Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2013 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERA 22 febbraio 2013
Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti delle regioni sui bilanci di previsione per il 2013 e sui rendiconti per il 2012, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 6/SEZAUT/2013/INPR).


LA CORTE DEI CONTI
nella Sezione delle autonomie

Nell'adunanza del 22 febbraio 2013, presieduta dal Presidente della Corte - Presidente della Sezione delle autonomie Luigi Giampaolino;
(Omissis);
Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Visto in particolare l'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, ai sensi del quale le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni con le modalita' e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;
Uditi i relatori, consiglieri Alfredo Grasselli, Francesco Uccello e Adelisa Corsetti;

Delibera
di approvare l'unito documento e i questionari-relazione, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti presso le regioni sui bilanci di previsione per il 2013 e sui rendiconti delle regioni per il 2012, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.
Le sezioni regionali di controllo possono integrare lo schema di relazione-questionario approvato con la presente deliberazione.
La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cosi' deliberato in Roma, nell'adunanza del 22 febbraio 2013

Il Presidente: Giampaolino
I relatori: Grasselli - Uccello - Corsetti
Depositata in segreteria il 5 marzo 2013
Il dirigente: Recchia
 
Allegato
LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEI REVISORI DEI CONTI DELLE REGIONI SUI
BILANCI DI PREVISIONE PER IL 2013 E SUI RENDICONTI DELLE REGIONI
PER IL 2012, SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 166 E
SEGUENTI, LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RICHIAMATO DALL'ART. 1,
COMMA 3, DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213.

