Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2013 (vai al sommario)
UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
DECRETO RETTORALE 27 marzo 2013
Approvazione del nuovo statuto.


IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma, approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 1992) e successivamente modificato con decreto presidenziale del 22 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 1998), con decreto del rettore dell'8 febbraio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2001), con decreto del rettore del 16 marzo 2007 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2007);
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 2, ove applicabile, che prevede tra l'altro la modifica degli statuti delle universita' in materia organizzazione e di organi di governo di ateneo;
Visto la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma del 28 novembre 2012 con la quale e' stato approvato il testo revisionato dello Statuto dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma;
Vista la nota rettorale del 20 dicembre 2012 n. 1562 con la quale il suddetto Statuto e' stato inviato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
Vista la nota del 26 febbraio 2013 n. 4342 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha formulato alcune osservazioni e richieste di modifica rispetto al testo trasmesso;
Vista la delibera del Senato accademico dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma del 13 marzo 2013 con la quale si esprime il parere favorevole al testo definitivo del nuovo Statuto;
Visto la delibera del Comitato esecutivo dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma del 27 marzo 2013 con la quale si approva il testo definitivo del nuovo Statuto;
Ritenuto di emanare il nuovo Statuto dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma;

Decreta:

E' emanato lo Statuto dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma, che e' allegato al presente decreto come parte integrante.
Lo Statuto emanato con il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 marzo 2013

Il rettore: Lorenzelli
 
Allegato

STATUTO DELL'UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA (CBM)
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1.
Carattere e finalita'

1. L'Universita' Campus Bio-Medico di Roma (CBM) e' disciplinata dal presente Statuto approvato con D.M. del 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'Universita' CBM ha personalita' giuridica e gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, secondo i principi costituzionali, le norme del presente Statuto e, in quanto applicabile, la normativa vigente in materia.
3. L'Universita' CBM promuove strutture tra di loro integrate di insegnamento universitario, di ricerca scientifica e di assistenza medico sanitaria, che siano rispondenti alla eccellente dignita' della persona umana, al suo diritto alla vita e alla salute.
4. Al fine di una tutela delle finalita' dell'Universita' CBM di Roma, sancite nel presente Statuto, l'Universita' adotta un Codice Etico che, in linea con i principi di lealta' e onesta' di comportamento, e' volto a regolare attraverso norme comportamentali l'attivita' istituzionale.
5. Il perseguimento dei fini istituzionali dell'Universita' CBM e' garantito dall'Associazione Campus Bio-Medico e dalla CBM S.p.A. che sono gli Enti promotori, e che assicurano la dotazione iniziale e contribuiscono al mantenimento dell'Ateneo.
6. Al funzionamento e allo sviluppo dell'Universita' CBM sono altresi' destinate le tasse, i contributi e i contributi speciali versati dagli studenti, nonche' ogni altra acquisizione per contribuzioni, sovvenzioni, donazioni, eredita' e lasciti.
7. L'Universita' CBM puo' stipulare convenzioni o concludere accordi con altre universita', con amministrazioni dello Stato e dell'Unione Europea, con enti pubblici e privati, italiani ed esteri, e con organismi internazionali, per ogni forma di cooperazione e comunque per lo svolgimento di attivita' di comune interesse.
8. L'Universita' CBM puo' costituire o puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per la promozione, la realizzazione e lo sviluppo della ricerca, della didattica e per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
9. L'Universita' CBM non persegue fini di lucro.

