e determinato preventivamente in base al costo indicato nell'istanza di contributo ed in via definitiva in base al costo definito in sede di consuntivo, ai sensi dell'art. 5, comma 7. All'impresa di produzione e' attribuito l'esercizio dei diritti di sfruttamento economico afferenti la quota concessa in garanzia ai sensi del primo periodo del presente comma, al fine di corrispondere allo Stato la quota di proventi di competenza di quest'ultimo.
5. Una volta che i proventi netti derivanti dallo sfruttamento sia della quota di titolarita' dell'impresa di produzione che di quella di cui al comma 4, ultimo periodo, abbiano consentito la copertura del costo industriale del film a carico dell'impresa di produzione, allo Stato e' corrisposta la parte percentuale dei proventi corrispondente alla propria quota di diritti di sfruttamento del film stesso, fino alla concorrenza di quanto erogato.
6. Con cadenza annuale, il Gestore comunica alla direzione generale per il cinema l'entita' dei proventi netti di competenza dello Stato, incassati a seguito dello sfruttamento da parte dell'impresa di produzione ovvero direttamente versati al Gestore da quest'ultima. Nel determinare la base di calcolo dei proventi di spettanza dello Stato, anche per i film di cui al successivo art. 21, comma 2, il Gestore dovra' tener conto, per la quota di spettanza dello Stato ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche degli incentivi di produzione maturati a favore dell'impresa di produzione ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo. Laddove i proventi netti non abbiano raggiunto, alla scadenza dei cinque anni dalla data di prima erogazione, almeno il 30% del contributo complessivamente erogato, e a meno che l'impresa di produzione non versi la somma necessaria a raggiungere il predetto 30%, la quota di diritti di sfruttamento derivanti dalla quota di proprieta' del film in capo all'impresa e' trasferita automaticamente allo Stato, a scopo di garanzia, fino alla concorrenza di quanto erogato e comunque per una durata non superiore a tre anni a partire dalla scadenza del predetto quinquennio. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato, affida la gestione dei diritti di cui al periodo precedente e nei limiti di durata ivi previsti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Decorso il suddetto triennio, la quota di diritti di utilizzazione in capo all'impresa, e trasferita temporaneamente allo Stato, rientra comunque nella disponibilita' dell'impresa di produzione stessa, che, nell'esercitare i diritti di sfruttamento, dovra' continuare a corrispondere «pro quota» allo Stato i proventi netti, fino a concorrenza del contributo erogato.
7. Nel caso in cui, entro un quinquennio dalla data di prima erogazione, almeno il 30% del contributo sia stato rimborsato dall'impresa di produzione allo Stato, l'impresa potra' proseguire l'attivita' di sfruttamento economico dei diritti del film, assumendo contestualmente per un quinquennio l'obbligo di versare allo Stato, con rendicontazione annuale, la quota dei proventi netti di competenza di quest'ultimo, fino alla concorrenza del contributo.
8. Per proventi netti di spettanza dello Stato si intendono le somme maturate in favore dello stesso per effetto delle attivita' di sfruttamento economico previste dal presente articolo, da porre in essere, da parte dell'impresa di produzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5.
 
