Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 dicembre 2012, n. 266
Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA DIFESA

e con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visti il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il codice della navigazione di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, recante "Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonche' nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta', adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, recante "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti";
Visto l'articolo 5, commi 4, 5, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modifiche, recante "Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria", concernente l'impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana che navigano in acque internazionali a rischio pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa;
Visto il decreto del Ministro della difesa, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, recante individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria nell'ambito dei quali puo' essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP);
Considerata la necessita' di garantire adeguati servizi di protezione delle navi mercantili battenti bandiera nazionale da parte delle guardie giurate, nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 107 del 2011;
Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5-ter, del citato decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle modalita' attuative dei commi 5 e 5-bis dello stesso articolo 5;
Sentito il Ministero degli affari esteri;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 7293/2012, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27 settembre 2012;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Vista la nota n. 11317 del 6 dicembre 2012 con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta
il seguente regolamento

Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento determina le modalita' attuative dell'articolo 5, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 e successive modificazioni, concernenti l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. Sono altresi' determinate le modalita' per l'acquisto, l'imbarco, lo sbarco, il porto, il trasporto e l'utilizzo delle armi e del relativo munizionamento, nonche' i rapporti tra le guardie giurate e il comandante della nave.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
- Si riporta il testo degli articoli 256-bis e 257-bis
del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza):
«Art. 256-bis. - 1. Sono disciplinate dagli articoli
133 e 134 della legge tutte le attivita' di vigilanza e
custodia di beni mobili o immobili per la legittima
autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che
non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo
svolgimento di attivita' che disposizioni di legge o di
regolamento riservano agli organi di polizia.
2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza
complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari
giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi
provveda la forza pubblica, le attivita' di vigilanza
concernenti:
a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle
stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie
metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al
pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad
integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;
b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi,
esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi
previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni
dell'autorita', ferme restando le disposizioni vigenti per
garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e
della scorta;
c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante
o di altri beni o titoli di valore; nonche' la vigilanza
nei luoghi in cui vi e' maneggio di somme rilevanti o di
altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a
terzi;
d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli
allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza;
e) la vigilanza presso infrastrutture del settore
energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta
tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed
ogni altra infrastruttura che puo' costituire, anche in via
potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza
o dell'incolumita' pubblica o della tutela ambientale.
3. Rientra altresi' nei servizi di sicurezza
complementare la vigilanza presso tribunali ed altri
edifici pubblici, installazioni militari, centri
direzionali, industriali o commerciali ed altre simili
infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza
impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie
particolari giurate.».
«Art. 257-bis - 1. La licenza prescritta dall'articolo
134 della legge per le attivita' di investigazione,
ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati,
ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle
differenze inventariali nel settore commerciale, e'
richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e
ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso
istituto, svolgono professionalmente l'attivita' di
investigazione e ricerca.
2. La relativa domanda contiene:
a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza
e' richiesta e degli altri soggetti di cui all'articolo
257, comma 1, lettera a), se esistenti;
b) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo
257, comma 1, lettera b);
c) le altre indicazioni di cui all'articolo 257,
comma 1, lettere c) e d).
3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre
disposizioni dell'articolo 257. A tal fine, il decreto
previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede,
sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad
indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di
tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.
4. Nulla e' innovato relativamente all'autorizzazione
prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale per lo svolgimento delle attivita'
indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice.».
- Il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
- La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105.
- Il decreto del Ministro dell'Interno 15 settembre
2009, n. 154, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
novembre 20 09, n. 298, Supplemento Ordinario
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale):
«2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma
1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le
modalita' per l'affidamento dei servizi predetti, nonche' i
requisiti dei soggetti concessionari, con particolare
riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla
disponibilita' di idonei mezzi di protezione individuale
per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto
di ogni disposizione di legge o regolamento in materia,
incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature
tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, cosi' da
assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di
sicurezza e di quelle del rispetto della dignita' della
persona.».
- Il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre
2010, n. 269, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
febbraio 2011, n. 36, Supplemento Ordinario.
- Si riporta il testo integrale dell'art. 5 del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 (Proroga
delle missioni internazionali delle forze armate e di
polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni
1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria):
«Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla pirateria)
- 1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attivita'
internazionali di contrasto alla pirateria al fine di
garantire la liberta' di navigazione del naviglio
commerciale nazionale, puo' stipulare con l'armatoria
privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico
potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni
per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in
transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di
pirateria individuati con decreto del Ministro della
difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto
dei rapporti periodici dell'International Maritime
Organization (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con
oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di
protezione (NMP) della Marina, che puo' avvalersi anche di
personale delle altre Forze armate, e del relativo
armamento previsto per l'espletamento del servizio.
2. Il personale militare componente i nuclei di cui al
comma 1 opera in conformita' alle direttive e alle regole
di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al
comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la
responsabilita' esclusiva dell'attivita' di contrasto
militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente
sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale
e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui
agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a
quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del
codice di procedura penale. Al medesimo personale sono
corrisposti, previa riassegnazione delle relative risorse
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del
successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le
indennita' previste per i militari imbarcati sulle unita'