Art. 2.
Obiettivi formativi

1. Scopo dell'Universita' CBM e' la formazione professionale ed umana degli studenti, nonche' l'elevazione e la diffusione della cultura accademica nei settori di sua competenza, al servizio della societa'.
2. L'Universita' CBM si propone di dare agli studenti una profonda formazione che consenta una completa preparazione di alto livello conseguito attraverso l'integrazione nel corpo docente di esperti e ricercatori appartenenti anche ad altre Universita', anche non italiane, con le quali si realizzeranno corsi integrati di studio, rapporti di collaborazione, cicli di lezioni, tele-conferenze e seminari specializzati a dimensione europea ed internazionale.
3. L'Universita' CBM e' un luogo d'insegnamento, di ricerca, di studio, d'incontro e di proficua convivenza accademica tra docenti e studenti.
4. L'Universita' CBM promuove il senso della solidarieta', che impegna a porre prestigio professionale e autorevolezza al servizio del bene comune.
5. Il rispetto della liberta', con l'assunzione della conseguente responsabilita' personale, e' uno dei principi cui si ispira l'attivita' accademica dell'Ateneo. Tale principio presiede le relazioni tra le varie componenti della comunita' accademica.

Art. 3.
Strutture e Sedi

1. L'Universita' CBM ha sede in Roma e puo' istituire sedi secondarie in altre citta' italiane ed europee.
2. L'Universita' CBM realizza i suoi fini istituzionali attraverso le proprie strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria, nonche' attraverso le proprie strutture amministrative.
3. L'Universita' CBM programma e organizza l'attivita' delle proprie strutture secondo criteri di efficacia e di efficienza.

Art. 4.
Titoli di Studio e altre Attivita' Istituzionali

1. L'Universita' CBM rilascia titoli di studio con valore legale previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria nonche' certificazioni e attestati riguardanti la frequenza e la partecipazione a master, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento e di alta formazione, ai sensi della normativa vigente nazionale e comunitaria.
2. L'Universita' CBM puo' altresi' attivare iniziative di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento in ambito culturale, scientifico, tecnico professionale anche mediante appositi contratti e convenzioni.

Art. 5.
Diritto allo Studio

L'Universita' CBM, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la piena realizzazione del diritto allo studio in tutte le sue forme. Essa puo' svolgere servizi e interventi per il diritto allo studio sulla base di accordi e convenzioni con la Regione Lazio e altri enti territoriali, anche mediante assunzione di servizi in gestione diretta.

TITOLO II
Governo dell'Universita'
Art. 6.
Organi Istituzionali

Gli organi dell'Universita' CBM sono:
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Comitato Esecutivo;
• il Presidente;
• il Rettore;
• il Senato Accademico;
• il Nucleo di Valutazione;
• il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7.
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:
a) il Rettore;
b) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
c) cinque rappresentanti dell'Associazione Campus Bio-Medico;
d) cinque rappresentanti della CBM S.p.A.;
e) il Direttore Generale dell'Universita' CBM;
f) il Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.
Tra i membri di cui alle lettere c) e d), il Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti promotori, elegge il Presidente dell'Universita' CBM, ai sensi della lettera a) del punto 2 dell'art. 8.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
3. In caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato precedente.
4. Il Consiglio di Amministrazione decade in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri.
5. Il Consiglio di Amministrazione s'intende regolarmente costituito quando il numero dei presenti non sia inferiore alla meta' dei membri in carica; per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
6. Le riunioni si potranno svolgere anche per audio/video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente e in tempo reale durante la trattazione degli argomenti, nonche' di ricevere, trasmettere o visionare documenti; il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove e' stato convocato.
7. La funzione di Segretario con compito di redigere il verbale spetta al Direttore Generale dell'Universita' CBM, se presente nel luogo ove si svolge la riunione, altrimenti al componente designato dal Consiglio.

