Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 8 febbraio 2013
Modalita' tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche.


IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, ed in particolare gli articoli 10 e 27, comma 8;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 22 marzo 2012, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 4, del citato decreto legislativo, recante modalita' tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche;
Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al predetto decreto ministeriale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalita' tecniche in esso contenute;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2012;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1
Oggetto e finalita' dei contributi

1. I contributi erogati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti «decreto legislativo», sono finalizzati al sostegno della produzione cinematografica nazionale.
2. Per i lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale e per i film di animazione, realizzati da imprese di produzione, anche in coproduzione o compartecipazione con imprese estere, sono concessi contributi destinati alle finalita' di cui all'art. 10 del decreto legislativo, secondo il seguente ordine di priorita':
a) rimborso, anche mediante compensazione, dei contributi statali di cui all'art. 13 del decreto legislativo.
b) copertura del residuo costo industriale dell'opera filmica, ovvero, nel caso in cui non siano stati ottenuti contributi di cui alla lettera a), totale copertura dello stesso;
c) realizzazione, per l'eventuale quota residua, di opere filmiche di interesse culturale, entro cinque anni dalla liquidazione dei contributi di cui al comma 1.
Con riferimento ai lungometraggi di produzione nazionale, l'Amministrazione si riserva di trattenere la parte di contributi necessaria alla realizzazione di una copia dell'opera in formato digitale ai fini del deposito presso la Cineteca Nazionale di cui all'art. 24 del decreto legislativo, salvo che l'impresa non documenti alla Direzione generale per il cinema, d'ora in avanti: Direzione generale, di aver effettuato in proprio tale adempimento.
3. E' previsto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere di cui all'art. 1, comma 2, se cittadini italiani o dell'Unione europea, indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia.
4. I contributi di cui al comma 1 sono calcolati sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dal film nelle sale cinematografiche nel termine di diciotto mesi decorrente dalla sua prima proiezione in pubblico, con esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera.
5. I contributi sono erogati a favore di opere che abbiano realizzato, nel termine di cui al comma 4, incassi superiori a cinquantamila euro.
6. L'erogazione dei contributi di cui al presente decreto e' subordinata alla inesistenza di irregolarita' negli adempimenti del beneficiario nei confronti dell'Amministrazione in ordine a contributi ovvero finanziamenti concessi al medesimo a valere sul Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, nonche' a valere sui fondi in esso confluiti.
 


Tabella A di cui all'art. 2, comma 2
Scaglioni progressivi di incassi e relative aliquote


SCAGLIONE DI INCASSI Aliquota 1-1.000.000 EURO 22,5% 1.000.001-2.000.000 EURO 20% 2.000.001-3.000.000 EURO 17,5% 3.000.001-4.000.000 EURO 15% 4.000.001-5.000.000 EURO 12,5% 5.000.001-10.000.000 EURO 10%


Gli importi derivanti dall'applicazione della presente Tabella sono maggiorati del 5% nel caso di lungometraggi riconosciuti di interesse culturale. Tale maggiorazione si applica anche per i film usciti in sala nel periodo tra il 1° giugno ed il 30 settembre, nonche' a quelli selezionati nelle sezioni ufficiali dei principali festival cinematografici individuati con Decreto del Direttore Generale per il cinema, su conforme parere della Commissione per la Cinematografia - Sottocommissione riconoscimento interesse culturale.
 
Art. 2
Determinazione dei contributi

1. Per ciascun esercizio finanziario e' stabilito con decreto ministeriale l'ammontare di contributi per i film per i quali e' presentata istanza nell'esercizio finanziario medesimo.
2. Qualora l'ammontare complessivo teorico di contributi da assegnare risultante dall'applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo fosse superiore all'ammontare di cui al comma 1, e' applicata all'importo in ipotesi dovuto per ciascuna istanza una riduzione proporzionale, data dal rapporto percentuale tra il predetto ammontare complessivo teorico e l'ammontare di contributi cui al comma 1.
3. Le risorse annualmente stanziate nel pertinente capitolo di spesa con il decreto ministeriale di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, vengono utilizzate per soddisfare in ordine cronologico le istanze liquide ed esigibili giacenti presso l'Amministrazione, anche con riferimento a quelle di cui al successivo art. 9, comma 2.
4. La misura percentuale del contributo, di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, e' fissata in base agli scaglioni progressivi di incassi realizzati dall'opera nella proiezione in pubblico, come stabiliti nella Tabella A allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
5. La misura percentuale del contributo di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, e' fissata in base ai seguenti scaglioni progressivi di incassi realizzati dall'opera nella proiezione in pubblico:
a) per la parte degli incassi da 1 euro a 2.500.000 euro, e' pari all'1% degli incassi medesimi;
b) per la parte degli incassi da 2.500.001 euro a 5.000.000 euro, e' pari allo 0,80% degli incassi medesimi;
c) per la parte degli incassi da 5.000.001 euro a 10.000.000 euro, e' pari allo 0,50% degli incassi medesimi.
Gli importi derivanti dall'applicazione di quanto previsto alle lettere a), b) e c) sono maggiorati per le fattispecie e secondo quanto previsto nella tabella A allegata al presente decreto.
6. Qualora le leggi successive all'adozione del decreto di ripartizione del Fondo Unico per lo spettacolo determinino una consistenza del Fondo medesimo inferiore o superiore a quella definita all'atto dell'emanazione di tale decreto, si provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione o in aumento, in misura corrispondente alla riduzione o all'aumento attuati sulla somma del Fondo destinata ai contributi di cui all'art. 1 del presente decreto.
 