della Marina negli spazi marittimi internazionali e si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e
all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197,
intendendosi sostituita alla necessita' delle operazioni
militari la necessita' di proteggere il naviglio di cui al
comma 1.
3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione
di cui al comma 1 provvedono al ristoro dei corrispondenti
oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al
comma 2 e delle spese di funzionamento, come definiti nelle
convenzioni di cui al comma 1, mediante versamenti
all'entrata del bilancio dello Stato, integralmente
riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero della
difesa, in deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi
615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Nell'ambito delle attivita' internazionali di
contrasto alla pirateria e della partecipazione di
personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4,
comma 13, del presente decreto, anche in relazione
all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10
novembre 2008, ed in attesa della ratifica delle linee
guida del «Maritime Safety Committee» (MSC) delle Nazioni
Unite in seno all'«International Maritime Organization»
(IMO), e' consentito, nei casi in cui non sono previsti i
servizi di protezione di cui al comma 1 e nei limiti di cui
ai commi 5, 5-bis e 5-ter, l'impiego di guardie giurate,
autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, a bordo delle navi
mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in
acque internazionali individuate con il decreto di cui al
comma 1, a protezione delle stesse. (52)
5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito
esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una
delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management
practices» di autoprotezione del naviglio definite
dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie
giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano
prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15
settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione
dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155. Fino al 31 dicembre 2012 possono essere impiegate
anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato
i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano
partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali
appartenenti alle Forze armate, alle missioni
internazionali in incarichi operativi e che tale condizione
sia attestata dal Ministero della difesa.
5-bis. Il personale di cui al comma 4,
nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i
limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di
pirateria ivi previsti, puo' utilizzare le armi comuni da
sparo nonche' le armi in dotazione delle navi,
appositamente predisposte per la loro custodia, detenute
previa autorizzazione rilasciata all'armatore, in relazione
alla tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 e 31
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La predetta
autorizzazione e' rilasciata anche per l'acquisto, il
trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale
di cui al comma 4. Con le medesime autorizzazioni possono
essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a
bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati
le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a
rischio pirateria individuate con il decreto del Ministro
della difesa, di cui al comma 1. Con le medesime
autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e
lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5,
nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono
confinanti con le aree a rischio di pirateria individuate
con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma
1.
5-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il
31 marzo 2012, sono determinate le modalita' attuative dei
commi 5 e 5-bis, comprese quelle relative all'imbarco e
allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle
stesse e del relativo munizionamento, alla quantita' di
armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia,
nonche' ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed
il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti
di cui al medesimo comma.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,
commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009,
e successive modificazioni, riferite alle navi e alle aree
in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4.
6-bis. All'articolo 111, comma 1, del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e
delle vie di comunicazione marittime al di la' del limite
esterno del mare territoriale, ivi compreso il contrasto
alla pirateria, anche con le modalita' di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107;».
6-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 5, commi 5 e 5-bis, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per:
a) decreto-legge: il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, recante "Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria";
b) T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
c) decreto Ministro della difesa: il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge, recante individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, nell'ambito dei quali puo' essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP);
d) guardie giurate: il personale, autorizzato ai sensi degli articoli 133, 134 e 138 del T.U.L.P.S., che svolge i servizi di protezione di cui al comma 4 del decreto-legge;
e) navi: navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano nelle acque internazionali individuate dal decreto Ministro della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge;
f) servizi di protezione: servizi a tutela delle navi mercantili, nonche' delle merci e dei valori sulle stesse trasportati, battenti bandiera italiana espletati da guardie giurate, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 5, commi 1, 4 e 5, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 133, 134 e 138,
del citato Regio decreto n. 773 del 1931:
«Art. 133. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi
e i privati possono destinare guardie particolari alla
vigilanza o custodia delle loro proprieta' mobiliari od
immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto,
associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla
vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.».
«Art. 134. Senza licenza del prefetto e' vietato ad
enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di
proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire
investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per
conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo'
essere conceduta alle persone che non abbiano la
cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro
dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o
abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
possono conseguire la licenza per prestare opera di
vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
Il regolamento di esecuzione individua gli altri
soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti
poteri di direzione, amministrazione o gestione anche
parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei
confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne
per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti
dall'articolo 11 del presente testo unico, nonche'
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
importano un esercizio di pubbliche funzioni o una
menomazione della liberta' individuale.».
«Art. 138. Le guardie particolari devono possedere i
requisiti seguenti:
1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea;
2° avere raggiunto la maggiore eta' ed avere
adempiuto agli obblighi di leva;
3° sapere leggere e scrivere;
4° non avere riportato condanna per delitto;
5° essere persona di ottima condotta politica e
morale;
6° essere munito della carta di identita';
7° essere iscritto alla cassa nazionale delle
assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul
lavoro.
Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da
adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento per
l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni,
provvede all'individuazione dei requisiti minimi
professionali e di formazione delle guardie particolari
giurate.
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere
approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha
validita' biennale, il prefetto rilascia altresi', se ne
sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a
tassa ridotta, con validita' di pari durata.
Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia
particolare giurata di cittadini di altri Stati membri
dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e
delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per
lo svolgimento della medesima attivita'. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati
membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza
di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo
regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro
dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano,
altresi', le disposizioni degli articoli 71 e 256 del
regolamento di esecuzione del presente testo unico.
Salvo quanto diversamente previsto, le guardie
particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di
custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono
destinate rivestono la qualita' di incaricati di un
pubblico servizio.».
 