Art. 8.
Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il governo dell'Universita' CBM, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi istituzionali.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
a) elegge, su proposta degli Enti promotori, il Presidente tra i membri di cui alle lettere c) e d) del punto 1 dell'art. 7;
b) puo' nominare, su proposta degli Enti promotori, sentito il Presidente, un Vice-Presidente tra i membri di cui alle lettere c) e d) del punto 1 dell'art. 7, definendone le deleghe;
c) definisce e approva le strategie dell'Universita' CBM;
d) determina, sentito il Senato Accademico, l'indirizzo generale e i piani organizzativi e di sviluppo dell'Universita' per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 ed assume i provvedimenti conseguenti;
e) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, ivi compresi quelli del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico;
f) nomina il Rettore;
g) puo' nominare, tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Universita' CBM, sentito il Rettore, un Prorettore alla Formazione Universitaria e un Prorettore alla Ricerca, di cui uno puo' essere nominato Prorettore Vicario, sostituendo il Rettore in caso di impedimento o di assenza, ad eccezione della carica di Consigliere;
h) nomina, su proposta degli Enti promotori, il Direttore Generale dell'Universita' CBM;
i) nomina, su proposta degli Enti promotori, il Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico;
j) puo' nominare, su proposta del Presidente, un Segretario Generale, specificandone compiti ed attribuzioni;
k) nomina, su proposta degli Enti promotori, il Collegio dei Revisori dei Conti;
l) nomina, sentito il Senato Accademico, il Nucleo di Valutazione di Ateneo;
m) nomina, sentito il Senato Accademico, il Collegio di Disciplina, designandone il Presidente; infligge le sanzioni disciplinari ovvero dispone l'archiviazione dei procedimenti nei confronti del personale docente, sulla base del parere vincolante del Collegio di Disciplina;
n) nomina, sentito il Rettore, i Presidi e le Giunte di Facolta' Dipartimentali;
o) puo' nominare, su proposta delle Giunte di Facolta' Dipartimentali, i Coordinatori delle attivita' di tutorato;
p) nomina, sentito il Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e d'intesa con gli Enti Promotori, la Direzione del Policlinico;
q) delibera, a maggioranza dei propri componenti, sentito il Senato Accademico per le materie di sua competenza, previo nulla-osta degli Enti promotori, lo Statuto e le relative modifiche;
r) approva il Codice Etico dell'Universita' CBM e le successive modifiche;
s) adotta, sentito il Senato Accademico e la Direzione del Policlinico per le materie di spettanza, i Regolamenti dell'Universita' concernenti in particolare:
- il funzionamento generale delle strutture didattiche e di ricerca e del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico;
- l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
- la disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento economico del personale;
t) delibera, sentito il Senato Accademico, circa l'istituzione e l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca e dei relativi corsi di laurea, di specializzazione e di dottorato;
u) delibera, su proposta del Senato Accademico, gli organici dei professori e dei ricercatori universitari nonche' le relative modalita' di copertura e di nomina;
v) delibera, su proposta del Senato Accademico, sul conferimento degli incarichi, affidamenti, supplenze e contratti d'insegnamento e di tutorato;
w) delibera, sentito il Senato Accademico, sull'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;
x) delibera, sentito il Senato Accademico, sull'assegnazione di borse di studio e di perfezionamento per laureati finanziate anche con contributi di enti terzi;
y) determina, sentito il Senato Accademico, il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e fissa le relative modalita';
z) stabilisce, sentito il Senato Accademico, l'entita' delle tasse universitarie, dei contributi e dei contributi speciali a carico degli studenti e le norme per la concessione di eventuali esoneri, sussidi e premi di studio;
aa) approva la programmazione e l'indirizzo, nonche' le modalita' organizzative e gestionali del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico;
bb) puo' istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti consultivi o operativi delegati dal Consiglio stesso; le norme relative al funzionamento ed alla composizione delle commissioni sono disposte nella delibera istitutiva.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri Organi.

Art. 9.
Comitato Esecutivo

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno un Comitato Esecutivo formato al massimo da sette membri, composto dal Presidente, dal Vice-Presidente se nominato, dal Rettore, dal Direttore Generale dell'Universita' CBM, dal Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma e da altri Consiglieri, scelti tra quelli di cui alle lettere c) e d) del punto 1 dell'art. 7.
2. Al Comitato Esecutivo competono l'adozione di tutti i provvedimenti urgenti e le attribuzioni appositamente demandate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10.
Presidente

1. Il Presidente dell'Universita' CBM:
a) ha la legale rappresentanza dell'Universita' CBM verso i terzi ed in giudizio;
b) rappresenta l'Universita' CBM nei rapporti istituzionali;
c) vigila sul buon andamento e sul clima dell'Universita', nonche' sul funzionamento dei suoi Organi;
d) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
e) verifica l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente, puo' delegare parte delle funzioni del Presidente al Vice-Presidente, se nominato.
3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice-Presidente, se nominato, altrimenti dal Consigliere piu' anziano per carica e, in caso di parita', per eta', tra i membri di cui alle lettere c) e d) del punto 1 dell'art. 7.

Art. 11.
Rettore

1. Il Rettore e' nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i professori di prima fascia a tempo pieno; dura in carica un triennio accademico e puo' essere riconfermato una sola volta. Mentre svolge l'incarico di Rettore fa parte del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
2. Il Rettore:
a) sovrintende all'attivita' didattica e scientifica e cura l'osservanza delle relative disposizioni;
b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni di sua competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
c) riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sul funzionamento didattico e scientifico dell'Universita';
d) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie ufficiali e nel conferimento dei titoli accademici;
e) convoca e presiede il Senato Accademico;
f) ha la rappresentanza scientifica della comunita' accademica nei contesti nazionali e internazionali, con facolta' di stipulare gli accordi relativi, salvaguardando la competenza del Direttore Generale dell'Universita' in presenza di impegni economici;
g) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti;
h) censura il comportamento di professori e ricercatori e, per le infrazioni piu' gravi della censura, avvia il procedimento disciplinare a loro carico con motivata proposta al Collegio di Disciplina;
i) puo' conferire a professori di ruolo dell'Universita' la delega per particolari questioni;
j) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente Statuto e dalle leggi sull'istruzione universitaria in quanto applicabili, salva la competenza degli altri Organi statutari.
3. Sentito il Rettore, il Consiglio di Amministrazione puo' nominare tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Universita' CBM, un Prorettore alla Formazione Universitaria e un Prorettore alla Ricerca, di cui uno puo' essere nominato Prorettore Vicario, sostituendo il Rettore in caso di impedimento o di assenza, ad eccezione della carica di Consigliere. I Prorettori durano in carica fino alla conclusione del triennio accademico del mandato del Rettore e possono essere riconfermati, ai sensi della lettera g) del punto 2 dell'art. 8 del presente Statuto.

Art. 12.
Senato Accademico

1. Il Senato Accademico e' composto:
a) dal Rettore, che lo presiede;
b) dal Prorettore alla Formazione Universitaria, se nominato;
c) dal Prorettore alla Ricerca, se nominato;
d) dai Presidi delle Facolta' dipartimentali attivate e in caso di impedimento dai Vice-Presidi;
e) dal Direttore Generale dell'Universita' CBM, con voto consultivo.
2. Il Regolamento Generale di Ateneo determina le materie per le quali partecipa al Senato Accademico, con diritto di voto, il Presidente del Consiglio degli Studenti.
3. Il Direttore Generale dell'Universita' CBM o altro Dirigente Amministrativo a cio' delegato, esercita le funzioni di segretario verbalizzante della seduta.
4. L'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico e' comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, ove per la trattazione di particolari questioni lo ritenga opportuno, puo' intervenire personalmente alla seduta o farvi intervenire un suo delegato.
5. Nel rispetto delle finalita' istituzionali dell'Universita' CBM, il Senato Accademico e' organo di impulso e di coordinamento delle attivita' didattiche e scientifiche, esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo; in particolare formula pareri e proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine a:
a) gli indirizzi generali e i piani di sviluppo dell'Universita' CBM;
b) la nomina del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
c) la nomina del Collegio di Disciplina;
d) l'approvazione e le modifiche dei Regolamenti di Ateneo;
e) le modifiche Statutarie;
f) l'istituzione e l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca e dei relativi corsi di studio;
g) la valutazione della conformita' agli indirizzi generali delle attivita' svolte dalle strutture didattiche e di ricerca;
h) gli organici dei professori e dei ricercatori universitari;
i) il conferimento degli incarichi, affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento e di tutorato;
j) l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti e enti anche non italiani;
k) l'assegnazione di borse di studio e di perfezionamento per laureati finanziate anche con contributi di enti terzi;
l) il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e le relative modalita';
m) l'entita' delle tasse universitarie, dei contributi e dei contributi speciali a carico degli studenti e le norme per la concessione di eventuali esoneri, sussidi e premi di studio.

Art. 13.
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
2. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti promotori, e durano in carica tre anni.

Art. 14.
Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. Ferma l'autonomia e la liberta' della ricerca e della didattica, fatta salva la competenza che in tema di valutazione scientifica e didattica spetta ai Dipartimenti, e' costituito apposito Nucleo di Valutazione di Ateneo per la valutazione scientifica e didattica, composto ed operante secondo le modalita' contenute nel Regolamento Generale d'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente e in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Universita' e la Ricerca (ANVUR).
2. Sentito il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione nomina il Nucleo di Valutazione, designandone il Presidente.
3. Il Nucleo di Valutazione e' composto da soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'Universita', il cui curriculum e' reso pubblico nel sito internet dell'Universita' CBM.
4. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni accademici ed e' composto da cinque membri rinominabili.

Art. 15.
Direttore Generale dell'Universita' CBM

1. Il Direttore Generale dell'Universita' CBM e' nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti promotori; dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
2. Il Direttore Generale dell'Universita' CBM esercita le funzioni previste dall'ordinamento universitario, dalla legge e dal presente Statuto.
3. Ha un ruolo tecnico-giuridico nelle determinazioni degli organi di governo, negli atti e nei provvedimenti dell'Amministrazione Generale; e' responsabile del funzionamento dell'Amministrazione Generale dell'Universita' CBM, compresa l'Amministrazione del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico; sovrintende, verifica e coordina le attivita' dell'Amministrazione Generale e ne risponde nei confronti degli organi di governo.
4. Definisce e assicura i flussi informativi che garantiscano al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo la piena conoscenza della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita' CBM.
5. E' responsabile della gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
6. Per quanto di sua competenza, coadiuva il Rettore nella gestione e nello sviluppo delle attivita' didattiche e scientifiche dell'Ateneo.

Art. 16.
Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

1. Il Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e' nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti Promotori; dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
2. E' responsabile della gestione e dell'organizzazione del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e del personale ad esso afferente, incluso il personale universitario, per tutto quanto riguarda l'attivita' clinico-assistenziale.
3. L'affidamento e la revoca degli incarichi assistenziali al personale docente e non docente richiede il parere vincolante del Direttore Generale del Policlinico, che sintetizza la valutazione di tutta la Direzione del Policlinico. Per assicurare l'armonica integrazione tra attivita' didattiche, di ricerca e di assistenza sanitaria, nonche' la loro sostenibilita' economica, vengono disciplinate, con appositi atti regolamentari, le modalita' di interazione tra la Direzione del Policlinico e gli organi accademici.
4. Esercita le relative funzioni manageriali nel rispetto delle direttive di programmazione e indirizzo del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e dei principi organizzativi e funzionali da essi dettati.
5. E' coadiuvato, nelle sue funzioni, dalla Direzione del Policlinico, nominata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della lettera p) del punto 2 dell'art. 8.
Si avvale dell'Amministrazione Generale dell'Universita' CBM, coordinandosi con il Direttore Generale dell'Universita' CBM.
6. Definisce e assicura i flussi informativi che garantiscano al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo la piena conoscenza delle attivita' del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

TITOLO III
Strutture didattiche, di ricerca e di assistenza sanitaria
Art. 17.
Strutture didattiche e di ricerca

1. L'attivita' didattica e di ricerca e' svolta nell'Universita' CBM nelle strutture indicate e disciplinate nei Regolamenti di Ateneo.
2. Sono strutture dell'Universita' CBM per la didattica e la ricerca:
a) le Facolta' Dipartimentali;
b) il Centro Integrato di Ricerca;
c) le Scuole;
d) gli Istituti.

