Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 marzo 2013
Iscrizione delle societa' di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle societa' cooperative.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2188 del Codice civile;
Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante attuazione del predetto art. 8;
Visti gli articoli 18 e 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, legge di semplificazione 1999;
Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818, come modificata, in ultimo, dall'art. 23 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto l'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del quale le societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalita' stabiliti con un decreto del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua i criteri e le modalita' secondo cui le societa' di mutuo soccorso sono iscritte nella apposita sezione delle imprese sociali del registro delle imprese, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
 
Art. 2

Adempimenti

1. Le societa' di mutuo soccorso sono iscritte nella apposita sezione di cui all'art. 1 dietro presentazione di apposita istanza all'ufficio del registro delle imprese, accompagnata dal proprio atto costitutivo e statuto predisposti in conformita' degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818.
2. Le societa' di mutuo soccorso sono inoltre tenute ad iscrivere nella apposita sezione di cui all'art. 1, ove ne ricorrano i presupposti:
a) le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto di cui al comma 1;
b) la delibera di nomina dei componenti l'organo amministrativo, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
c) la delibera di nomina dei componenti del comitato dei sindaci, ove costituito, se non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
d) la delibera di attribuzione della legale rappresentanza della societa' di mutuo soccorso, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
e) la delibera di istituzione di eventuali sedi secondarie;
f) la delibera di scioglimento della societa' di mutuo soccorso, e di nomina dei liquidatori;
g) gli atti conseguenti alla fase di liquidazione;
h) l'istanza di cancellazione dalla apposita sezione di cui all'art. 1;
i) ogni altro atto previsto dalla legge.
3. Le societa' di mutuo soccorso sono altresi' tenute a depositare nella apposita sezione di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale applicando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti per lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa dal decreto ministeriale 24 gennaio 2008, redatto in conformita' del documento denominato «linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali», paragrafo 1.2 e seguenti.
4. Le societa' di mutuo soccorso denunciano al repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581:
a) l'avvio delle attivita' ricomprese tra quelle individuate negli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e le relative modifiche;
b) l'apertura di unita' locali, e loro relative modifiche, con specificazione dell'attivita' svolta presso le stesse.
 
Art. 3

Modalita' di esecuzione degli adempimenti

1. Gli adempimenti di cui all'art. 2 sono eseguiti secondo le modalita' indicate all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione di cui all'art. 1, nella denominazione della societa' deve essere presente la locuzione: «societa' di mutuo soccorso».
 
Art. 4
Adempimenti per le societa' di mutuo soccorso gia' esistenti alla
data di acquisizione di efficacia del presente decreto.

1. Le societa' di mutuo soccorso gia' esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione di cui all'art. 1, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte d'ufficio alla sezione di cui all'art. 1, comma 1, presentando una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la predetta conformita', sottoscritta da un amministratore della societa'.
2. Le societa' di mutuo soccorso gia' esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione di cui all'art. 1, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato non risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, presentano all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente, entro sei mesi dalla predetta data, una domanda di iscrizione nella apposita sezione di cui all'art. 1, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto riformato in conformita' agli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 3818.
3. Le societa' di mutuo soccorso gia' esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto e non iscritte nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, presentano all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente, entro sei mesi dalla predetta data, una domanda di iscrizione nella apposita sezione di cui all'art. 1, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto redatto in conformita' agli articoli 1, 2 e 3 della ridetta legge n. 3818. Qualora le societa' di mutuo soccorso non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in considerazione del fatto che la data di costituzione risalga a periodi antecedenti l'ultimo evento bellico o che esse abbiano subito eventi sufficienti a giustificarne l'assenza, le stesse possono limitarsi a depositare lo statuto rogato da un notaio.
4. Le societa' di mutuo soccorso di cui ai commi 1, 2 e 3, depositano per l'iscrizione nell'apposita sezione di cui all'art. 1, contestualmente agli atti previsti nei commi medesimi, una dichiarazione riassuntiva, sottoscritta da un amministratore, da cui risultino i nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina.
5. Qualora le societa' di mutuo soccorso di cui al comma 5 non provvedano agli adempimenti ivi previsti nel termine stabilito, l'ufficio del registro delle imprese inibisce il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi.
 
Art. 5

Disposizioni relative all'Albo delle societa' cooperative

1. Al decreto 23 giugno 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2 il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«L'albo si compone di tre sezioni.»;
b) dopo l'art. 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - E' istituita, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la terza sezione dell'albo, nella quale sono iscritte le societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818.»;
c) All'art. 4 e' aggiunto in fine il seguente comma:
«L'iscrizione avviene, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, mediante presentazione all'ufficio del Registro delle imprese della comunicazione unica di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.»;
d) dopo l'art. 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - Le societa' di mutuo soccorso sono iscritte alla sezione dell'albo, di cui all'art. 2-bis, con la procedura telematica prevista per l'iscrizione al registro delle imprese.
E' istituita, a soli fini classificatori informatici, la categoria di iscrizione «societa' di mutuo soccorso», in aggiunta a quelle gia' previste dall'ultimo comma dell'art. 4.».
 
Art. 6

Acquisizione di efficacia

1. Le presenti disposizioni acquisiscono efficacia decorsi sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2013

Il Ministro: Passera
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone