Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 febbraio 2013
Autorizzazioni uniche europee alle procedure semplificate per il regime di importazione


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CE) n. 450 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario;
Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 1192/2008 della Commissione, del 17 novembre 2008, il quale prevede l'istituto dell'autorizzazione unica per la procedura di dichiarazione semplificata e la procedura di domiciliazione di cui all'art. 76, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992;
Vista la decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' europee e il regolamento(CE) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, e successive modifiche, recante l'applicazione della predetta decisione 2007/436/CE/Euratom;
Vista la Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorche' le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles, il 10 marzo 2009 e ratificata con la legge 3 febbraio 2011, n. 7, con la quale si stabilisce che la quota dei diritti doganali destinata allo Stato dove avviene l'operazione di importazione sia ripartita, in parti uguali, tra gli Stati membri coinvolti nella medesima operazione;
Visto l'art. 1, comma 3, della predetta Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, con il quale si stabilisce che le procedure indicate nella medesima Convenzione si applicano anche alle anzidette autorizzazioni uniche;
Visto l'art. 9, comma 3-duodecies, della legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, sono individuate le procedure contabili e fiscali necessarie a dare applicazione all'istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione;
Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il predetto decreto tenuto conto della operativita' della nuova normativa;

Decreta:

Art. 1
Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai soli fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) Convenzione: la convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009 e ratificata con la legge 3 febbraio 2011, n. 7;
b) Autorizzazioni uniche nazionali: le autorizzazioni di cui all'art. 1, paragrafo 13, del Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, rilasciate dall'Agenzia delle Dogane;
c) Operazioni doganali nazionali: le operazioni doganali effettuate nell'ambito delle autorizzazioni uniche nazionali per le quali le merci siano state dichiarate per l'immissione in libera pratica in Italia e presentate presso una dogana di uno Stato membro diverso dall'Italia;
d) Autorizzazioni uniche non nazionali: le autorizzazioni di cui all'art. 1, paragrafo 13, del predetto Regolamento n. 2454/93, rilasciata dall'Amministrazione doganale di uno Stato membro diverso dall'Italia;
e) Operazioni doganali non nazionali: le operazioni doganali effettuate nell'ambito delle autorizzazioni uniche non nazionali per le quali le merci siano state dichiarate per l'immissione in libera pratica in uno Stato membro diverso dall'Italia e presentate presso un Ufficio delle dogane nazionale;
f) Stati membri beneficiari: gli Stati membri dell'Unione europea che ratificano la Convenzione cosi' come previsto dall'art. 7, comma 3, della medesima;
g) IGRUE: l'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
2. Il presente decreto disciplina le modalita' per lo scambio di informazioni e la ripartizione delle spese di riscossione tra gli Stati membri beneficiari ai sensi della Convenzione.
 
Art. 2

Versamento delle spese di riscossione per le operazioni doganali
nazionali

1. In applicazione della Convenzione, gli importi afferenti alle spese di riscossione connesse con operazioni doganali nazionali sono riconosciuti a favore degli Stati membri beneficiari, in misura pari alla percentuale prevista all'art. 4 della medesima Convenzione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia delle Dogane, entro il giorno 20 di ciascun mese solare, rende disponibili all'IGRUE le informazioni, con riferimento alle operazioni doganali nazionali effettuate nel mese solare precedente, concernenti gli importi di cui all'art. 3, paragrafo 1 della Convenzione e necessarie per i successivi riversamenti agli Stati membri beneficiari, indicando, per ciascuno di tali Stati, le somme complessivamente da attribuire.
3. L'IGRUE, sulla base delle indicazioni ricevute dall'Agenzia delle Dogane ai sensi del comma 2, provvede ai conseguenti trasferimenti in favore degli Stati beneficiari dando notifica ai medesimi Stati dell'avvenuta operazione. L'IGRUE provvede, altresi', a comunicare l'avvenuto trasferimento degli importi di cui al presente comma all'Agenzia delle Dogane, con cadenza mensile.
 
Art. 3
Scambio di informazioni per le operazioni doganali non nazionali

1. Per le operazioni doganali non nazionali l'Agenzia delle dogane provvede a comunicare, alle autorita' doganali degli altri Stati membri interessati, le informazioni previste dall'art. 3, paragrafo 2, della Convenzione.
2. L'Agenzia delle Dogane mette a disposizione dell'IGRUE, entro il giorno 20 di ogni mese solare, le informazioni relative alle operazioni doganali non nazionali effettuate nel mese solare precedente e i relativi importi di competenza dello Stato italiano in applicazione della Convenzione.
 
Art. 4
Adempimenti fiscali per le operazioni doganali non nazionali

1. Il documento doganale, emesso dall'autorita' doganale dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'art. 1, paragrafo 13, del Regolamento (CEE) n. 2454/93 per le operazioni doganali non nazionali, viene utilizzato dall'ufficio doganale ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 633/72 e degli altri tributi che e' tenuto a riscuotere in forza di legge.
2. Ai fini dell'adempimento di obblighi o dell'esercizio di diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, il documento doganale di cui al comma 1, svolge le funzioni di bolletta doganale.
 
Art. 5
Disposizioni finali

1. L'Agenzia delle Dogane e l'IGRUE provvedono ad approntare, per quanto di rispettiva competenza, le procedure necessarie a dare attuazione agli adempimenti e allo scambio di informazioni previsti dal presente decreto. Con determinazione dell'Agenzia delle Dogane, di intesa con l'IGRUE, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, saranno attivate le procedure di cui al presente comma.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° febbraio 2013

Il Ministro: Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 236
 
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