Art. 18.
Facolta' Dipartimentali

1. Alle Facolta' Dipartimentali sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
2. Le Facolta' Dipartimentali sono costituite tenendo conto dell'omogeneita' e/o dell'affinita' dei propri corsi di studio.
3. Alle singole Facolta' Dipartimentali afferisce il personale docente che opera in aree scientifiche disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi di ricerca.
4. Ai fini dell'immissione nei ruoli dell'Universita', il personale docente e' incardinato nella Facolta' dipartimentale per la quale e' stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altra Facolta' dipartimentale e' autorizzato dal Senato Accademico, su richiesta del singolo docente.
5. Le Facolta' Dipartimentali sono articolate nel Consiglio di Facolta' Dipartimentale e nella Giunta di Facolta' Dipartimentale. Il funzionamento delle Facolta' Dipartimentali e' disciplinato nel Regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 19.
Presidi delle Facolta' Dipartimentali

1. I Presidi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Rettore, scegliendoli tra i professori di prima fascia a tempo pieno delle rispettive Facolta' Dipartimentali, ai sensi della lettera n) del punto 2 dell'art. 8 del presente Statuto.
2. I Presidi durano in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati.
3. I Presidi rappresentano la Facolta' Dipartimentale negli atti accademici propri, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attivita' didattiche, le attivita' scientifiche e i servizi che fanno capo alla Facolta' Dipartimentale.
4. I Presidi esprimono il parere al Consiglio di Amministrazione per la nomina del Vice-Preside, scegliendolo tra i professori a tempo pieno della Facolta' Dipartimentale medesima.

Art. 20.
Consigli di Facolta' Dipartimentali

1. I Consigli di Facolta' Dipartimentali sono composti dal Preside che lo presiede e da tutti i professori di prima e seconda fascia e da una rappresentanza dei ricercatori eletta secondo le modalita' previste nel Regolamento Generale d'Ateneo.
Possono partecipare ai Consigli di Facolta' Dipartimentali, con voto consultivo, i titolari di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo.
Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, vengono invitati alle adunanze del Consiglio di Facolta' Dipartimentale, con diritto di parola e di proposta, i rappresentanti degli studenti dei corsi di studio afferenti alla Facolta' Dipartimentale. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validita' della seduta e delle deliberazioni.
2. I Consigli di Facolta' Dipartimentali:
a) curano la programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche nonche' la verifica del loro svolgimento e la valutazione dei risultati;
b) organizzano la didattica e, d'intesa con il Centro Integrato di Ricerca, le attivita' di ricerca della Facolta' Dipartimentale;
c) verificano l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del personale docente;
d) propongono al Senato Accademico l'assegnazione dei posti di ruolo per la Facolta' Dipartimentale;
e) approvano le proposte di bando per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento, predisposti dalle Giunte di Facolta' Dipartimentali.

Art. 21.
Giunte di Facolta' Dipartimentali

1. Le Giunte di Facolta' Dipartimentali sono nominate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della lettera n) del punto 2 dell'art. 8 del presente Statuto.
I componenti sono scelti tra i professori a tempo pieno della Facolta' Dipartimentale, durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili.
Le Giunte di Facolta' Dipartimentali sono composte da:
• il Preside, che presiede e convoca le sedute;
• il Vice-Preside, chiamato a sostituire il Preside in caso di impedimento o di assenza;
• il Coordinatore degli Studi;
• il Coordinatore della Ricerca.
2. Le Giunte di Facolta' Dipartimentali:
a) predispongono e aggiornano l'offerta formativa dei diversi corsi di studio secondo le norme vigenti e le indicazioni degli Organi di Governo dell'Universita';
b) sulla base di valutazione comparativa tra i candidati, propongono al Senato Accademico il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento previsti nei bandi;
c) approvano i piani di studio;
d) propongono al Senato Accademico la nomina dei Delegati di Corso di Studio, che rispondono alle Giunte di Facolta' Dipartimentali;
e) danno pareri al Senato Accademico sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalita';
f) approvano e propongono agli organi superiori la stipula di contratti e convenzioni per il finanziamento delle attivita' di ricerca delle Facolta' Dipartimentali da parte di soggetti pubblici e privati;
g) su proposta del Preside o su mandato del Consiglio di Facolta' Dipartimentale curano ogni altra questione rilevante per il funzionamento della Facolta' Dipartimentale.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle Giunte di Facolta' Dipartimentali, puo' nominare uno o piu' coordinatori del Tutorato.

