Gazzetta n. 74 del 28 marzo 2013 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 2013, n. 26
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 1;
Visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra e, in particolare, l'articolo 13;
Visto il regolamento n. 1493/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che istituisce, a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
Visto il regolamento n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature;
Visto il regolamento n. 307/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n. 842/2006, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, concernente le modalita' di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, di seguito denominato «regolamento», e ai regolamenti (CE) n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 15 dicembre 2011, n.
217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2010), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata
in vigore della presente legge, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art.
2, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1 della
legge 4 giugno 2010, n. 96.».
- Il Regolamento (CE) del 17 maggio 2006, n. 842/2006
e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno 2006, n. L 161.
- Il Regolamento (CE) del 17 dicembre 2007, n.
1493/2007 e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 dicembre 2007, n.
L 332.
- Il Regolamento (CE) del 17 dicembre 2007, n.
1494/2007 e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 dicembre 2007, n.
L 332.
- Il Regolamento (CE) del 18 dicembre 2007 n. 1497/2007
e' pubblicato nella G.U.U.E. 19 dicembre 2007, n. L 333.
- Il Regolamento (CE) del 19 dicembre 2007 n. 1516/2007
e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2007, n. L 335.
- I Regolamenti (CE) del 2 aprile 2008 nn. 303/2008,
304/2008, 305/2008, 306/2008, 307/2008 e 308/2008 sono
pubblicati nella G.U.U.E. 3 aprile 2008, n. L 92.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento
(CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2012, n.
93.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.

Note all'art. 1:
- Per il Regolamento (CE) 842/2006, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il Regolamento (CE) 1493/2007, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il Regolamento (CE) n. 1494/2007, si veda nelle
note alle premesse.
- Per il Regolamento (CE) 1497/2007, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il Regolamento (CE) n. 1516/2007, si veda nelle
note alle premesse.
- Per i Regolamenti (CE) /2008, 304/2008, 305/2008,
306/2008, 307/2008 e 308/2008 si veda nelle note alle
premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 27
gennaio 2012 n. 43, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si applicano le definizioni del regolamento (CE)
n. 842/2006 e dei regolamenti (CE) n. 303/2008, n.
304/2008, n. 305/2008, n. 1493/2007.
2. Con riferimento alla definizione di operatore di cui
all'art. 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006,
il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto e'
considerato operatore qualora non abbia delegato ad una
terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento
tecnico degli stessi.
3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) Organismo di accreditamento: l'organismo designato
dall'art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo
economico in data 22 dicembre 2009, recante designazione di
«ACCREDIA», quale unico organismo nazionale autorizzato a
svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del
mercato;
b) accreditamento: attestazione da parte
dell'Organismo di accreditamento che certifica che un
determinato organismo di valutazione della conformita'
soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove
appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi
quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per
svolgere una specifica attivita' di valutazione della
conformita';
c) schema di accreditamento: insieme di regole e
procedure definite, nonche' di attivita' svolte
dall'Organismo di accreditamento per la concessione,
l'estensione ed il mantenimento degli accreditamenti per le
diverse categorie di attivita' certificative coperte da
accreditamento e contraddistinte da differenziazioni
significative ai fini delle procedure di accreditamento;
d) certificato di accreditamento: documento
attestante l'accreditamento di un organismo di valutazione
della conformita' a svolgere attivita' di certificazione di
persone e servizi previste agli allegati A, B e C che
formano parte integrante del presente decreto;
e) valutazione della conformita': la procedura atta a
dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un
prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una
persona o a un organismo siano state rispettate;
f) organismo di valutazione della conformita': un
organismo che svolge attivita' di valutazione della
conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e
ispezioni;
g) schema di certificazione: insieme di regole e
procedure definite, nonche' attivita' svolte dagli
organismi di valutazione della conformita' per
l'attestazione di conformita' di un servizio o di una
persona;
h) organismo di certificazione: organismo di
certificazione designato ai sensi dell'art. 5, comma 1, per
il rilascio dei certificati alle persone che svolgono le
attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e
d), e alle imprese che svolgono le attivita' di cui
all'art. 8, comma 2;
i) organismo di valutazione: organismo avente il
compito di organizzare le prove d'esame per le persone che
svolgono le attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettere
a), b), c) e d);
l) organismo di attestazione: organismo avente il
compito di erogare un corso di formazione e rilasciare il
relativo attestato alle persone che svolgono le attivita'
di cui all'art. 8, comma 1, lettera e);
m) tariffario: documento che definisce le tariffe
applicate dagli organismi di certificazione per la
concessione, il mantenimento e il rinnovo dei certificati;
n) Camera di commercio competente: la Camera di
commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma
ove e' iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede
la persona fisica;
o) Registro: registro telematico nazionale di cui
all'art. 13.».
 
