Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 8 febbraio 2013 |
Composizione e attivita' della Commissione per la cinematografia, nonche' modalita' di valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche. |
|
|
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, ed in particolare gli artt. 8 e 27, comma 8; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 18 aprile 2012, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo, recante «Composizione e attivita' della Commissione per la cinematografia, nonche' modalita' di valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche»; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al predetto decreto ministeriale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalita' tecniche in esso contenute; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2012;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1 Composizione della Commissione per la cinematografia
1. La Commissione per la cinematografia, d'ora in avanti: Commissione, e' presieduta, in seduta plenaria e nelle sue articolazioni, dal Direttore generale per il cinema, ed e' composta: a) dalla sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, che provvede, suddivisa in apposite sezioni, al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione della quota massima di contributo assegnabile, nonche' alla valutazione delle sceneggiature di cui all'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo; b) dalla sottocommissione per la promozione e per i film d'essai, che, suddivisa in apposite sezioni, esprime parere sulle istanze relative ai contributi di cui all'art. 19 del decreto legislativo, e ne definisce l'importo assegnabile; verifica la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto gia' valutato dalla sottocommissione di cui alla lettera a), ed i requisiti di cui all'art. 9, comma 1 del decreto legislativo; provvede all'individuazione dei film d'essai. 2. I membri della Commissione sono scelti per due terzi dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 3. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, operante nell'ambito della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), e' costituita, oltre che dal Presidente, da quattro esperti di comprovata esperienza, nominati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, cosi' ripartiti: a) due componenti, scelti tra registi, sceneggiatori, critici e professionisti del settore cinematografico; b) un componente nel settore della produzione, della distribuzione o dell'esercizio; c) un componente nel settore finanziario o legale con riguardo alla produzione e distribuzione cinematografica. 4. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, operante nell'ambito della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), e' costituita, oltre che dal Presidente, da sei esperti di comprovata esperienza, nominati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, cosi' ripartiti: a) tre componenti, scelti tra registi, sceneggiatori, critici e professionisti del settore cinematografico; b) due componenti nel settore della produzione, della distribuzione o dell'esercizio; c) un componente nel settore finanziario o legale con riguardo alla produzione cinematografica. 5. La sezione per la promozione, operante nell'ambito della sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), e' costituita, oltre che dal Presidente, da quattro componenti di comprovata esperienza nel settore della promozione della cultura cinematografica, nominati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle sedute della sezione partecipano gli esperti designati ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo, nei termini ivi previsti. 6. La sezione per la verifica della rispondenza sostanziale delle opere riconosciute di interesse culturale e per l'individuazione dei film d'essai, operante nell'ambito della sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), e' costituita, oltre che dal Presidente, da quattro componenti di comprovata esperienza nei vari settori delle attivita' cinematografiche, nominati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 7. I componenti della Commissione durano in carica due anni, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Essi sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilita' derivanti dall'esercizio attuale e personale di attivita' oggetto delle competenze istituzionali delle sezioni medesime.