Art. 5
Erogazione del contributo

1. La stipula dell'atto di erogazione del contributo e' subordinata, a pena di decadenza del contributo stesso, alla presentazione al Gestore e al contestuale invio al Ministero, da parte dell'impresa di produzione, entro sei mesi dal provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, di tutta la documentazione necessaria alla stipula medesima, attestante, tra l'altro, il reperimento delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di realizzazione della copia campione e dei costi relativi alle spese di distribuzione ed esportazione, con esclusione del compenso per la produzione («producer fee») e delle spese generali. Il termine di cui al periodo precedente e' elevato a dodici mesi nel caso delle opere prime e seconde e di quelle di cui all'art. 3, comma 3, terzo periodo, numeri da 1) a 3). La stipula di cui al primo periodo deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla predetta presentazione. Sempre a pena di decadenza del contributo, entro dodici mesi dalla stipula dovra' essere documentata, anche mediante autocertificazione, al Gestore l'effettuazione di almeno il 60% delle riprese e del 60% del costo film, relativamente alla parte italiana, salvo la concessione di deroga da parte della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo per casi eccezionali, dietro apposita motivata e documentata richiesta dell'impresa.
2. La stipula dell'atto di cui al comma 1 e', altresi', subordinata alla verifica dell'avvenuta trascrizione nel pubblico registro per la cinematografia, da parte dell'impresa produttrice, degli atti di acquisto dei diritti di utilizzazione economica dell'opera filmica, nonche', nel caso dei contributi alla sola produzione, alla presentazione di copia del contratto di distribuzione del film, che deve rispettare i requisiti previsti dal provvedimento di cui all'art. 4, comma 3, concluso con impresa riconosciuta attiva nel settore in campo nazionale, ovvero alla dimostrazione che l'impresa di produzione svolga attivita' di distribuzione in campo nazionale.
3. Il Gestore procede all'erogazione previo controllo della corrispondenza dei documenti presentati alle singole voci inserite nel piano finanziario, nonche' previa verifica degli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di esito negativo del controllo e della verifica, il Gestore ne da' comunicazione alla direzione generale per il cinema per il riesame della commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, alla luce delle variazioni eventualmente apportate dall'impresa di produzione. Ne' la predetta comunicazione, ne' il riesame comportano interruzione del termine di cui al comma 1, primo periodo.
4. Con provvedimento del Direttore Generale viene definito lo schema di contratto di erogazione del contributo nonche' la documentazione da acquisire a tale scopo.
5. I contributi sono erogati a stati di avanzamento, nell'entita', secondo la scansione temporale e nel rispetto dei presupposti di cui all'apposita Tabella A) allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. L'Amministrazione si riserva di trattenere la parte di contributi necessaria alla realizzazione di una copia dell'opera in formato digitale ai fini del deposito presso la Cineteca Nazionale di cui all'art. 24 del decreto legislativo, salvo che l'impresa non documenti di aver effettuato in proprio tale adempimento.
6. Entro centottanta giorni dalla prima proiezione in sala del film, i costi a consuntivo sono accertati analiticamente da societa' di certificazione di bilancio legalmente riconosciute, scelte dal Gestore, iscritte da non meno di cinque anni all'albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Con riferimento ai soli cortometraggi, l'accertamento e' affidato al Gestore. Nei contratti di compartecipazione, associazione in partecipazione, coproduzione, service e affini, relativi al film oggetto del contributo, stipulati dal beneficiario con societa' italiane o estere, dev'essere prevista, a pena di decadenza dal contributo medesimo, una clausola con la quale la controparte e' obbligata a produrre la documentazione necessaria alla verifica dei costi. Le relative modalita' applicative sono demandate ad un apposito provvedimento del Direttore generale per il cinema.
7. Nell'ipotesi in cui l'impresa di produzione abbia rifiutato di presentare la documentazione richiesta o tenuto comportamenti palesemente ostruzionistici, ovvero abbia autocertificato il falso, ovvero abbia occultato ricavi di spettanza propria o dello Stato, ferme restando le altre sanzioni gia' previste dalla legge, il contributo concesso e' revocato e non sara' possibile per l'impresa stessa, nonche' per i suoi amministratori, presentare istanze volte ad ottenere contributi di cui al decreto legislativo per i successivi cinque anni.
8. Non sono ammessi subentri nei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera da parte di un'impresa di produzione diversa da quella che ha ottenuto il contributo.
9. Per le opere riconosciute di interesse culturale, l'impresa di produzione concede in sfruttamento in Italia i seguenti diritti di utilizzazione economica, denominati secondo gli standard internazionali: 1. Diritti cinematic (theatrical, non theatrical, public video, commercial video, ancillary); 2. Diritti home video (rental, sell-through, edicola, mailing, door-to-door); 3. Diritti tv (pay-tv, free tv, pay-per-view, video on demand); 4. merchandising; 5. Diritti di edizione musicale; 6. Diritti on-line/internet; 7. Diritti wireless; 8. Diritti interattivi e multimediali. Modifiche ed integrazioni di tale elencazione, ove necessario, sono effettuate e rese pubbliche con provvedimento del Direttore generale per il cinema.
10. Il contratto di distribuzione «theatrical» puo' prevedere una provvigione a favore del distributore nazionale non eccedente il 35%, ove nel contratto sia previsto un minimo garantito. Diversamente, la percentuale non puo' eccedere il 25%. I diritti «theatrical» non possono essere ceduti a prezzo fisso.
11. Per la copertura della quota di costo a suo carico, l'impresa di produzione puo' effettuare la prevendita ovvero le vendite dei diritti di utilizzazione economica del film, ivi compresi i minimi garantiti, nonche' sottoscrivere accordi di compartecipazione e di coproduzione, che possono essere inseriti nel piano finanziario a copertura del costo del film. Sono considerate ammissibili al fine di comprovare la copertura del piano finanziario le vendite effettuate entro la data della concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico.
12. La Direzione generale per il cinema, sentita la Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo, fornisce al Gestore le opportune indicazioni circa i termini di durata dei contratti di prevendita o vendita dei diritti di utilizzazione in Italia nonche' all'estero, anche in relazione, per questi ultimi, agli usi commerciali vigenti nei singoli territori. La presente disposizione si applica anche ai progetti filmici deliberati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
13. Le prevendite o le vendite dei diritti di utilizzazione televisiva nonche' di tutti gli altri diritti, esclusi quelli «theatrical» e «video», dell'opera cinematografica sono effettuate direttamente dall'impresa di produzione a:
a) imprese concessionarie dei servizi di diffusione televisiva ovvero di raccolta pubblicitaria, nonche' alle loro collegate o controllate;
b) imprese di distribuzione o esportazione cinematografica o televisiva, purche' attive nel territorio nazionale. Qualora l'impresa di produzione incarichi dello sfruttamento economico dell'opera cinematografica, diverso da quello «theatrical» e «video», un'impresa di distribuzione o d'esportazione, potra' essere riconosciuta a quest'ultima una provvigione non superiore al 30%. Nel caso in cui l'attivita' di cui al periodo precedente sia svolta dall'impresa di produzione stessa, detta soglia percentuale massima e' ridotta al 15%. Non sono ammesse vendite a prezzo fisso ad intermediari di qualsiasi natura, diversi dalle imprese di distribuzione ed esportazione di cui al periodo precedente.
14. L'impresa di produzione puo' cedere o dare in licenza i diritti «video», riconoscendo al distributore una commissione non eccedente il 25% del fatturato lordo laddove siano a proprio carico i relativi costi di distribuzione. Nel caso in cui i costi di distribuzione per lo sfruttamento «rental» e «sell through» siano a carico dell'impresa di distribuzione, all'impresa di produzione dovra' essere riconosciuta una «royalty» per lo sfruttamento «rental» e per lo sfruttamento «sell through».
 