Art. 3
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento
(CE) n. 842/2006 in materia di contenimento delle perdite di gas
fluorurati.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3, e 4, del regolamento, in conformita' a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1497/2007 e n. 1516/2007, in quanto applicabili, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nelle attivita' di controllo delle perdite di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nelle attivita' di riparazione delle perdite di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1516/2007 e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1497/2007, in quanto applicabili, non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non tiene il registro dell'apparecchiatura di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007 o il registro del sistema di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che tiene i registri di cui al comma 4 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, nonche' di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007, in quanto applicabili, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. La stessa sanzione si applica qualora l'operatore non rispetti il formato di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non mette a disposizione dell'autorita' competente, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, o della Commissione europea i registri di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
Note all'art. 3:
- Per il Regolamento (CE) n. 1494/2007. si veda nelle
note alle premesse.
- Per il Regolamento (CE) n. 1516/2007, si veda nelle
note alle premesse
- Il testo degli articoli 3, 9, 10, 14 e 15 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012,
cosi' recita:
«Art. 3 (Autorita' competenti). - 1. Ai fini di quanto
previsto all'art. 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.
842/2006, l'autorita' competente e' il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che
si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA).
2. Ai fini di quanto previsto all'art. 6, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 842/2006, l'autorita' competente e'
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, che si avvale dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3. Le Camere di commercio competenti rilasciano i
certificati provvisori previsti dagli articoli 6 e 9 del
regolamento (CE) n. 303/2008 e dagli articoli 6 e 9 del
regolamento (CE) n. 304/2008.».
«Art. 9 (Obbligo di certificazione e attestazione). -
1. Le persone che svolgono le attivita' di cui all'art. 8,
comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere in possesso
del pertinente certificato rilasciato da un organismo di
certificazione designato ai sensi dell'art. 5, comma 1, a
seguito del superamento di un esame teorico e pratico
basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle
conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei
regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n.
306/2008.
2. Le persone che svolgono le attivita' di cui all'art.
8, comma 1, lettere a) e b), in possesso di un certificato
provvisorio di cui all'art. 10, comma 1, devono conseguire,
entro sei mesi dal rilascio del predetto certificato
provvisorio, il certificato di cui al comma 1.
3. Le persone che svolgono l'attivita' di cui all'art.
8, comma 1, lettera e), devono essere in possesso di un
attestato rilasciato da un organismo di attestazione di cui
all'art. 7, comma 1, a seguito del completamento di un
corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi
alle competenze e alle conoscenze previste nell'allegato
del regolamento (CE) n. 307/2008. L'attestazione va
rilasciata entro 5 giorni lavorativi dal completamento del
corso di formazione.
4. Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di
dieci anni. Trascorso tale periodo, l'organismo di
certificazione che ha rilasciato il certificato rinnova
quest'ultimo su domanda dell'interessato.
5. Le imprese possono svolgere le attivita' di cui
all'art. 8, comma 2, lettere a) e b), e prendere in
consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se in
possesso del pertinente certificato rilasciato da un
organismo di certificazione designato ai sensi dell'art. 5,
comma 1. Tale certificato viene rilasciato all'impresa nel
caso in cui quest'ultima soddisfi i requisiti di cui
all'Allegato B.2.1, che forma parte integrante del presente
decreto. Le imprese devono conseguire il certificato entro
sei mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui
all'art. 10, comma 2.
6. L'obbligo di certificazione non si applica alle
seguenti attivita' effettuate nel luogo di produzione:
a) fabbricazione e riparazione di apparecchiature
fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe
di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
di cui all'art. 2, comma 3, del regolamento (CE) n.
303/2008;
b) fabbricazione e riparazione di contenitori o
relativi componenti di impianti fissi di protezione
antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto
serra di cui all'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 304/2008.».
«Art. 10 (Certificati provvisori). - 1. Le persone che
svolgono le attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettere
a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la
cui scadenza e' data dal termine entro cui tali persone
devono conseguire il certificato di cui all'art. 9, comma
1. Il certificato provvisorio riporta le attivita'
contemplate nonche', ove applicabile, la categoria di cui
all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008,
e la data di scadenza.
2. Le imprese che svolgono le attivita' di cui all'art.
8, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi di un
certificato provvisorio la cui scadenza e' data dal termine
entro cui tali imprese devono conseguire il certificato di
cui all'art. 9, comma 5. Il certificato provvisorio riporta
le attivita' che il titolare e' autorizzato a svolgere e la
data di scadenza.
3. Le persone che intendono avvalersi del certificato
provvisorio di cui al comma 1, presentano una domanda alla
Camera di commercio competente secondo le modalita' di cui
all'art. 13, comma 7. Tale domanda e' presentata unitamente
alla domanda di iscrizione al Registro ed e' corredata da
una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e
47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000, attestante che il richiedente possiede
un'esperienza professionale di almeno 2 anni nelle
attivita' di cui al comma 1, acquisita prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e specificando, ove
applicabile, la categoria di certificato di cui all'art. 4,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008 per la quale
l'esperienza professionale e' posseduta.
4. Le imprese che intendono avvalersi del certificato
provvisorio di cui al comma 2, presentano una domanda alla
Camera di commercio competente con le modalita' di cui
all'art. 13, comma 7. Tale domanda e' presentata unitamente
alla domanda di iscrizione al Registro ed e' corredata da
una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e
47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000, attestante che il richiedente impiega
personale in possesso di un certificato provvisorio ai
sensi del comma 1 o di un certificato ai sensi dell'art. 9,
comma 1, per le attivita' per cui e' richiesto il possesso
di un certificato.
5. La Camera di commercio competente rilascia i
certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento
della domanda ed inserisce nella sezione del Registro di
cui all'art. 13, comma 3, lettera b), le informazioni
relative alle persone e alle imprese in possesso di
certificato provvisorio.».
«Art. 14 (Riconoscimento dei certificati delle persone
e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro). - 1.
Le persone e le imprese in possesso di un certificato
rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell'art. 5,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006, trasmettono
copia del certificato, allegando ad esso la traduzione
giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio nella
cui circoscrizione territoriale la persona e' domiciliata o
l'impresa svolge prevalentemente la propria attivita', che
provvede ad includerli nel Registro.
2. Le persone in possesso di un attestato rilasciato in
un altro Stato membro ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(CE) n. 307/2008, trasmettono copia dell'attestato
allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana,
alla Camera di commercio dove la persona o l'impresa ha il
proprio domicilio o esercita prevalentemente la propria
attivita' che provvede ad includerli nel Registro.
3. Il riconoscimento reciproco non e' applicabile ai
certificati provvisori.».
«Art. 15 (Registro dell'impianto). - 1. Gli operatori
delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento
d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o piu' di gas
fluorurati ad effetto serra tengono il "Registro
dell'Apparecchiatura" di cui all'art. 2 del regolamento
(CE) n. 1516/2007.
2. Gli operatori dei sistemi fissi di protezione
antincendio contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad
effetto serra tengono il "Registro del Sistema" di cui
all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007.
3. Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori
riportano le informazioni previste dall'art. 3, paragrafo
6, del regolamento (CE) n. 842/2006. Il formato del
registro e le modalita' della loro messa a disposizione ai
sensi del comma 4, vengono pubblicati sul sito web del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
4. Su richiesta, i registri di cui ai commi 1 e 2 sono
messi a disposizione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare che si avvale
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA).».
 