Art. 22.
Centro Integrato di Ricerca

1. Il Centro Integrato di Ricerca (CIR) e' la struttura di riferimento interfacolta' dipartimentale per la promozione ed il sostegno delle attivita' di ricerca e delle collaborazioni scientifiche, nonche' per la gestione amministrativo-finanziaria a servizio dei programmi di ricerca delle Facolta' Dipartimentali.
2. La Direzione del CIR e' affidata al Rettore o al Prorettore alla ricerca se nominato. Il funzionamento, l'organizzazione e la composizione delle strutture di governo del CIR sono stabiliti nel Regolamento Generale d'Ateneo.
3. Il CIR assicura la corretta gestione dei fondi per le attivita' di ricerca, per le pubblicazioni e per le collaborazioni scientifiche.
4. Nell'ambito del CIR possono essere costituiti e finanziati Unita', Gruppi e Programmi di ricerca aperti alla partecipazione di studiosi e di ricercatori di altre istituzioni universitarie, di ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali.

Art. 23.
Scuole

1. Le Scuole sono strutture per la formazione post lauream, l'alta formazione e la specializzazione.
2. L'attivazione o la disattivazione delle Scuole sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.
3. L'organizzazione e il funzionamento delle Scuole sono disciplinati dalla legislazione comunitaria e nazionale vigente, dai Regolamenti di Ateneo e dai relativi Regolamenti delle Scuole approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

Art. 24.
Istituti

1. Gli Istituti sono strutture interfacolta' dipartimentali, istituite dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, delegate a orientare, coordinare e promuovere, fatte salve le competenze delle Facolta' Dipartimentali, le attivita' didattiche e di ricerca svolte dal personale docente afferente alle Facolta' Dipartimentali, in determinati settori scientifico-disciplinari identificati come strategici per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Universita'.
2. L'attivazione o la disattivazione degli Istituti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.
3. Il Direttore d'Istituto riferisce al Rettore. L'organizzazione e il funzionamento degli Istituti sono disciplinati dai Regolamenti di Ateneo e dai relativi Regolamenti degli Istituti approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

Art. 25.
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

1. Il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico costituisce parte integrante dell'Universita' CBM e le sue attivita' sono strettamente collegate a quelle della Facolta' di Medicina e chirurgia. Il Policlinico universitario, con le strutture ad esso afferenti, e' un ospedale a rilievo nazionale e di alta specializzazione, ai sensi delle leggi vigenti.
2. Il Policlinico Universitario e' organizzato e gestito in analogia ai principi delle norme vigenti, tenuto conto dei fini istituzionali, nonche' da quanto stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il Policlinico Universitario e' una gestione speciale dell'Universita' CBM soggetto al governo del Consiglio di Amministrazione tramite le direttive indicate al Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Ha un proprio distinto bilancio, consolidato al bilancio generale dell'Universita' CBM, e redatto secondo i criteri generali fissati dal Consiglio di Amministrazione, in armonia con le norme di legge e con quanto previsto nei protocolli d'intesa con la Regione Lazio ed eventualmente con altre Regioni.
4. La composizione e il funzionamento della Direzione del Policlinico e la gestione dello stesso sono disciplinati dal Regolamento del Policlinico.

TITOLO IV
Professori e ricercatori - Personale non docente - Studenti
Art. 26.
Professori e Ricercatori

1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di prima e seconda fascia, da ricercatori e da professori a contratto.
2. La dotazione organica dei professori universitari e dei ricercatori e' fissata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico nel rispetto delle norme vigenti.
3. Ai professori ed ai ricercatori si applicano le norme vigenti in materia di stato giuridico e di trattamento economico, in armonia con i principi sanciti dal presente Statuto e tenuto conto della natura dell'Universita' CBM.
4. Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina della loro attivita' sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento.