Art. 6
Lungometraggi

1. Il contributo a lungometraggi di interesse culturale non puo' eccedere il 50% del costo massimo ammissibile, come di seguito definito:
a) per le imprese che hanno riportato il punteggio previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 settembre 2004 concernente la definizione degli indicatori per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto legislativo, il costo massimo ammissibile e' di cinque milioni di euro;
b) per le altre imprese, iscritte nel medesimo elenco, il costo massimo ammissibile e' di 3.750.000 euro.
2. In caso di associazioni produttive tra le imprese di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nelle quali la quota di partecipazione delle imprese di cui alla lettera a) non sia inferiore al 40%, il relativo progetto e' esaminato con il costo massimo ammissibile di cui alla medesima lettera a).
 
Art. 7
Opere prime e seconde

1. Per i lungometraggi opere prime e seconde e' concesso un contributo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, previa istanza presentata alla direzione generale per il cinema, secondo le modalita' indicate all'art. 2 del presente decreto, da un'impresa di produzione iscritta nell'elenco delle imprese cinematografiche. Il contributo non puo' essere superiore al 90% del costo massimo ammissibile, pari a 1.500.000 euro.
2. Le imprese produttrici di opere seconde, possono, previa espressa rinuncia ai benefici di cui al presente articolo, presentare istanze per l'erogazione di contributi, concessi ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente decreto, a favore dei lungometraggi e cortometraggi di interesse culturale.
 