Art. 3
Servizi di protezione del naviglio mercantile

1. Nei casi in cui il Ministero della difesa abbia reso noto all'armatore che non e' previsto l'impiego dei Nuclei militari di protezione, possono essere svolti da guardie giurate, dipendenti direttamente dagli armatori, ai sensi dell'articolo 133 del T.U.L.P.S., ovvero dipendenti da istituti di vigilanza privata autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del T.U.L.P.S., i servizi di protezione delle merci e dei valori sulle navi mercantili di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge, le guardie giurate, ai fini dello svolgimento dei servizi di protezione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 138 T.U.L.P.S.:
a) avere, preferibilmente, prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva;
b) avere superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155;
c) avere superato un corso di addestramento specifico, con oneri a carico dei destinatari, coordinato dal Ministero dell'interno, avvalendosi della collaborazione del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero della difesa curera', in particolare, l'addestramento nelle procedure di sicurezza a bordo nave, nonche' la formazione e l'addestramento nelle procedure di comunicazione necessarie per operare nello specifico contesto, rilasciando attestato di superamento del corso;
d) essere in possesso di porto di arma lunga per difesa personale.
Note all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 133, 134 e 138, del Regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, (per l'argomento v. nelle
note alle premesse), si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 5, commi 1 e 5, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
del Ministro dell'Interno n. 154 del 2009:
«Art. 6. (Addestramento del personale) - 1. I soggetti
autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza
sussidiaria di cui al presente decreto devono provvedere
all'addestramento del personale addetto ai controlli di
sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente
adeguato alle specifiche esigenze, organizzando specifici
corsi teorico-pratici, anche per il tramite di
organizzazioni esterne. La durata di tali corsi e'
commisurata alle mansioni alle quali l'addetto alla
sicurezza sara' adibito.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di
addestramento del personale, differenziati a seconda delle
mansioni alle quali il personale sara' adibito. Detti
programmi dovranno prevedere i seguenti argomenti:
a) normativa nazionale ed internazionale in materia
di sicurezza degli impianti e dei trasporti marittimi e
ferroviari;
b) principi in materia di legislazione di pubblica
sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle
armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, nonche' sul ruolo e le
funzioni della polizia di frontiera.
3. I programmi, opportunamente differenziati in ragione
dell'impiego, si rivolgono:
a) al personale con mansioni di direttore tecnico;
b) al personale addetto ai servizi di controllo e di
sicurezza;
c) al personale addetto a compiti esclusivamente
tecnici.
4. L'accertamento dei requisiti addestrativi degli
addetti ai controlli di sicurezza e' effettuato, previa
richiesta dei soggetti autorizzati, da una apposita
commissione nominata dal prefetto competente per
territorio, presieduta da un funzionario di pubblica
sicurezza designato dal questore e composta da:
a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di
controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS,
EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di
decompressione, metal-detector fissi e portatili;
b) un componente esperto di una lingua straniera;
c) un componente designato dal dirigente o comandante
dello scalo ferroviario o marittimo;
d) un componente del competente ufficio di
specialita' della Polizia di Stato;
e) un componente designato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di
specifico interesse.
5. Le prove d'esame consistono:
a) in un colloquio sulle materie del programma di
formazione e sulla conoscenza della lingua straniera;
b) in una prova pratica finalizzata all'accertamento
del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle altre
tecniche in relazione alle mansioni di sicurezza che
ciascun dipendente sara' chiamato a svolgere.».
- Per il testo dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 4

