IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che, ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Ischia in data 1° marzo 2013, n. 22, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania; Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Lacco Ameno in data 18 gennaio 2013, n. 3, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania; Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Casamicciola Terme in data 25 gennaio 2013, n. 4, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania; Vista la delibera della Giunta municipale del comune di Forio in data 9 gennaio 2013, n. 5, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai residenti della regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata o per 7 giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare; Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Barano d'Ischia in data 15 gennaio 2013, n. 1, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o 7 giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare; Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Serrara Fontana in data 24 gennaio 2013, n. 8, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o 7 giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare; Viste le note congiunte dei sindaci dell'Isola di Ischia, trasmesse dal comune di Ischia con note n. 9s/s e 10s/s del 1° marzo 2013; Vista la nota n. 5186 del 17 settembre 2012 e la nota di sollecito n. 7260 del 18 dicembre 2012, con le quali si richiedeva all'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida ed alla regione Campania, l'emissione del parere di competenza; Vista la nota della prefettura di Napoli protocollo n. 17044 del 12 marzo 2013, con la quale si esprime il parere favorevole all'emissione del decreto in questione; Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sez. 3ª - n. 1109 del 18 giugno 1999, che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»; Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Sez. 1ª - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000, che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301, del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1 Divieto
Dal 28 marzo 2013 al 30 settembre 2013, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.
|