Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 marzo 2013
Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro delle Amministrazioni competenti in via ordinaria nelle iniziative finalizzate alla chiusura delle gestioni commissariali di cui agli articoli 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, ed 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, e successive modifiche ed integrazioni. (Ordinanza n. 66).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge convertito n. 59/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3275 del 28 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3303 del 18 luglio 2003, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3487 del 29 dicembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3557 del 22 dicembre 2006, e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, ed 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, con i quali l'ing. Gerardo Baione e' stato nominato Commissario delegato per consentire la definitiva chiusura delle situazioni di criticita' di cui alle sopra citate ordinanze di protezione civile;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al definitivo superamento delle situazioni di criticita' in rassegna;
Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il corretto trasferimento alle Amministrazioni ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature acquisiti per l'attuazione delle finalita' connesse al superamento dei contesti di criticita' in rassegna, unitamente alla relativa documentazione;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Viste le note del Commissario delegato pro-tempore del 23 gennaio, 2 aprile e 4 maggio 2012;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive «Lazzaro Spallanzani» avviati ai sensi dell'art. 6, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 3143 di cui al sopra citato art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, pari ad € 459.160,13, nonche' con le residue disponibilita' di cui al successivo comma 3, le quali sono riversate al Fondo per la protezione civile.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 le disponibilita' finanziarie residue presenti sulla contabilita' speciale n. 3026 di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3916/2010 e successive modifiche ed integrazioni, pari ad € 2.089.948,98, sono riversate al Fondo per la protezione civile.
4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 le risorse giacenti sulle contabilita' speciali ivi indicate sono versate nel conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva riassegnazione al Fondo per la protezione civile. E' conseguentemente disposta la chiusura della predetta contabilita' speciale.
5. L'Ing. Gerardo Baione, Commissario delegato pro-tempore ai sensi dell'art. 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, a compiere le eventuali residue attivita' solutorie della gestione commissariale a trasferire al Dipartimento della protezione civile tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente agli interventi realizzati e da completare, ed a versare le risorse di cui al comma 2 nel conto corrente infruttifero n. 22330 ed alla chiusura della citata contabilita' speciale n. 3143.
6. A conclusione delle iniziative di cui al presente articolo, il Dipartimento della protezione civile provvede al trasferimento delle opere e di copia della pertinente documentazione all'Istituto Nazionale Malattie Infettive «Lazzaro Spallanzani».
7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
 
Art. 2

1. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e' individuato quale amministrazione competente, in regime ordinario, al completamento degli iniziative avviate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3303 del 18 luglio 2003, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e' individuato quale responsabile.
3. L'Ing. Gerardo Baione, Commissario delegato pro-tempore ai sensi dell'art. 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, provvede entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana a trasferire al Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente agli interventi realizzati e da completare, unitamente ad una relazione illustrativa degli adempienti da porre in essere in regime ordinario.
4. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare subentra in tutti i rapporti attivi e passivi gia' facenti capo alla gestione commissariale.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare provvede con le risorse, pari ad € 286.984,74, disponibili sulla contabilita' speciale n. 3033 aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3303/2003 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. All'esito delle attivita' di competenza, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilita' speciale sono versate al bilancio dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed alla chiusura della medesima contabilita' speciale.
6. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
 
Art. 3

1. In relazione alla situazione di criticita' di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3487/2005 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ing. Gerardo Baione, Commissario delegato pro-tempore ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, provvede al versamento delle risorse residue, pari ad € 6.400,63, presenti sulla contabilita' speciale n. 3909 aperta ai sensi della medesima ordinanza n. 3487/2005 sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva riassegnazione al Fondo per la protezione civile ed alla chiusura della medesima contabilita' speciale.
2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
 
Art. 4

1. Il comune di Bari e' individuato quale amministrazione competente, in regime ordinario, al completamento degli iniziative avviate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3557 del 22 dicembre 2006, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Sindaco del comune di Bari e' individuato quale responsabile.
3. L'Ing. Gerardo Baione, Commissario delegato pro-tempore ai sensi dell'art. 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, provvede entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana a trasferire al Sindaco del comune di Bari tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente agli interventi realizzati e da completare, unitamente ad una relazione illustrativa degli adempienti da porre in essere in regime ordinario.
4. Il comune di Bari subentra in tutti i rapporti attivi e passivi gia' facenti capo alla gestione commissariale.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, il Sindaco del comune di Bari provvede con le risorse, pari ad € 193.182,39, disponibili sulla contabilita' speciale n. 3208 aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3557/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. All'esito delle attivita' di competenza, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilita' speciale sono versate al bilancio del comune di Bari ed alla chiusura della medesima contabilita' speciale.
6. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 22 marzo 2013

Il capo del Dipartimento
Gabrielli
 
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