Art. 27.
Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di disciplina e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico del personale docente e a esprimere in merito un parere conclusivo.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, nomina i componenti del Collegio di Disciplina, designandone il Presidente.
Il Collegio dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della vigente normativa in materia.
4. Il Collegio di disciplina e' composto da tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato. I componenti devono essere in regime di tempo pieno. Il Presidente e' designato tra i tre professori ordinari.
5. Il Collegio di disciplina e' unico, articolato in tre sezioni. La prima sezione opera nei confronti dei professori ordinari ed e' costituita dal Presidente e da due professori ordinari. La seconda sezione opera nei confronti dei professori associati ed e' costituita dal Presidente e da due professori associati. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed e' costituita dal Presidente e da due ricercatori. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a categorie diverse, il collegio opera a sezioni congiunte, in ragione delle categorie interessate.
6. Il Rettore, venuto a conoscenza di un fatto che puo' dar luogo ad una sanzione disciplinare piu' grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da' l'avvio del procedimento e trasmette gli atti al Collegio. Per i fatti che possono dar luogo a una sanzione disciplinare non superiore alla censura il Rettore procede con proprio provvedimento, previo parere del Collegio di Disciplina.
7. Il Collegio, all'esito dell'istruttoria, formula il parere vincolante per il Consiglio di Amministrazione che, e in conformita' al parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione.
8. La partecipazione al Collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.

Art. 28.
Personale non docente

1. La dotazione organica, il rapporto di lavoro e il trattamento economico del personale non docente sono determinati dal Consiglio di Amministrazione e sono disciplinati, nel rispetto della normativa vigente, da apposito regolamento.

Art. 29.
Studenti e tasse

1. Gli studenti partecipano all'organizzazione delle attivita' dell'Universita' CBM attraverso le proprie rappresentanze secondo le modalita' previste dal presente Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare con assiduita' e diligenza i corsi e i seminari, e le relative esercitazioni. La frequenza, la diligenza e il profitto sono accertati dai professori.
3. L'importo delle tasse universitarie e dei contributi e' fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
4. In aggiunta alle predette tasse e contributi, gli studenti sono tenuti a versare contributi speciali il cui importo e' fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
5. L'Universita' CBM puo' avvalersi dell'opera degli studenti attraverso forme di collaborazione con attivita' connesse ai servizi dell'Ateneo.

Art. 30.
Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti eletti, uno per ciascun corso di studio. La perdita dello status di studente presso l'Universita' CBM comporta la decadenza della qualifica di rappresentante.
2. Il Consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli Organi e delle strutture dell'Universita', e funzioni di coordinamento rispetto all'attivita' dei rappresentanti degli studenti.
3. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno il Presidente. Il Presidente e' il rappresentante degli studenti in Senato Accademico.
4. Il Consiglio degli studenti predispone il Regolamento per il proprio funzionamento e lo sottopone, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione.
5. Il Presidente resta in carica due anni accademici ed e' rinnovabile una sola volta.

TITOLO V
Disposizioni comuni, transitorie e finali
Art. 31.
Disposizioni comuni

1. Le fonti normative dell'Universita' CBM sono, oltre alle disposizioni del presente Statuto e, in quanto applicabili, alle norme di legge in materia universitaria, i seguenti Regolamenti:
a) Regolamento Generale di Ateneo;
b) Regolamento Didattico di Ateneo;
c) Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
d) Regolamento del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.
2. Il Consiglio di Amministrazione puo' emanare regolamenti per ulteriori specifiche materie.

Art. 32.
Disposizioni transitorie e finali

1. Qualora l'Universita' CBM dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, il Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti promotori, nomina uno o piu' liquidatori determinandone i poteri. L'eventuale residuo attivo di liquidazione sara' devoluta all'Associazione Campus Bio-Medico.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia - in quanto applicabili - alle disposizioni di legge.
3. La composizione del Consiglio di Amministrazione e degli Organi di Governo rimane invariata sino alla scadenza attuale del mandato.
4. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Decreto Rettorale di emanazione.
 
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