Art. 4
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento
(CE) n. 842/2006 in materia di recupero di gas fluorurati.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, che non si avvale di persone in possesso del certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero, nei casi applicabili, di quello di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, nell'attivita' di recupero di gas fluorurati dalle apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che effettuano il recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE, con esclusione della attivita' di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi, impiegando personale non in possesso dell'attestato di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di quello di cui all'articolo 14 dello stesso decreto sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario di un contenitore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, che non provvede affinche' i gas fluorurati ivi contenuti siano recuperati, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti.
Note all'art. 4:
- Per il testo degli articoli 9 e 14 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, si veda
nelle note all'art. 3.
- La direttiva 2006/40/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
14 giugno 2006, n. L 161.
 
Art. 5

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 842/2006 a carico delle imprese

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che effettuano le attivita' di cui agli articoli 3 e 4, paragrafo 1, del regolamento, e che, nell'ambito di tali attivita', prendono in consegna gas fluorurati ad effetto serra utilizzando personale non in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che svolgono le attivita' disciplinate dai regolamenti (CE) n. 303/2007 e n. 304/2007 senza essere in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Note all'art. 5:
- Per i Regolamenti (CE) del 2 aprile 2008 nn. 303/2008
e 304/2008, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 9, 10 e 14 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, si
veda nelle note all'art. 3.
 
Art. 6
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6 del regolamento
(CE) n. 842/2006 in materia di trasmissione delle informazioni.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore, l'importatore o l'esportatore che non trasmette la relazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, nel termine ivi previsto, alla Commissione europea ed all'Autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore, l'importatore o l'esportatore che trasmette la relazione di cui al comma 1 incompleta, inesatta o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1493/2007 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottempera agli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, nel termine ivi previsto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasmette le informazioni di cui al comma 3 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, si veda nelle
note all'art. 3.
- Per il Regolamento (CE) 1493/2007, si veda nelle note
alle premesse.
- L'art. 16, commi 1 e 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, cosi' recita:
«Art. 16 (Informazioni sui gas fluorurati ad effetto
serra). - 1. Ai fini di cui all'art. 6, paragrafo 4, del
regolamento (CE) n. 842/2006, entro il 31 maggio di ogni
anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in
vigore del presente decreto, gli operatori delle
applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento
d'aria, pompe di calore, nonche' dei sistemi fissi di
protezione antincendio contenenti 3 kg o piu' di gas
fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente
informazioni riguardanti la quantita' di emissioni in
atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente
sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di
impianto.
2. I dati e il formato relativi alla dichiarazione di
cui al comma 1 vengono pubblicati sul sito web del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
(Omissis).».
 
Art. 7
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento
(CE) n. 842/2006 in materia di etichettatura dei prodotti e delle
apparecchiature.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, sprovvisti dell'etichetta ivi prevista e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui l'etichetta non sia conforme al formato di cui al regolamento (CE) n. 1494/2007.
Note all'art. 7:
- Per il Regolamento (CE) 1494/2007, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 8
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento
(CE) n. 842/2006 in materia di controllo dell'uso.
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio, salvo qualora la quantita' di esafluoruro di zolfo utilizzata sia inferiore a 850 chilogrammi l'anno, e' punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base di esafluoruro di zolfo per il riempimento degli pneumatici, e' punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
 
Art. 9
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento
(CE) n. 842/2006 in materia di immissione in commercio.
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque immette in commercio prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato II del regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo che la data di fabbricazione e' precedente all'entrata in vigore del relativo divieto di immissione in commercio, e' punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
 
Art. 10
Violazione degli obblighi in materia
di iscrizione al Registro

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, che non ottemperano agli obblighi di iscrizione al registro, di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
Note all'art. 10:
- L'art. 8, comma 2, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 43 del 2012, cosi' recita:
«Art. 8 (Obbligo di iscrizione al Registro). -
(Omissis).
2. Le imprese che svolgono le seguenti attivita' devono
iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua
istituzione:
a) installazione, manutenzione o riparazione di
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad
effetto serra;
b) installazione, manutenzione o riparazione di
impianti fissi di protezione antincendio e di estintori
contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai
commutatori ad alta tensione;
d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad
effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli
impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.
(Omissis).».
- L'art. 13 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 del 2012, cosi' recita:
«Art. 13 (Registro nazionale delle persone e delle
imprese certificate). - 1. E' istituito, presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sulla base delle risorse gia' destinate a tali
finalita' dalla normativa vigente, il Registro telematico
nazionale delle persone e delle imprese certificate. La
gestione del Registro e' affidata alle Camere di commercio
competenti che vi fanno fronte con le risorse e le
modalita' previste dalla legislazione vigente.
2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza,
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), le Camere di commercio competenti, gli
organismi di certificazione, gli organismi di valutazione
della conformita' e l'Organismo di accreditamento.
3. Il Registro e' costituito dalle seguenti sezioni:
a) Sezione degli organismi di certificazione di cui
all'art. 5, nonche' degli organismi di valutazione della
conformita' e di attestazione di cui all'art. 7;
b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso
di un certificato provvisorio in base all'art. 10;
c) Sezione delle persone e delle imprese certificate
ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 5;
d) Sezione delle persone che hanno ottenuto
l'attestato in base all'art. 9, comma 3;
e) Sezione delle persone che non sono soggette ad
obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni
previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno
ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che
hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi
dell'art. 14.
4. L'avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata
sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro
versano, alle camere di commercio competenti per
territorio, i diritti di segreteria previsti dall'art. 18,
comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 23, il cui importo viene stabilito ai sensi del
comma 3 dello stesso articolo.
6. Le Camere di commercio rilasciano per via telematica
alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al
Registro, nonche' le visure dei certificati e degli
attestati validi anche ai fini dell'attestazione del
possesso dei requisiti di cui all'art. 9.
7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze
e le modalita' per la loro presentazione sono pubblicate
sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana:
a) domande di iscrizione al Registro di cui agli
articoli 5, 7 e 8;
b) domande di certificazione provvisoria di cui
all'art. 10;
c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli
articoli 11 e 12.
8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono
effettuati secondo le procedure e le modalita' predisposte
dalle Camere di commercio.».
 
Art. 11

Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. L'attivita' di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, e' esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Note all'art. 11:
- L'art. 17, comma 1, della citata legge n. 689 del
1981, cosi' recita:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
 
Art. 12
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'articolo 11 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 13
Disposizioni finanziarie

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 14
Disposizione finale

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 marzo 2013

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Severino, Ministro della giustizia

Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Severino
Note all'art. 14:
- L'art. 16 della citata legge n. 689 del 1981, cosi'
recita:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). (In vigore dal
26 luglio 2008).
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta
pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista
per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora
sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al
doppio del relativo importo oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
 
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