Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2013 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 14 marzo 2013
Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso la Repubblica orientale dell'Uruguay. (Delibera n. 122).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un paese non appartenente all'Unione europea qualora il paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;
Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea puo' constatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle liberta' fondamentali della persona;
Vista la decisione della Commissione europea del 21 agosto 2012, n. 2012/484/UE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 227/11 del 23 agosto 2012), con la quale si e' ritenuto che la Repubblica orientale dell'Uruguay garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;
Visto, in particolare, il considerando (12), e il richiamo ivi contenuto ai chiarimenti, forniti dalle autorita' uruguayane competenti per la protezione dei dati, relativi all'interpretazione del diritto della Repubblica orientale dell'Uruguay e alle garanzie rese dalle autorita' in ordine all'applicazione della legislazione in materia di protezione dei dati conformemente a tale interpretazione; cio', in particolare, con riguardo all'applicazione di tale normativa anche alle leggi speciali che istituiscono e disciplinano specifiche banche dati, con riferimento a questioni che non sono regolate da dette leggi speciali (considerando (8) e (11);
Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art. 25, paragrafo 6 della direttiva;
Visto l'art. 44, comma 1, lettera b) del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), secondo il quale il trasferimento dei dati personali diretto verso paesi non appartenenti all'Unione europea puo' avvenire quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato individuate con le decisioni della Commissione previste dagli artt. 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE;
Considerata l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione della decisione della Commissione in conformita' al citato art. 44, comma 1, lettera b);
Ritenuto che le norme vigenti nella Repubblica orientale dell'Uruguay relative alla protezione dei dati personali, in base alla valutazione svolta dalla Commissione europea, prevedono garanzie per i diritti dell'interessato che, in conformita' al diritto comunitario, vanno ritenute adeguate ai sensi del citato art. 44, comma 1, lettera b);
Visto l'art. 2 della decisione in tema di controlli e provvedimenti delle autorita' di garanzia degli Stati membri sulla liceita' e correttezza dei trasferimenti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile;
Ritenuta la necessita' di assicurare ulteriore pubblicita' alla predetta decisione della Commissione europea disponendo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;
Vista la documentazione d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

Tutto cio' premesso il garante:

1. Fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso la Repubblica orientale dell'Uruguay, con effetto dal termine previsto dall'art. 5 della decisione della Commissione europea del 21 agosto 2012 n. 2012/484/UE e in conformita' alla decisione medesima.
2. Si riserva, in conformita' alla normativa comunitaria, al Codice in materia di protezione dei dati personali e all'art. 2 della decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceita' e correttezza dei trasferimenti di dati e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento.
3. Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2013

Il presidente
Soro
Il relatore
Iannini
Il segretario generale
Busia

 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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