Caratteristiche delle navi per lo svolgimento dei servizi di
protezione

1. I servizi di protezione possono essere svolti esclusivamente a bordo di navi mercantili predisposte per la difesa da atti di pirateria con le caratteristiche previste dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, le navi mercantili devono essere predisposte per la custodia di armi per lo svolgimento dei servizi di protezione ed essere dotate di appositi armadi per la custodia delle armi con le caratteristiche indicate all'articolo 6, comma 3, del presente decreto.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n.
107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5
Condizioni e modalita' per lo svolgimento dei servizi

1. Con regolamento di servizio, predisposto ai sensi dell'allegato D del decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, per quanto applicabile, approvato dal Questore della provincia ove ha sede l'istituto di vigilanza privata ovvero, qualora si tratti di guardie giurate dipendenti direttamente dagli armatori, della provincia di iscrizione della nave, sono stabilite le modalita' per lo svolgimento dei servizi di protezione, secondo quanto previsto dal presente decreto.
2. I regolamenti di servizio dovranno tenere conto delle seguenti prescrizioni:
a) il numero delle guardie giurate impiegate a bordo delle navi deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia di nave, alle merci ed ai valori trasportati ed al numero ed alla tipologia dei sistemi di autoprotezione attivati a bordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge e comunque, tenuto conto anche dei limiti di utilizzo delle armi di cui alla successiva lett. d), non inferiore a quattro. Il numero deve altresi' essere idoneo a garantire il rispetto della vigente normativa in tema di orario di lavoro, riposo, lavoro straordinario;
b) per ogni nucleo di guardie giurate impiegato a bordo nave deve essere nominato un responsabile, individuato tra le guardie con maggior esperienza, cui e' affidata l'organizzazione operativa del nucleo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di servizio e secondo le direttive del Comandante della nave al quale lo stesso si deve sempre rapportare;
c) contenere esplicito rinvio al decreto dirigenziale del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, relativamente alla disciplina delle procedure tecnico-amministrative in materia di sicurezza della navigazione (safety) e sicurezza marittima (maritime security), in relazione alle misure antipirateria;
d) limitare l'uso delle armi alla sola ipotesi dell'esercizio del diritto di difesa legittima, ai sensi dell'articolo 52 del codice penale;
e) nel caso in cui le guardie giurate s'imbarcano direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria, l'istituto di vigilanza, nell'ipotesi di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S., ovvero l'armatore, nell'ipotesi di cui all'articolo 133 del medesimo Testo Unico, comunica al Questore, che approva il regolamento di servizio, le generalita' delle guardie giurate che debbono svolgere il servizio, la nave sulla quale opereranno, la durata del servizio, i porti di imbarco e sbarco delle guardie.
Note all'art. 5:
- L'allegato D del decreto del Ministro dell'Interno 1°
dicembre 2010, n. 269 (per l'argomento v. nelle note alle
premesse), concerne i requisiti operativi minimi degli
istituti di vigilanza e le regole tecniche dei servizi.
- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n.
107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 52 del codice penale:
«Art. 52. (Difesa legittima) - Non e' punibile chi ha
commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla
necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro
il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la
difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo
comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo
comma del presente articolo se taluno legittimamente
presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma
legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di
difendere:
a) la propria o la altrui incolumita';
b) i beni propri o altrui, quando non vi e'
desistenza e vi e' pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica
anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di
ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivita'
commerciale, professionale o imprenditoriale.».
- Per il testo degli articoli 133 e 134 del citato
Regio decreto n. 773 del 1931, si veda nelle note all'art.
2.
 
Art. 6
Armamento

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge, relativa all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi, all'imbarco e allo sbarco delle stesse armi a bordo delle navi, e' rilasciata all'armatore o ad un suo rappresentante, in relazione alla tipologia di armi, dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 28 del T.U.L.P.S., ovvero dal Questore, ai sensi dell'articolo 31 del T.U.L.P.S., alle condizioni di cui all'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 della medesima legge.
2. Le guardie giurate, nell'espletamento dei servizi di protezione ed esclusivamente entro i limiti delle acque internazionali nelle aree a rischio di pirateria individuate dal decreto Ministro della difesa, possono utilizzare le armi comuni da sparo, nonche' quelle in dotazione delle navi, detenute previa autorizzazione di cui al comma 1, cedute loro in comodato dall'armatore. Nel caso di utilizzo delle armi regolarmente detenute dalle stesse guardie giurate, si applica la vigente normativa in materia di detenzione, porto, importazione ed esportazione delle armi comuni da sparo, di cui agli articoli 31, 38, 42 T.U.L.P.S e 58 Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.
3. Le armi di cui al comma 1, consentite per lo svolgimento dei servizi di protezione, sono esclusivamente quelle portatili individuali, anche a funzionamento automatico, di calibro pari o inferiore a 308 Win. (7,62 x 51 mm), imbarcate sul territorio nazionale ovvero nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria, individuate dal decreto Ministro della difesa, scariche e custodite in appositi armadi metallici corazzati, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, la cui chiave e' in possesso del comandante della nave, collocati in appositi spazi protetti. Le armi ed il relativo munizionamento dovranno essere inserite nel Ruolo equipaggio, come previsto dall'articolo 170, comma 6 del Codice della navigazione, nonche' nell'elenco degli attrezzi ed altri oggetti di corredo ed armamento di tipo previsto dalle vigenti norme per la sicurezza della navigazione del Giornale Nautico - Libro primo - Inventario di bordo, come previsto dall'articolo 174 del medesimo Codice.
4. Le medesime armi ed il relativo munizionamento, detenute dall'armatore se custodite nei depositi di cui al successivo articolo 7, debbono essere trasportate e scortate fino al luogo d'imbarco, nonche' dal luogo di sbarco ai depositi, da guardie giurate, ai sensi dell'articolo 256-bis, comma 2, lettera b), del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 193, comma 2, del Codice della navigazione. Del trasporto deve essere dato avviso al Questore ai sensi dell'articolo 34 T.U.L.P.S., per le armi di cui all'articolo 31 del medesimo Testo unico, ovvero al Prefetto, per le armi di cui all'articolo 28 del T.U.L.P.S., che hanno facolta' di stabilire speciali condizioni per il trasporto, nonche' alle Autorita' Marittime nella cui giurisdizione ricade il luogo dell'imbarco.
5. L'utilizzo delle armi di cui al comma 2, negli ambiti individuati dal decreto Ministro della difesa, e' disposto, per le finalita' di protezione del naviglio, dal Comandante della nave che dovra' consegnare la chiave degli appositi armadi corazzati al Ship Security Officer (SSO) responsabile della sicurezza di bordo, che a sua volta provvedera' alla consegna delle armi alle guardie giurate in servizio, previa annotazione nell'apposito registro di cui al comma 3. Cessate le esigenze di impiego delle armi di cui al comma 1, e comunque al di fuori degli ambiti individuati dal decreto Ministro della difesa, le stesse, salvo situazioni eccezionali di pericolo valutate dal Comandante della nave, andranno riposte negli armadi blindati con riconsegna della chiave al Comandante stesso.
6. Il numero delle armi imbarcate deve essere pari, nel massimo, al numero delle guardie giurate in servizio, piu' due di riserva. Il relativo munizionamento non deve eccedere la quantita' di millecinquecento cartucce per arma.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n.
107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 28, 31, 34, 38 e
42 del citato Regio decreto n. 773 del 1931:
«Art. 28 - Oltre i casi preveduti dal codice penale,
sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la
raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del
Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse
analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di
munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti
destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze
armate nazionali o straniere. Con la licenza di
fabbricazione sono consentite le attivita' commerciali
connesse e la riparazione delle armi prodotte.
La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione e
l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi
comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento,
nonche' per la fabbricazione, l'importazione e
l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita
degli strumenti di autodifesa specificamente destinati
all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la
fabbricazione e la detenzione delle tessere di
riconoscimento e degli altri contrassegni di
identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le
produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.
La validita' della licenza e' di 2 anni.
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello
Stato e' necessario darne avviso al Prefetto.
Il contravventore e' punito, qualora il fatto non
costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da uno a
tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.».
«Art. 31 - Salvo quanto e' disposto per le armi da
guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi,
assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne
raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle
comunque in vendita, senza licenza del questore.
La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle
armi artistiche, rare od antiche.
Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la
validita' della licenza e' di 3 anni.».
«Art. 34 - Il commerciante, il fabbricante di armi e
chi esercita l'industria della riparazione delle armi non
puo' trasportarle fuori del proprio negozio od opificio,
senza preventivo avviso all'autorita' di pubblica
sicurezza.
L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per
qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello
Stato.».
«Art. 38 - Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui
all' articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o
materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia
entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro
materiale disponibilita', all'ufficio locale di pubblica
sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando
dell'Arma dei carabinieri, ovvero per via telematica al
sistema informatico di cui all' articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento.
Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le societa' di tiro a segno e le
altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei
luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi
artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualita' permanente
hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero' al
numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di
eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di
controllo anche nei casi contemplati dal capoverso
precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che
ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.
Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza
essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve
presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui
all'articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del
certificato medico autorizza il prefetto a vietare la
detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo
39.
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve
essere ripresentata ogni qual volta il possessore
trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato
nella precedente denuncia.
Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di
custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.».
«Art. 42 - Il Questore ha facolta' di dare licenza per
porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facolta' di
concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di
portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni
animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a
centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia
diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale.
Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza
di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere
comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi
maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il
convivente more uxorio, individuati dal regolamento e
indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza,
secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento. In
caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione
del presente comma, si applica la sanzione amministrativa
da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere disposta,
altresi', la revoca della licenza o del nulla osta alla
detenzione.».
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 della citata
legge n. 110 del 1975:
«Art. 8 (Accertamento per il rilascio di autorizzazione
di polizia in materia di armi) - La richiesta intesa ad
ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di
armi, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.
773, modificato con decreto legge 22 novembre 1956, n.
1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452,
deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.
La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza e' richiesta anche per
l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.
Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione,
la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di
armi, nonche' del permesso di porto d'armi, previsti dagli
artt. 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37,
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, e'
subordinato all'accertamento della capacita' tecnica del
richiedente. L'accertamento non occorre per
l'autorizzazione alla collezione.
Ai fini dell'accertamento della capacita' tecnica,
l'interessato deve sostenere apposito esame presso la
commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza. La commissione e' integrata da
un esperto designato dal Ministero della difesa quando
l'accertamento e' richiesto da persona che debba esercitare
l'attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di
armi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
altresi' alle persone che rappresentano, a norma
dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare
dell'autorizzazione di polizia.
Coloro che nei dieci anni antecedenti alla
presentazione della prima istanza hanno prestato servizio
militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello
Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale
civile della pubblica sicurezza in qualita' di funzionari o
che esibiscano certificato d'idoneita' al maneggio delle
armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione
del tiro a segno nazionale devono sottoporsi
all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle
attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di
armi.
L'accertamento della capacita' tecnica non e' richiesto
per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che
siano autorizzati per legge.
La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di
coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente
legge, abbiano gia' ottenuto le autorizzazioni ovvero
abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle
disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 .
Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle
armi devono richiedere alla competente autorita' di
pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del
presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni
dall'entrata in vigore della legge.».
- L'art. 33 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773 , e' abrogato.
«Art. 9 (Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di
polizia in materia di armi) - Oltre quanto stabilito
dall'art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, le
autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione,
la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione,
la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto
di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate
alle persone che si trovino nelle condizioni indicate
nell'art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di
tali autorizzazioni, l'autorita' di pubblica sicurezza puo'
richiedere agli interessati la presentazione del
certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del
predetto T.U. modificato con decreto-legge 22 novembre
1956, n. 1274 , convertito nella legge 22 dicembre 1956, n.
1452.
Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8
della legge 31 maggio 1965, n. 575 , le autorizzazioni di
cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro
che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.».
- Si riporta il testo dell'art. 58 del citato Regio
decreto n. 635 del 1940:
«Art. 58 - La denuncia e' fatta nelle forme indicate
dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere
indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi,
delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse
forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella
specie e nella quantita'.
Non e' ammessa la detenzione di bombe cariche.
In caso di trasferimento del detto materiale da una
localita' all'altra del regno, salvo l'obbligo di cui
all'art. 34, secondo comma, della legge il possessore deve
ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge, nella
localita' dove il materiale stesso e' stato trasportato.
Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre
armi di cui e' in possesso e il luogo dove si trovano,
anche se sono state precedentemente denunciate.».
- Per il testo dell'art. 256-bis, comma 2, lett b), del
citato Regio decreto n. 635 del 1940, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 170, comma 6, 174
e 193, comma 2, del citato Regio decreto n. 327 del 1942:
«Art. 170 (Contenuto del ruolo di equipaggio) - Il
ruolo di equipaggio deve contenere:
(Omissis).
6. la descrizione delle armi e delle munizioni in
dotazione della nave.».
«Art. 174 (Contenuto del giornale nautico) -
Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli
altri oggetti di corredo e di armamento della nave.
Sul giornale generale e di contabilita' sono annotate
le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio,
gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti
per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i
reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i
testamenti ricevuti nonche' gli atti e processi verbali
compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di
ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la
salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti
straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre
indicazioni previste dal regolamento.
Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta
seguita e il cammino percorso, le osservazioni
meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in
genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.
Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli
sbarchi delle merci, con la indicazione della natura,
qualita' e quantita' delle merci stesse, del numero e delle
marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle
stive, della data e del luogo di carico e del luogo di
destinazione, del nome del caricatore e di quello del
destinatario, della data e del luogo di riconsegna.
Sul giornale di pesca sono annotati la profondita'
delle acque dove si effettua la pesca, la quantita'
complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la
prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra
indicazione relativa alla pesca.».
«Art. 193 (Carico di armi e munizioni da guerra o di
gas tossici) - (Omissis).
L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave e'
sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto o
dell'autorita' consolare.».
 
Art. 7
Deposito delle armi nel territorio nazionale

1. L'armatore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge, qualora detenga armi sul territorio nazionale deve utilizzare un deposito per la custodia delle armi di cui all'articolo 6, comma 1, con le modalita' previste dal presente articolo. Ai sensi degli articoli 8 e 32 del T.U.L.P.S., l'armatore puo' nominare un proprio rappresentante cui affidare la responsabilita' del deposito.
2. Il deposito nel quale devono essere custodite le armi di cui all'articolo 6, comma 1, deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere sistemato in locali interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, e deve essere munito di porte blindate e di aperture ugualmente blindate oppure dotato di inferriate e grate metalliche di sicurezza; deve disporre altresi' di adeguati congegni d'allarme e videosorveglianza;
b) le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione d'emergenza;
c) le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.
3. Le armi sono conservate, prive di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. Le munizioni sono detenute con licenza del Prefetto, ai sensi dell'articolo 47 del T.U.L.P.S., che ne determina le modalita' di custodia.
4. Le chiavi d'accesso ai locali del deposito e agli armadi metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di apertura degli uffici, dal responsabile del deposito che ne risponde. Fuori dell'orario di apertura degli uffici, dette chiavi sono custodite in una cassaforte, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite dal responsabile del deposito.
5. Il deposito e' dotato di registro di carico delle armi e delle munizioni, con pagine numerate. I movimenti di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati sul registro. Il responsabile del deposito, garantisce la corretta tenuta del registro.
6. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi e' consentito all'armatore e al responsabile del deposito e, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta vigilanza del responsabile del deposito, alle guardie giurate addette ai servizi di cui all'articolo 2, comma 1.
7. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Nel locale del deposito e nel locale antistante devono essere affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza. Deve, comunque, essere presente un contenitore per lo scarico armi, al fine di poter effettuare la verifica di sicurezza.
8. L'autorita' di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U.L.P.S., ha facolta' di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di adottare le prescrizioni ritenute opportune ai fini della tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumita' pubblica.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 5, comma 5-bis, del citato
decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 8, 32 e 47 del
citato Regio decreto n. 773 del 1931:
«Art. 8 - Le autorizzazioni di polizia sono personali:
non possono in alcun modo essere trasmesse ne' dar luogo a
rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente
preveduti dalla legge.
Nei casi in cui e' consentita la rappresentanza
nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il
rappresentante deve possedere i requisiti necessari per
conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione
dell'autorita' di pubblica sicurezza che ha conceduta
l'autorizzazione.».
«Art. 32 - Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non
possono essere concedute a chi non puo' validamente
obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali
indicati nelle licenze stesse.
Puo' essere consentito di condurre la fabbrica, il
deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di
rappresentante.
La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o
antiche e' permanente. Debbono tuttavia essere denunciati
al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o
del luogo del deposito. Il contravventore e' punito con
l'ammenda fino a euro 516 (lire 1.000.000).».
«Art. 47 - Senza licenza del Prefetto e' vietato
fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare
polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da
quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi
artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze
atte alla composizione o fabbricazione di prodotti
esplodenti.
E' vietato altresi', senza licenza del Prefetto, tenere
in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a
base di nitrocellulosa o nitroglicerina.».
- Per il testo dell'art. 38 del citato Regio decreto n.
773 del 1931, si veda nelle note all'art. 6.
 
Art. 8

Imbarco e sbarco delle armi nei porti degli Stati confinanti con le
aree a rischio pirateria

1. Con la medesima autorizzazione di cui all'articolo 6 del presente decreto, l'armatore o un suo rappresentante puo' essere autorizzato ad imbarcare e sbarcare le armi direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria individuate dal decreto Ministro della difesa, nel rispetto della legislazione vigente negli Stati stessi.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, l'armatore deve produrre istanza - a seconda della tipologia di armi che intende utilizzare - al Prefetto o al Questore della provincia in cui ha sede la societa' di armamento, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. L'istanza deve contenere anche il numero e la tipologia delle armi, i relativi numeri di matricola, le date ed i luoghi di imbarco e sbarco delle armi, nonche' la documentazione, ove prevista dallo Stato, attestante la consegna delle armi nello Stato ove le stesse vengono sbarcate.
 
Art. 9
Rapporti tra il Comandante della nave e le guardie giurate

1. I servizi di cui all'articolo 2, comma 1, sono svolti sotto la direzione del Comandante della nave, in relazione a quanto previsto dalle direttive vigenti in materia e, in particolare, dagli articoli 8, 186, 187, 295, 297 e 302 del Codice della navigazione.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 8, 186, 187, 295,
297 e 302 del citato Regio decreto n. 327 del 1942:
«Art. 8 (Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del
comandante). - I poteri, i doveri e le attribuzioni del
comandante della nave o dell'aeromobile sono regolati dalla
legge nazionale della nave o dell'aeromobile.».
«Art. 186 (Autorita' del comandante). - Tutte le
persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorita'
del comandante della nave.».
«Art. 187 (Disciplina di bordo). - I componenti
dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e
uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la
disciplina di bordo.
Contro i provvedimenti del comandante della nave che
concernono l'esercizio della loro attivita', i componenti
dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante
del porto o all'autorita' consolare; il comandante della
nave non puo' impedire che chi intende proporre reclamo si
presenti alle predette autorita', salvo che urgenti
esigenze del servizio richiedano la presenza del componente
dell'equipaggio a bordo.
Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi
addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in
navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite
da leggi e regolamenti speciali.».
«Art. 295 (Direzione nautica, rappresentanza e poteri
legali).- Al comandante della nave, in modo esclusivo,
spetta la direzione della manovra e della navigazione.
Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti di
tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita
i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.».
«Art. 297 (Doveri del comandante prima della partenza).
- Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la
visita nei modi previsti dal presente codice, deve di
persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da
intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresi'
accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e
stivata.».
«Art. 302 (Provvedimenti per la salvezza della
spedizione). - Se nel corso del viaggio si verificano
eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante
deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi
che sono a sua immediata disposizione o che egli puo'
procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo
l'assistenza di altre navi.
Se a tal fine e' necessario procurarsi denaro, il
comandante deve provvedere ai sensi dell'articolo 307.
Se e' necessario sacrificare o danneggiare parti della
nave o del carico, egli deve, per quanto e' possibile,
procedere cominciando dalle cose di minor valore e da
quelle per cui piu' utile si appalesa il sacrificio e meno
indispensabile la conservazione.».
 
Art. 10
Comunicazione con le autorita' estere e nazionali

1. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono tenuti all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni e ad ogni altro adempimento, inclusi quelli relativi alle armi da imbarcare e sbarcare a bordo della nave, richieste dagli Stati nei quali le guardie si imbarcano e/o sbarcano, nonche' quelli nelle cui acque interne la nave programmi di passare, affinche' il transito e l'eventuale sosta siano conformi alla legislazione locale.
2. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono comunque tenuti all'invio con congruo anticipo alle autorita' competenti degli Stati nelle cui acque interne la nave programmi di passare di una comunicazione nella quale siano indicati:
il quantitativo e la tipologia delle armi imbarcate ai sensi del presente decreto;
la rotta prevista nelle acque interne dello Stato.
3. Copia delle comunicazioni inviate andra' custodita, presso la sede dell'armatore, con le modalita' previste per la tenuta e conservazione dei Libri di bordo.
4. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono altresi' tenuti a comunicare al Comando in capo della squadra navale della Marina Militare (CINCNAV), al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, al Ministero degli affari esteri - Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA), nonche' all'autorita' diplomatico-consolare territorialmente competente, con congruo anticipo, i movimenti previsti negli spazi marittimi individuati dal decreto Ministro della difesa, comprese le direttrici di transito e i porti di sosta, nonche' il numero di armi, con le relative descrizioni, e di guardie giurate imbarcate, la loro nazionalita' e ogni altro elemento utile, al fine di consentire una piena conoscenza del traffico nazionale nell'area.
 
Art. 11
Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 28 dicembre 2012

Il Ministro dell'interno
Cancellieri
Il Ministro della difesa
Di Paola
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Passera

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2013 Interno, registro n. 1, foglio n. 157
 
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