|
| Allegato Tabella A - Film di lungometraggio Parte di provvedimento in formato grafico
I premi (regia, film, opera prima, scenaggiatura e interpretazione) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica e Giornate degli autori), Cannes (comprese Quinzaine des Realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Roma, Toronto, nonche' ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas. Tabella B - Film di lungometraggio a contenuto documentaristico Parte di provvedimento in formato grafico
I premi (regia, film, opera prima e sceneggiatura) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica e Giornate degli autori), Cannes (comprese Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Roma, IDFA-International Documentary Film Festival di Amsterdam, Festival dei popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de Cinema - Vision du Reel di Nyon, Cinema du Reel di Parigi, FID-Festival Internazionale del Documentario di Marsiglia, Festival for documentary di Lipsia, nonche' ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas. Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des Realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Roma, IDFAInternational Documentary Film Festival di Amsterdam, Festival dei popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de Cinema - Vision du Reel di Nyon, Cinema du Reel di Parigi, FID-Festival Internazionale del Documentario di Marsiglia, Festival for documentary di Lipsia. Sono prese in considerazione le candidature dei film come finalisti (regia, film, opera prima e sceneggiatura) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas. All'interno dei parametri, il termine «film» puo' intendersi sia come «film di lungometraggio» che come «film di cortometraggio». Deve trattarsi, comunque, di film a contenuto documentaristico. Tabella C - Film di lungometraggio d'animazione
Parte di provvedimento in formato grafico
I premi (regia, film, opera prima e sceneggiatura) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Roma, Cartoons on the bay, FIFA-Festival International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival I Castelli Animati di Frascati, nonche' ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya, Cartoon d'or e (solo per la sceneggiatura) Solinas. Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Roma, Cartoons on the bay, FIFA-Festival International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival I Castelli Animati di Frascati. Sono prese in considerazione le candidature dei film come finalisti (regia, film, opera prima e sceneggiatura) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya, Cartoon d'or e (solo per la sceneggiatura) Solinas. All'interno dei parametri, il termine "film" e' da intendersi come "film di lungometraggio". Tabella D 1) LUNGOMETRAGGI - Valutazione della qualita' artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura (discrezionale) - art. 4, comma 3 punteggio massimo attribuibile 45 (quarantacinque) punti; sufficienza con punti 27 (ventisette) - Valutazione della qualita' tecnica del film intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche (discrezionale) - art. 4, comma 4 punteggio massimo attribuibile 10 (dieci) punti; sufficienza con punti 6 (sei) - Valutazione della coerenza delle componenti artistiche e di produzione del progetto filmico intesa come qualita', completezza e realizzabilita' del progetto produttivo (discrezionale) - art. 4, comma 5 punteggio massimo attribuibile 15 (quindici) punti; sufficienza con punti 9 (nove) - Criterio automatico di cui all'art. 8, comma 2, lettera d) del d. lgs. 28-2004 - art. 4, comma 6 punteggio massimo attribuibile 30 (trenta) punti 2) OPERE PRIME E SECONDE E CORTOMETRAGGI - Valutazione della qualita' artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura - art. 5, comma 3 punteggio massimo attribuibile 50 (cinquanta) punti; sufficienza con punti 30 (trenta) - Valutazione della qualita' tecnica del film intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche - art. 5, comma 4 punteggio massimo attribuibile 20 (venti) punti; sufficienza con punti 12 (dodici) - Valutazione della coerenza delle componenti artistiche e di produzione del progetto filmico intesa come qualita', completezza e realizzabilita' del progetto produttivo - art. 5, comma 5 punteggio massimo attribuibile 30 (trenta) punti; sufficienza con punti 18 (diciotto)
|
| Art. 2 Attivita' della Commissione per la cinematografia
1. Le sezioni sono convocate dal Presidente della Commissione, anche per via telematica, con indicazione della data, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della seduta, almeno sette giorni lavorativi prima della riunione, salvo casi di motivata urgenza. 2. Il Presidente puo' riunire la Commissione in seduta plenaria, per particolari esigenze di carattere generale e per le attivita' di indirizzo e coordinamento. 3. Ciascuna sezione si avvale di un segretario individuato dal Direttore generale per il cinema tra i funzionari in servizio presso la Direzione stessa. 4. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi si riunisce in sede deliberativa tre volte l'anno, entro il 30 aprile, il 30 settembre ed il 31 dicembre. A fini istruttori, sono convocate apposite sedute per l'audizione dei registi e dei rappresentanti delle imprese di produzione dei progetti filmici presentati. 5. Le istanze di riconoscimento da sottoporre all'esame della sezione di cui al comma 4 sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro i seguenti termini perentori: 31 gennaio per la seduta da tenersi entro il 30 aprile, 31 maggio per la seduta da tenersi entro il 30 settembre e 30 settembre per la seduta da tenersi entro il 31 dicembre. 6. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e seconde e dei cortometraggi si riunisce in sede deliberativa tre volte l'anno, entro il 15 aprile, il 15 settembre ed il 15 dicembre. A fini istruttori, sono convocate apposite sedute per l'audizione dei registi e dei rappresentanti delle imprese di produzione dei progetti filmici presentati. 