Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 1 marzo 2013 |
Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilita'. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli obblighi comunitari della Repubblica e i relativi obiettivi di finanza pubblica per il rientro nell'ambito dei parametri di Maastricht e le conseguenti norme che, in attuazione dei predetti obblighi, stabiliscono la necessita' del concorso delle autonomie regionali al conseguimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica; Visto l'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone che "con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie"; Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 21 marzo 2007, relativa ai giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte e Liguria, con la quale la Corte, nel dichiarare non fondate le questioni sollevate, afferma che la certificazione dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale trova il suo fondamento giuridico nell'esigenza di garantire la chiarezza, la veridicita' e la correttezza dei bilanci medesimi e che pertanto "si tratta di un intervento normativo da ascrivere alla materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica"; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare il Titolo II, recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario", nell'ambito del quale e' disciplinata, fra l'altro, l'implementazione e la tenuta della contabilita' di tipo economico-patrimoniale, nonche' l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio della gestione sanitaria accentrata e del bilancio sanitario consolidato regionale; Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute 2010-2012 nella seduta del 3 dicembre 2009 (Rep. atti n. 243 CSR); Visto in particolare l'articolo 11 del citato Patto per la salute 2010-2012 che prevede, tra l'altro, che le regioni e le province autonome si impegnano, anche in relazione all'attuazione del federalismo fiscale, ad avviare le procedure per perseguire la certificabilita' dei bilanci, attraverso un percorso che dovra' garantire l'accertamento della qualita' delle procedure amministrativo - contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonche' la qualita' dei dati contabili; Visto l'articolo 2, comma 70 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che stabilisce che, per consentire alle regioni l'implementazione e lo svolgimento delle attivita' previste dal richiamato articolo 11 del Patto per la salute 2010-2012 dirette a pervenire alla certificabilita' dei bilanci delle aziende sanitarie, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1 sexies, lettera c) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il richiamato articolo 79, comma 1 sexies, lettera c), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,n.133, che stabilisce che, al fine di agevolare le regioni impegnate nell'attuazione dei piani di rientro, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni puo' essere destinata per il finanziamento degli interventi diretti a garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale per consentirne la produzione sistematica, l'interpretazione gestionale continuativa e assicurare lo svolgimento delle attivita' di programmazione e di controllo regionale ed aziendale; Vista l'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della qualita' del Ministero della salute del 17 maggio 2010 con il quale e' stato istituito il gruppo di lavoro tecnico istituzionale con il compito di individuare criteri e modalita' per assicurare l'attuazione del citato articolo 11, punto 2 del "Patto per la salute 2010-2012" in attuazione dell'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2011 serie generale n. 39, S.O. n. 42, recante "Disposizioni in materia di valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliero universitarie, ivi compresi i policlinici universitari"; Visto in particolare, l'articolo 3 del predetto decreto del Ministro della salute 18 gennaio 2011, che rinvia ad un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le integrazioni al decreto ministeriale del 18 gennaio 2011 ritenute necessarie affinche' le regioni, anche in considerazione di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, siano agevolate nel governo del processo teso alla certificabilita' dei bilanci del settore sanitario; Vista la normativa nazionale in materia di revisione contabile ed i principi di revisione emanati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili; Tenuto conto altresi' della necessita' di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 11 del richiamato Patto per la salute 2010-2012; Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2012, recante " Disposizioni in materia di certificabilita' dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale", pubblicato per sunto nella Gazzetta Ufficiale 11 Ottobre 2012, serie generale n. 238; Visto in particolare l'articolo 3, comma 5 del menzionato decreto ministeriale 17 settembre 2012 che prevede che, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti comuni dei Percorsi Attuativi della Certificabilita' e il termine massimo entro il quale tutti i citati percorsi attuativi dovranno essere completamente realizzati; Ritenuto necessario pertanto, dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale 17 settembre 2012, al fine di permettere alle regioni e alle province autonome di predisporre i singoli Percorsi Attuativi della Certificabilita'; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 24 gennaio 2013 (Rep. atti n. 15/CSR);
Decreta:
Art. 1
Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilita'
1. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2012, sono definiti: "I Percorsi Attuativi della Certificabilita'. Requisiti comuni a tutte le regioni", di cui all'allegato A al presente decreto, nonche' i "Contenuti della Relazione periodica di accompagnamento al PAC da predisporsi da parte della regione" di cui all'allegato B al presente decreto che ne costituiscono parte integrante .
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| Art. 3
Regioni a statuto speciale e province autonome
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 11 del Patto per la salute 2010-2012, le disposizioni inserite nel presente decreto si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 1° marzo 2013
Il Ministro della salute: Balduzzi Il Ministro dell'economia e delle finanze: Grilli
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