Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2013 |
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali, nel territorio dello Stato, per l'anno 2013. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione»; Considerato che il Documento programmatico triennale non e' stato emanato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2012, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012, che prevede una quota di 35.000 unita' per l'ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale; Rilevato che e' necessario prevedere una quota di lavoratori non comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2013, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili - in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero - e che, allo scopo, puo' provvedersi, in via di programmazione transitoria e come anticipazione dei flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari per l'anno 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite della quota stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali; Rilevato, inoltre, che - avuto riguardo ai dati relativi all'andamento degli ingressi in Italia nell'anno 2012 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale, che evidenziano un notevole divario tra la quota complessivamente autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012 e la sua effettiva utilizzazione - e' opportuno prevedere una quota di cui al precedente capoverso in misura ridotta rispetto alla corrispondente quota complessiva di 35.000 unita' autorizzata per l'anno 2012; Considerato che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori non comunitari stagionali, e' opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota complessiva stabilita per lavoro stagionale;
Decreta:
Art. 1
1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2013, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 30.000 unita', da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. 3. Nell'ambito della quota di cui al comma 1 e' riservata una quota di 5.000 unita' per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
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| Art. 2
Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto - con particolare riferimento al nulla osta al lavoro, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno ed alla comunicazione obbligatoria di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, con legge 28 novembre 1996, n. 608 - saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Roma, 15 febbraio 2013
Il Presidente: Monti Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 351
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