Art. 8
Cortometraggi

1. Il contributo a cortometraggi di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo, e' concesso, previa istanza alla direzione generale per il cinema, presentata secondo le modalita' indicate all'art. 2 del presente decreto, ad un'impresa di produzione, iscritta nell'elenco delle imprese cinematografiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo. Il contributo e' pari all'intero costo dichiarato nel progetto. Il costo massimo ammissibile e' di 40.000 euro.
2. Le istanze di cui al presente articolo, presentate nei termini indicati nel decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo, sono corredate di un progetto contenente la sceneggiatura, il piano di lavorazione, il cast artistico e tecnico, il preventivo di spesa ed il piano finanziario preventivo.
 
Art. 9
Istanze per lo sviluppo di progetti
tratti da sceneggiature originali

1. Le imprese iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, possono presentare istanze alla direzione generale per il cinema per la concessione di contributi destinati a incentivare lo sviluppo di progetti tratti da sceneggiature originali di particolare rilievo culturale o sociale. Sono ammessi alla selezione progetti tratti da sceneggiature in lingua italiana, idonee alla realizzazione di film di lungometraggio.
2. Alle istanze, corredate dalla ricevuta di versamento prevista all'art. 2 del presente decreto, sono allegate: a) trattamento o sceneggiatura da cui s'intenda sviluppare un progetto; b) un soggetto ed una sinossi; c) un preventivo di costo del progetto filmico realizzabile; d) un preventivo di spesa del progetto di sviluppo. Le istanze sono presentate per via telematica entro il termine indicato con decreto del Direttore generale per il cinema. L'impresa di produzione dichiara, nell'istanza, di essere titolare dei diritti di utilizzazione del soggetto.
3. Per il medesimo anno solare, non puo' essere presentata piu' di un'istanza relativa allo stesso autore.
4. Non sono ammesse istanze per progetti tratti da sceneggiature relative a progetti filmici per i quali sia gia' stata presentata denuncia di inizio lavorazione.
5. Il Direttore generale per il cinema delibera sulle istanze previa valutazione della sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, operante nell'ambito della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo.
 
Art. 10
Contributi per lo sviluppo di progetti
tratti da sceneggiature originali

1. Per ogni esercizio finanziario, e' prevista la concessione di contributi, per un numero massimo di 20 progetti di cui all'art. 9, comma 1, per un importo fino a 35.000 euro ciascuno. Una quota pari al 20% del contributo e' destinata all'autore della sceneggiatura. Il contributo destinato all'impresa di produzione e' revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Nell'ipotesi in cui il corrispondente progetto filmico sia stato riconosciuto di interesse culturale ed abbia ottenuto il contributo, l'importo concesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, e' diminuito della somma pari al contributo erogato ai sensi del presente articolo.
 
Art. 11
Contributi agli autori di sceneggiature originali

1. In caso di assegnazione di fondi per tale scopo da parte del Ministro per i beni e le attivita' culturali, il Direttore generale per il cinema puo' attribuire almeno due volte all'anno non piu' di 20 contributi, di importo non superiore a 5.000 euro, ad autori di sceneggiature originali, utili per lo sviluppo di progetti ai sensi dell'art. 9 del presente decreto o per la presentazione di progetti filmici, previo parere sui soggetti presentati espresso dalla sezione di cui all'art. 9, comma 5, del presente decreto.
 
Art. 12
Oggetto e finalita' del contributo

1. In caso di assegnazione di fondi per tale scopo, alle imprese di distribuzione iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo sono concessi contributi commisurati agli incassi realizzati nell'anno precedente dai film riconosciuti di interesse culturale, o che abbiano ricevuto il premio di qualita', distribuiti dalla medesima impresa.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati alla distribuzione di film di interesse culturale che abbiano fruito dei contributi di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo.
 
Art. 13
Ripartizione del contributo

1. Le risorse eventualmente destinate, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del presente decreto, alla distribuzione cinematografica in Italia sono ripartite tra le imprese beneficiarie in misura proporzionale all'ammontare degli incassi complessivi realizzati in sala, nell'anno solare precedente, dai film di interesse culturale, distribuiti da ciascuna impresa.
2. Nel computo degli incassi complessivi di cui al comma 1, l'importo degli incassi relativi alle opere prime e seconde e' aumentato del 50%. L'importo degli incassi e' aumentato del 30% per i film di interesse culturale, escluse le opere prime e seconde, la cui prima uscita in sala avviene nel periodo intercorrente tra il 1° giugno ed il 31 agosto.
3. Possono accedere alla ripartizione dei contributi le imprese di distribuzione che, nell'anno di riferimento, abbiano distribuito almeno un film, per un incasso minimo in sala non inferiore a 100.000 euro. Tale ultimo limite non si applica alle opere prime e seconde.
4. I contributi assegnati alla singola impresa non possono comunque superare il 25% delle risorse rese annualmente disponibili per la finalita' di cui all'art. 12 del presente decreto sulla base del decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo.
 
Art. 14
Istanze di erogazione del contributo

1. L'istanza per la erogazione del contributo di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto, e' presentata dal distributore o dal legale rappresentante dell'impresa di distribuzione alla direzione generale per il cinema entro il 30 giugno di ogni anno.
2. L'istanza contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed e' corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:
a) l'elenco dei film di interesse culturale distribuiti nell'anno solare precedente, con indicazione della data e del luogo della prima proiezione in sala, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia;
b) il totale degli incassi lordi realizzati dai film di cui alla lettera a) nelle proiezioni in sala dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;
c) l'impegno a destinare il contributo alle finalita' di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto.
3. Il termine per la presentazione delle istanze di cui al presente articolo e' perentorio.
 
Art. 15
Procedimento di erogazione del contributo

1. La direzione generale per il cinema esamina le istanze e provvede all'assegnazione dei contributi secondo i criteri di cui all'art. 13 del presente decreto.
2. La direzione generale puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicita' e la regolarita' delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 14 del presente decreto.
3. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.
4. Il contributo a favore di film realizzati in regime di codistribuzione e' liquidato in favore di uno solo dei codistributori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta. La liquidazione del contributo e' effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente, con effetto liberatorio per l'amministrazione nei confronti degli altri codistributori.
 
Art. 16
Oggetto e finalita' del contributo

1. In caso di assegnazione di fondi per tale scopo, alle imprese di esportazione iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale, nell'ammontare complessivo individuato dal Direttore generale per il cinema nell'ambito delle risorse annualmente destinate alla distribuzione ed all'esportazione, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo.
 
Art. 17
Ripartizione del contributo

1. Le risorse destinate annualmente all'esportazione sono ripartite tra le imprese beneficiarie, secondo una media ponderata delle percentuali relative ai seguenti parametri, incidenti, rispettivamente, per l'80% ed il 20%:
a) importo complessivo, nell'anno solare precedente, delle cessioni a imprese estere di diritti di sfruttamento di film riconosciuti di interesse culturale;
b) numero di ingressi realizzati all'estero dai film di cui alla lettera a).
2. Ove le imprese beneficiarie non forniscano i dati relativi alla lettera b) del comma 1, le medesime partecipano alla ripartizione sulla base della sola media percentuale relativa al parametro a).
 
Art. 18
Istanza per l'erogazione del contributo

1. L'istanza per l'erogazione del contributo di cui all'art. 16, comma 1, del presente decreto, e' presentata dall'esportatore o dal legale rappresentante dell'impresa di esportazione alla direzione generale per il cinema entro il 30 giugno di ogni anno.
2. L'istanza contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed e' corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:
a) l'elenco dei film di interesse culturale esportati nell'anno solare precedente, con indicazione degli estremi dei contratti di vendita all'estero;
b) il totale degli ingressi realizzati da ciascun film di cui alla lettera a) nelle proiezioni in sala, distinti per singoli Paesi.
3. L'istanza e' corredata dalla documentazione contabile, nonche' da quella inerente ai contratti di vendita all'estero.
4. Il termine per la presentazione delle istanze di cui al presente articolo e' perentorio.
 
Art. 19
Procedimento di erogazione del contributo

1. La direzione generale per il cinema esamina le istanze e provvede all'assegnazione dei contributi secondo i criteri di cui all'art. 17 del presente decreto.
2. La direzione generale puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicita' e la regolarita' delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 18 del presente decreto.
3. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.
 