Art. 3
Istanza di erogazione dei contributi
di cui all'art. 1, comma 2

1. L'istanza per la erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 2, e' presentata per via telematica alla Direzione generale dopo che siano trascorsi almeno tre mesi dalla prima proiezione in pubblico con sbigliettamento del film al quale i contributi si riferiscono, qualora nel predetto termine l'opera abbia realizzato incassi superiori a cinquantamila euro. Entro il sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di diciotto mesi decorrenti dalla prima proiezione, la Direzione generale, ricevuti i dati da parte del soggetto incaricato di cui all'art. 8, provvede alla liquidazione dei contributi, compatibilmente con quanto previsto all'art. 2. L'istanza per l'erogazione deve essere comunque presentata entro e non oltre dodici mesi dalla data del decreto di ammissione ai benefici di legge ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato di cui all'art. 8 non provveda alla trasmissione dei dati relativi agli incassi entro i termini indicati al comma 1, la liquidazione dei contributi avviene sulla base delle certificazioni presentate dall'impresa di distribuzione dell'opera filmica, fatti salvi eventuali conguagli evidenziati a seguito delle rilevazioni del soggetto incaricato.
3. L'istanza e' presentata dal produttore o dal legale rappresentante dell'impresa di produzione del film, contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed e' corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) la data ed il luogo della prima proiezione in pubblico, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia;
b) il totale degli incassi lordi realizzati dal film attraverso le proiezioni in pubblico, ovvero, nel caso di richiesta avanzata prima della liquidazione di cui al comma 1, il totale degli incassi, comunque non inferiore a cinquantamila euro, realizzati nel periodo di riferimento;
c) l'indicazione del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dell'opera;
d) gli estremi dell'iscrizione dell'opera, o delle eventuali trascrizioni, nel pubblico registro per la cinematografia;
e) l'impegno a destinare i contributi alle finalita' di cui all'art. 1.
 
Art. 4
Procedimento di erogazione dei contributi
di cui all'art. 1, comma 2

1. La Direzione generale esamina le istanze in ordine cronologico. La Direzione generale puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicita' e la regolarita' delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 3.
2. I contributi possono essere fatti oggetto di atto di cessione da parte del beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, esclusivamente a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Gli atti di disposizione dei contributi, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, a soggetti diversi da quelli espressamente previsti nel periodo precedente, non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione.
3. I contributi a favore di film realizzati in regime di coproduzione sono liquidati in favore di uno solo dei coproduttori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta, autenticata ai sensi di legge. La liquidazione e' effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente, con effetto liberatorio per l'Amministrazione nei confronti degli altri coproduttori.
 
Art. 5
Procedimento di erogazione del contributo
di cui all'art. 1, comma 3

1. L'istanza per l'erogazione del contributo di cui all'art. 1, comma 3, e' presentata per via telematica alla Direzione generale per il cinema non prima che siano trascorsi tre mesi dalla prima proiezione in pubblico con sbigliettamento del film al quale il contributo si riferisce, e non oltre il termine perentorio di dodici mesi.
2. L'istanza, completa delle indicazioni sul soggetto richiedente, e' corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) quanto previsto alle lettere a), b) e d) dell'art. 3, comma 3;
b) di essere regista o autore del soggetto o della sceneggiatura dell'opera, in conformita' a quanto riportato nel pubblico registro per la cinematografia;
c) l'eventuale presenza di altri aventi diritto al contributo.
3. In seguito all'adozione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 3, la Direzione generale determina, per ciascuna opera, la misura del contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, suddividendolo in tre parti uguali, destinate alla regia, al soggetto e alla sceneggiatura.
4. Al procedimento di erogazione del contributo di cui al presente articolo si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 4.
5. In caso di pluralita' di registi, autori del soggetto o autori della sceneggiatura, la liquidazione del contributo puo' essere effettuata, per ciascuna categoria, in favore di uno solo di essi, che dimostri di essere mandatario degli altri, con effetto liberatorio per l'Amministrazione.
 