7. Le istanze di riconoscimento da sottoporre all'esame della sezione di cui al comma 6 sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro i seguenti termini perentori: 15 gennaio per la seduta deliberativa da tenersi entro il 15 aprile, 15 maggio per la seduta da tenersi entro il 15 settembre e 15 settembre per la seduta da tenersi entro il 15 dicembre. 8. Con riferimento alle attivita' della sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, pareri istruttori possono essere resi dai componenti delle relative sezioni al Presidente della Commissione al fine della formulazione del parere di competenza, anche per via telematica o con gli strumenti della teleconferenza o della videoconferenza. 9. Con riferimento alle sedute di audizione di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo, il Presidente puo' delegare un dirigente della Direzione generale per il cinema a rappresentarlo per tutta o parte della seduta, fermo restando che, in tali casi, le funzioni di presidenza sono assunte dal componente della Commissione piu' anziano presente. 10. La sezione per la promozione valuta l'ammissibilita' ai contributi di cui all'art. 19 del decreto legislativo, nonche' l'importo assegnabile a ciascuna istanza, e si riunisce in sede deliberativa una volta l'anno, entro il 31 luglio. 11. La sezione per l'individuazione dei film d'essai e per l'accertamento dei requisiti per la concessione dei benefici di legge valuta la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto filmico gia' valutato dalle sezioni di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo e la sussistenza dei requisiti previsti all'art. 9 del decreto legislativo. E' convocata a cadenza mensile, salvo diverse esigenze rilevate dal Direttore generale per il cinema. La medesima sezione e' convocata per l'esame dei film d'essai, come definiti all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo, secondo le esigenze rilevate dal Direttore generale per il cinema. Per le modalita' di deliberazione, si applica quanto previsto all'art. 6. 12. (art. 5, comma 2-bis, del decreto sostituito). Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parita', si considera doppio il voto espresso dal Presidente. 13. (art. 9, comma 1, del decreto sostituito). Il calendario delle attivita' e gli esiti delle sedute della Commissione sono comunicati dalla Direzione generale per il cinema alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e pubblicati nel sito internet della Direzione generale.
|
| Art. 3 Giuria per i premi di qualita'
1. La giuria per i premi di qualita' e' composta da cinque eminenti personalita' della cultura, designate dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. E' componente di diritto il Direttore generale per il cinema che svolge le funzioni di Presidente. La giuria si riunisce una volta l'anno per esprimere parere sul rilascio degli attestati di qualita'. Essa provvede altresi', entro i primi tre mesi di ciascun anno, alla selezione di tre progetti filmici, tra quelli riconosciuti di interesse culturale nell'anno precedente, ai quali assegnare l'incentivo speciale per la promozione e la distribuzione, previsto dall'art. 13, comma 9, del decreto legislativo. 2. I componenti della giuria durano in carica due anni, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Essi sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilita' derivante dall'esercizio attuale e personale di attivita' oggetto delle valutazioni della presente giuria. 3. I pareri della giuria sono assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parita' si considera doppio il voto espresso dal Presidente.
|
| Art. 4
Modalita' di valutazione dell'interesse culturale - sezione lungometraggi
1. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, valuta le istanze per il riconoscimento dell'interesse culturale sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, lettere a), b), c), e dei parametri automatici relativi alla lettera d) del medesimo comma. 2. La sezione di cui al comma 1 definisce, nella prima riunione di ciascun anno, su proposta del Direttore generale per il cinema, gli indicatori utili per le valutazioni discrezionali, di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, ai fini del riconoscimento dell'interesse culturale. 3. Alla qualita' artistica, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura in relazione ai diversi generi cinematografici, di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il quarantacinque per cento sul punteggio complessivo. 4. Alla qualita' tecnica del film, intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche del progetto, di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il dieci per cento sul punteggio complessivo. 5. Alla coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico, intesa come qualita', completezza e realizzabilita' del progetto produttivo, di cui all'art. 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il quindici per cento sul punteggio complessivo. 6. Al criterio di cui all'art. 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il trenta per cento sul punteggio complessivo. Tale punteggio e' calcolato sulla base dei parametri automatici riportati nelle allegate tabelle A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le tabelle B e C possono essere utilizzate in alternativa alla tabella A, rispettivamente per la valutazione dei film a contenuto documentaristico e di animazione, a richiesta delle imprese che presentano istanza di riconoscimento dell'interesse culturale. 7. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale presentate dalle imprese di produzione interessate sono corredate da apposita scheda, contenente le informazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, relative ai parametri ed agli indicatori di cui alle allegate tabelle A, B e C.
|
| Art. 5
Modalita' di valutazione dell'interesse culturale - sezione opere prime e seconde e cortometraggi
1. La sezione per il riconoscimento delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto, valuta le istanze per il riconoscimento dell'interesse culturale sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b), c). 2. La sezione di cui al comma 1 definisce, nella prima riunione di ciascun anno, su proposta del Direttore generale per il cinema, gli indicatori utili per le valutazioni discrezionali, di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, ai fini del riconoscimento dell'interesse culturale. 3. Al parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, inteso negli stessi termini di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto, e' attribuito un punteggio incidente per il cinquanta per cento sul punteggio complessivo. 4. Al parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, inteso negli stessi termini di cui all'art. 4, comma 4, del presente decreto, e' attribuito un punteggio incidente per il venti per cento sul punteggio complessivo. 5. Al parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, inteso negli stessi termini di cui all'art. 4, comma 5, del presente decreto, e' attribuito un punteggio incidente per il trenta per cento sul punteggio complessivo.
|
| Art. 6
Modalita' di valutazione dell'interesse culturale - disposizioni comuni
1. In ciascuna seduta deliberativa viene redatto un elenco dei progetti esaminati, con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi. Il contributo e' attribuito a quei progetti che, nell'ambito della medesima seduta, hanno ottenuto la valutazione complessiva piu' elevata. Il numero dei progetti filmici riconosciuti in ciascuna seduta non puo' comunque dar luogo ad un importo complessivo di contributi superiore alle risorse di attuale verificata disponibilita'. 2. Ai progetti cinematografici, su proposta del Presidente della Commissione, sono assegnati i punteggi sulla base della tabella D, che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono riconosciuti di interesse culturale quei progetti filmici che abbiano ottenuto in ciascuno dei parametri di valutazione di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo, un punteggio pari almeno alla sufficienza e, relativamente al solo parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), un punteggio parziale minimo di 36 punti nel caso dei lungometraggi ovvero di 40 punti nel caso delle opere prime e seconde e dei cortometraggi. 3. Un progetto filmico che sia ritenuto, a giudizio unanime dei componenti della sezione, nella valutazione comparativa con gli altri progetti presentati, particolarmente meritevole ai sensi del parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, ma bisognoso di ulteriori approfondimenti ai sensi dei parametri di cui all'art. 8, comma 2, lettere b) e c), puo' essere rinviato, sempre per decisione unanime, alla seduta successiva, anche se appartenente all'esercizio finanziario seguente.
|
| Art. 7 Entrata in vigore ed abrogazioni
1. Il presente decreto si applica alle istanze di riconoscimento dell'interesse culturale e di contributo presentate alla Direzione Generale per il cinema dopo il 15 settembre 2012, con riferimento alle opere prime e seconde e cortometraggi, e dopo il 30 settembre 2012, con riferimento ai lungometraggi di autori affermati. 2. Alle istanze di riconoscimento dell'interesse culturale e di contributo presentate prima dei termini di cui al comma 1, e deliberate entro il 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 settembre 2004 recante «Definizione degli indicatori del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica di cui all'art. 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la composizione e le modalita' di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la cinematografia». 3. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 2, il citato decreto ministeriale 27 settembre 2004, e successive modificazioni, e' abrogato. 4. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 18 aprile 2012 recante composizione e attivita' della Commissione per la cinematografia, nonche' modalita' di valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 8 febbraio 2013
Il Ministro: Ornaghi
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 281
|
|
|
|