Art. 20
Restituzione dei finanziamenti
deliberati fino al 31 dicembre 2006

1. La presente disposizione si applica ai film che abbiano ricevuto finanziamenti dallo Stato, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, ovvero ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2004, deliberati antecedentemente al 31 dicembre 2006.
2. L'impresa di produzione, tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi 3, 4 e 6, e nel rispetto delle scadenze temporali indicate al successivo comma 5, ha facolta' di estinguere la propria situazione debitoria, verificata al 31 dicembre 2006, rispetto al finanziamento statale, secondo il meccanismo stabilito nella apposita Tabella B) allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. Ove l'impresa versi quanto previsto dalla Tabella B), a seconda dei casi, per la predetta estinzione, essa rimane titolare, per la durata della protezione legale, del 100% dei diritti dominicali e di sfruttamento dell'opera cinematografica. In caso contrario, la titolarita' dei diritti di sfruttamento economico del film viene trasferita a scopo di garanzia automaticamente, sino all'integrale estinzione del finanziamento e comunque non oltre la durata della protezione legale, in capo allo Stato, che ne affida la gestione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Nel caso di coproduzioni e compartecipazioni, il soggetto interessato, in prima istanza, dalla procedura di estinzione del debito di cui al comma 2, e' il coproduttore o compartecipante maggioritario, che la attiva anche in nome e per conto del coproduttore o compartecipante minoritario. Nel caso in cui l'impresa di produzione, o il coproduttore o compartecipante maggioritario, previo interpello da parte dell'amministrazione, o, ove necessario, tramite Istituto Luce Cinecitta' s.r.l., non aderisca alla procedura di estinzione del debito, l'amministrazione medesima interpella il coproduttore o compartecipante minoritario.
4. Per i progetti filmici finanziati fino al 5 febbraio 2004, nel caso in cui vi sia stato anche un autonomo finanziamento alla distribuzione e all'esportazione, l'importo per estinguere la situazione debitoria risultante dalla Tabella B) viene maggiorato di una somma forfetaria pari al 10% del debito residuo riferito al predetto finanziamento alla distribuzione e all'esportazione.
5. Salvo quanto previsto al comma 6, la procedura di estinzione e' attivata entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione ivi prevista, mediante comunicazione al soggetto di cui al comma 3, prioritariamente interessato alla stessa, secondo le risultanze in possesso dell'amministrazione. La procedura deve comunque concludersi non oltre il termine perentorio di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione, a pena di decadenza dalla facolta' di estinzione, anche tenuto conto degli eventuali interpelli dei soggetti indicati al comma 3.
6. Per i film distribuiti in sala in Italia dopo il 31 dicembre 2005, la procedura di estinzione e' attivata entro sessanta giorni dalla data di verifica della situazione debitoria, come accertata al dodicesimo mese successivo alla data di prima uscita in sala. In ogni caso, la procedura non puo' applicarsi ai film distribuiti in sala in Italia dopo il 31 dicembre 2010.
7. Ai fini dell'estinzione di cui al comma 2, sono presi in considerazione, per i film distribuiti in sala in Italia entro il 31 dicembre 2005, i contratti di erogazione del finanziamento stipulati entro il 31 dicembre 2006. Per i film distribuiti in sala in Italia a partire dal 1° gennaio 2006, valgono i contratti di erogazione stipulati entro 12 mesi dalla data di prima uscita.
 
Art. 21
Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente decreto si applica alle istanze di riconoscimento dell'interesse culturale e alle richieste di contributo presentate alla Direzione Generale per il cinema dopo il 15 settembre 2012 per le opere prime e seconde e i cortometraggi e dopo il 30 settembre 2012 per le opere di autori affermati.
2. Alle istanze di riconoscimento dell'interesse culturale e alle istanze di richiesta del contributo, presentate prima dei termini di cui al precedente comma e deliberate entro il 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 12 aprile 2007, recante modalita' tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 12, del presente decreto.
3. A decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 22 marzo 2012, recante modalita' tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 8 febbraio 2013

Il Ministro: Ornaghi

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 279
 
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