1. Il rafforzamento del sistema dei controlli sulle autonomie territoriali, originato dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, persegue l'obiettivo di garantire il coordinamento della finanza pubblica, nei diversi livelli di Governo.
Con riferimento alle regioni, il disegno di riforma ha inteso rendere piu' incisive le verifiche sulla gestione dei predetti enti, mediante l'estensione agli organi di revisione economico-finanziaria istituiti presso le regioni, delle procedure di cui all'art. 1, comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, gia' collaudate nei confronti degli enti locali e degli enti del servizio sanitario.
In tal senso, il sistema prefigurato dal decreto-legge n. 174/2012, si salda con l'istituzione del Collegio dei revisori presso le regioni prevista, con disposizioni via via piu' stringenti (art. 14, comma 1, lettera e), decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 30, comma 5, legge dall'art. 30, comma 5, legge 12 novembre 2011, n. 183), sino alla disciplina dell'art. 2, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 174/2012, che condiziona l'erogazione dei trasferimenti erariali all'adempimento, tra gli altri, dell'obbligo di istituire l'Organo di revisione.
L'istituzione del Collegio dei revisori presso le regioni e' stata positivamente scrutinata dalla Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2012, n. 198, in quanto consente alla Corte dei conti di svolgere il controllo complessivo della finanza pubblica, a tutela dell'unita' economica della Repubblica, anche nei confronti delle regioni. In attuazione del disposto normativo, la Sezione delle autonomie ha provveduto ad individuare i criteri per l'iscrizione negli appositi elenchi dei candidati a rivestire il ruolo di revisore dei conti presso le regioni (deliberazione n. 3/SEZAUT/2012/INPR).
Il sistema si completa con l'art. 1, comma 3, decreto-legge n. 174/2012, secondo cui «Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalita' e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione».
Il descritto meccanismo introduce per le amministrazioni regionali un sistema di controllo analogo a quello gia' previsto per gli enti locali, stabilendo un «raccordo» fra il Collegio dei revisori dei conti della regione e la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sulla base di apposite Linee guida.
Cio' in coerenza con le esigenze di armonizzazione dei bilanci e di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 1, legge 31 dicembre 2009, n. 196, e al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ma anche con le preesistenti disposizioni che assegnano alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche (art. 3, comma 4, legge 14 gennaio 1994, n. 20), nonche' la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, citta' metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilita' interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 7, comma 7, legge 5 giugno 2003, n. 131). Trattasi delle verifiche sulla sana gestione finanziaria che, nella rinnovata attenzione per gli strumenti di Governo della finanza pubblica, di cui e' espressione il decreto-legge n. 174/2012, si declinano nella tipizzazione dei profili gestionali oggetto di controllo e nel miglioramento, in termini di effettivita', delle verifiche svolte.
In sintesi, trova piu' completa articolazione un sistema di controllo che fonda sull'art. 100, comma 2, Cost., l'attribuzione alla Corte dei conti della tutela della finanza pubblica.
Le linee guida per l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi predispongono strumenti atti ad esaminare specifici profili contabili e di correttezza gestionale, in coerenza con i seguenti ambiti di controllo individuati dalla legge:
- obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno e dal patto per la salute;
- vincoli costituzionali all'indebitamento;
- sostenibilita' dell'indebitamento;
- assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
Ove, all'esito delle prescritte verifiche, le sezioni regionali della Corte dei conti accertino comportamenti contrari alla sana gestione (squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarita' della gestione finanziaria e mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno), sorge l'obbligo, per le amministrazioni interessate «di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita' e a ripristinare gli equilibri di bilancio» (art. 1, comma 7, decreto-legge n. 174/2012). La predetta disposizione assegna alle sezioni regionali di controllo il termine di trenta giorni per la successiva verifica e prevede che «Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, e' preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e' stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria».
Tenuto conto della natura del controllo esterno della Corte dei conti sugli enti territoriali con l'ausilio dei Collegi dei revisori dei conti, che «e' ascrivibile alla categoria del riesame di legalita' e regolarita'» pur assumendo anche «i caratteri propri del controllo sulla gestione in senso stretto» secondo l'avviso espresso dal giudice delle leggi (cfr. C. cost. 7 giugno 2007, n. 179; id., n. 198/2012), le relazioni del Collegio dei revisori si differenziano dagli ulteriori strumenti introdotti dall'art. 1, decreto-legge n. 174/2012; dalla relazione intestata al Presidente della regione (art. 1, comma 3), che riveste natura di documento ricognitivo sulla situazione generale dell'Ente; dai controlli in tema di revisione della spesa previsti dal successivo art. 6, cosi' come dalle altre verifiche introdotte dallo stesso art. 1 al comma 2 (verifica semestrale sulle coperture finanziarie adottate dalle leggi regionali) e al comma 5 (giudizio di parificazione dei rendiconti generali delle regioni).
Tenendo conto della recente introduzione della norma che ha reso obbligatoria l'istituzione dei Collegi dei revisori presso le regioni, nelle more della loro effettiva operativita', i destinatari possono essere individuati nei Responsabili degli uffici bilancio e finanze della regione.
2. L'esame del bilancio di previsione svolto dalle sezioni regionali e' finalizzato ad esprimere un giudizio idoneo a dare conto dell'attitudine del bilancio analizzato a contenere previsioni attendibili, da apprezzare secondo criteri che tengono conto del trend storico, avuto riguardo agli ambiti di controllo individuati dalla legge tra cui, in particolare, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il rispetto del patto di stabilita' interno, la sostenibilita' dell'indebitamento, la sana gestione economico-finanziaria degli enti, nonche' gli effetti sul bilancio dei risultati delle partecipate e degli enti del sistema sanitario regionale.