Art. 6
Revoca dei contributi

1. I contributi in favore delle imprese di produzione sono revocati, per le singole quote, a seguito della mancata destinazione delle medesime alle corrispondenti finalita' indicate all'art. 1, comma 2.
2. I contributi di cui all'art. 1 sono revocati in caso di falsita' delle dichiarazioni rese nelle istanze secondo le indicazioni dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 5, comma 2.
3. Ove accerti la sussistenza di motivi di revoca, la Direzione generale comunica l'avvio del procedimento e, ove possibile, diffida l'interessato alla loro eliminazione entro sessanta giorni, trascorsi i quali provvede alla revoca motivata.
4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilita', per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato, presentata dal destinatario.
 
Art. 7
Monitoraggio dell'impiego dei contributi
di cui all'art. 1, comma 2

1. L'impresa di produzione destinataria dei contributi di cui all'art. 1, comma 2, e' tenuta, entro trenta giorni dall'erogazione finale, a comunicare alla Direzione generale per il cinema un piano di utilizzazione dei contributi medesimi, suddiviso in quote rispondenti alle finalizzazioni previste. Entro tre anni dall'erogazione finale, l'impresa comunica il progetto ovvero i progetti di opera filmica di interesse culturale nei quali ha reinvestito l'eventuale residua quota di contributi a tal fine destinata nel piano di utilizzazione. In caso di mancata comunicazione, si applicano i commi 1 e 4 dell'art. 6.
 
Art. 8
Rilevazione degli incassi da parte della Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE) e corrispettivo per il servizio reso.
1. La rilevazione degli incassi lordi nelle sale cinematografiche e' effettuata dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e trasmessa alla Direzione generale, per i lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale, nonche' per i film d'animazione, compresi i film di coproduzione.
2. La rilevazione e' effettuata, per incassi di qualsiasi importo, per un periodo complessivo di diciotto mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film. La rilevazione e' effettuata con periodicita' mensile per i primi sei mesi di circolazione del film e con periodicita' trimestrale per i successivi dodici mesi. I dati sono comunicati entro il quindicesimo giorno del mese o del trimestre successivo a quello di riferimento. Copia delle rilevazioni inviate alla Direzione generale sono trasmesse anche all'impresa di produzione del film.
3. Agli effetti della produzione dei dati con le modalita' sopraindicate, la Direzione generale trasmette alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), anche tramite apposito collegamento telematico, il flusso continuo ed aggiornato dei dati relativi alle pellicole immesse nel circuito cinematografico, a seguito di rilascio di nulla osta di revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni.
4. La rilevazione per ciascun film deve contenere, oltre agli elementi identificativi dell'opera, dell'impresa di produzione e dei soggetti destinatari dei contributi, risultanti dal pubblico registro per la cinematografia, gli incassi lordi del film nel periodo di rilevazione ed il montante complessivo degli incassi aggiornato all'ultimo periodo di rilevazione.
5. Come corrispettivo per il servizio, ove reso nei termini indicati di cui al comma 2, spetta alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) una percentuale, comprensiva di IVA, dello 0,96% dell'ammontare dei contributi previsti all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo, da versare alla SIAE in sede di liquidazione all'impresa di produzione del film.
 
Art. 9
Disposizioni transitorie

1. Salvo quanto previsto nei commi 2 e 3 del presente articolo, il presente decreto si applica ai film per i quali e' stata presentata istanza per l'ammissione ai benefici di legge di cui all'art. 9 del decreto legislativo a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 30 dicembre 2010 di sospensione dell'efficacia del d.m. 16 luglio 2004 e successive modificazioni, citato in premessa.
2. I commi da 1 a 3 dell'art. 2 del presente decreto trovano applicazione a partire dall'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2013.
3. L'art. 4, comma 2, del presente decreto si applica anche ai film per i quali e' stata presentata istanza per l'ammissione ai benefici di legge di cui all'art. 9 del decreto legislativo prima della data di cui al comma 1. A tali film si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al d.m. 16 luglio 2004, e successive modificazioni.
4. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, il d.m. 16 luglio 2004, e successive modificazioni, nonche' il relativo d.m. 30 dicembre 2010 di sospensione del medesimo a partire dal 1° gennaio 2011, sono abrogati, fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3 del presente articolo.
5. A decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 22 marzo 2012, recante modalita' tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 8 febbraio 2013

Il Ministro: Ornaghi

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 280
 
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