Il bilancio di previsione puo' essere osservato nel complesso e per singole voci contabili (andamento dei risultati, delle spese, delle entrate, ecc.), ma per verificare la tenuta complessiva del documento e' necessario verificare il loro andamento prendendo in considerazione un arco temporale triennale, poiche' le previsioni si basano solitamente anche su inferenze costruite sulla base dei risultati che le variabili hanno evidenziato nel tempo. A tal fine i dati devono essere richiesti con riferimento ai rendiconti dei due esercizi precedenti e al bilancio di previsione oggetto di controllo.
Inoltre, deve essere considerata la capacita' programmatoria della regione (ad esempio numero delle variazioni al bilancio di previsioni approvate durante l'anno, nonche' attendibilita' delle stime di entrata e di spesa). Sotto questo profilo, costanti crescite del disavanzo richiedono, da parte degli amministratori, una programmazione attenta, come pure attenzione deve essere dedicata ai profili del pareggio di bilancio e all'eventuale utilizzo dell'avanzo presunto, secondo l'indirizzo della Corte costituzionale (cfr. 28 marzo 2012, n. 70).
3. Le relazioni del Collegio dei revisori sui rendiconti delle regioni considerano gli stessi aspetti valutati in sede di preventivo (equilibri di bilancio e rispetto del patto di stabilita'; rispetto dei vincoli e sostenibilita' dell'indebitamento; sana gestione economico-finanziaria degli enti; effetti sul bilancio dei risultati delle partecipate e degli enti del sistema sanitario regionale), nella diversa logica dei risultati conseguiti.
In sede di consuntivo, i controlli effettuati dalle sezioni regionali della Corte si intersecano con le verifiche intestate alla Sezione delle autonomie, a mente dell'art. 3, comma 6, legge n. 20/1994, secondo cui la Corte riferisce, almeno annualmente «al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito»; referto che e' effettuato «anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo» (art. 7, comma 7, legge n. 131/2003).
Le richiamate nuove competenze attribuite alla Corte dei conti dal decreto-legge n. 174/2012 si innestano nello stretto rapporto esistente tra l'attivita' di referto al Parlamento della Sezione delle autonomie e il controllo svolto dalle sezioni regionali.
In un'ottica di coordinamento e di ottimizzazione dei tempi e delle procedure, la richiesta di dati alle regioni da parte della Corte dei conti, ai diversi fini previsti dalla legge, puo' essere coordinata e inserita all'interno delle procedure gia' attivate.
Al riguardo, la sezione «Dati contabili», di estremo rilievo nell'analisi dei rendiconti, e' corredata dai prospetti gia' utilizzati dalla Sezione delle autonomie per l'elaborazione del referto annuale 2012, con un positivo riscontro in termini di omogeneita' e di completezza dei dati raccolti, fatti salvi ulteriori strumenti istruttori che le sezioni regionali riterranno di affiancare per le loro specifiche finalita' conoscitive.
Tali Linee guida costituiscono supporto operativo anche per le regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel rispetto degli specifici regimi di disciplina.
4. Le linee guida predisposte per le relazioni dei collegi dei revisori delle regioni si ispirano ad esigenze di razionalizzazione e di semplificazione degli adempimenti richiesti dalla legge. In relazione alle diverse esigenze conoscitive correlate all'analisi dei bilanci preventivi e dei consuntivi, le presenti Linee guida sono corredati da due distinti schemi di relazione in forma di questionario strutturato con domande a risposta chiusa (si/no/altro con possibilita' di inserire testi atti a fornire chiarimenti).
Ferma restando la diversa impostazione del questionario riferito ai bilanci di previsione, finalizzato a una valutazione di tenuta complessiva del documento, sotto il profilo della capacita' programmatoria, rispetto al questionario relativo ai rendiconti, rispondente alla diversa logica del raggiungimento dei risultati, entrambi i documenti si articolano in sette Sezioni distinte, ciascuna delle quali compendia i tratti caratteristici di particolari profili gestionali.
La prima sezione (domande preliminari) contiene una ricognizione dei fondamentali adempimenti che attengono alla predisposizione e ai tempi di approvazione dei documenti contabili.
La seconda sezione (regolarita' della gestione amministrativa e contabile), riguarda i parametri della regolarita' amministrativa e contabile, con richieste volte ad intercettare eventuali problematiche (in materia di gestione del personale, dei servizi pubblici locali, ecc.) idonee, almeno potenzialmente, ad alterare i profili di una sana e corretta gestione economico-finanziaria.
La terza sezione (dati contabili) concerne la verifica del risultati di amministrazione attesi, in relazione al trend storico, ivi comprese le modalita' di utilizzo dell'avanzo presunto (nella parte relativa ai bilanci di previsione) e degli equilibri di bilancio (nella parte relativa ai consuntivi). In questa parte sono inclusi i prospetti relativi a entrate generali, entrate tributarie, spese, indebitamento, partecipate e sanita'.
La quarta sezione (sostenibilita' dell'indebitamento e rispetto dei vincoli) contiene prospetti intesi ad evidenziare il rispetto dei vincoli di indebitamento, delle cautele disposte dalla legge per l' utilizzo di strumenti della finanza derivata
La quinta Sezione (Organismi partecipati) mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di esternalizzazione, oltre a far emergere l'entita' dell'impegno finanziario dell'ente in organismi e societa' partecipate, a titolo di corrispettivi per contratti di servizio, di ricapitalizzazioni e di ripiano perdite.
La sesta sezione (patto di stabilita') contiene parametri diretti a verificare la coerenza delle previsioni con il patto di stabilita' 2013 e, a consuntivo, l'effettivo rispetto degli obiettivi fissati dal patto per il 2012.
La settima sezione (enti del servizio sanitario regionale) e' diretta ad evidenziare la presenza di eventuali criticita' nella gestione del Servizio sanitario regionale.

QUESTIONARIO-RELAZIONE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL RENDICONTO DELLE REGIONI PER L'ANNO 2012 (EX ART. 1, CO. 166 E SS., L. N. 266/2005, RICHIAMATO DALL'ART. 1, CO. 3, D.L. N. 174/2012)
Parte di provvedimento in formato grafico


QUESTIONARIO-RELAZIONE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELLE REGIONI PER L'ANNO 2013 (EX ART. 1, CO. 166 E SS., L. N. 266/2005, RICHIAMATO DALL'ART. 1, CO. 3, D.L. N. 174/2012)
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone