Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2013 (vai al sommario)
CONFERENZA UNIFICATA
INTESA 5 luglio 2012
Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Rep. Atti n. 83/CU).


LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 5 luglio 2012
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» e, in particolare, l'art. 70, comma 5, che stabilisce che con intesa sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n. 131/2003, anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 dello stesso decreto legislativo n. 59/2010, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare anche alle concessioni in essere;
Visto l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 luglio 2011, contenente alcune richieste relative alle disposizioni contenute nell'art. 16 e nell'art. 70, comma 5 del citato decreto legislativo n. 59/2010, trasmesso con nota prot. CSR 3616 P-4.23.2.12 del 15 luglio 2011;
Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 21 luglio 2011 per discutere le richieste e le proposte delle Regioni contenute nel documento sopra indicato, nel corso della quale il Dipartimento per le politiche europee e il Ministero dello sviluppo economico hanno ritenuto di non poter accogliere le richieste di modifica normativa avanzate dalle Regioni, riservandosi di far conoscere le proprie deliberazioni al riguardo, sollecitate con nota del 5 ottobre 2011, prot. CSR 4686 P-4.23.2.12;
Vista la nota del 13 marzo 2012, prot. CSR P-4.23.2.12 con la quale si comunica che la Commissione interregionale attivita' produttive ha sollecitato la ripresa del confronto con il Governo in materia, avviato con la riunione sopra citata;
Visto lo schema di intesa, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico in attuazione di quanto previsto dall'art. 70, comma 5 del decreto legislativo n. 59/2010, contenente l'indicazione delle priorita' e dei criteri cui uniformarsi nel rilascio delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per il loro rinnovo, trasmesso con nota prot. CSR1793 P-4.23.2.12 del 6 aprile 2012;
Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 11 aprile 2012 per discutere con le Regioni e gli Enti locali lo schema di intesa sopra indicato, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, nel corso della quale le regioni e gli Enti locali hanno formulato alcune prime osservazioni e alcune richieste, riservandosi di far conoscere le proposte finali all'esito di una piu' approfondita attivita' di coordinamento;
Vista la nota con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso un nuovo schema di intesa, concordato al livello politico con le Regioni e gli Enti locali, oltre che con le associazioni di categoria del settore, unitamente ad una Relazione illustrativa contenente le motivazioni e i chiarimenti delle questioni discusse nel corso della riunione sopra indicata, trasmessa in data 21 maggio 2012, prot. CSR 2576 P-4.23.2.12;
Considerato che il Dipartimento per le politiche europee, con una nota trasmessa in data 30 maggio 2012, prot. CSR 2744 P-4-23.2.12 ha formulato alcune osservazioni sullo schema di intesa predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, riscontrando alcune criticita' rispetto ai principi contenuti nella Direttiva 2006/123/CE;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, a seguito di una ulteriore riunione politica con le amministrazioni centrali interessate, le Regioni e gli Enti locali, oltre che con le associazioni di categoria, ha ritenuto di modificare in alcune parti lo schema di intesa in esame, al fine di recepire le osservazioni del Dipartimento per le politiche europee, predisponendo un ulteriore schema di intesa, trasmesso, unitamente alla Relazione illustrativa, con nota CSR 3076 P-4.23.2.12 del 15 giugno 2012, con il quale si riformulano parzialmente alcune disposizioni e, in particolare, i punti 2) e 8) del testo;
Preso atto che alcune ulteriori osservazioni, pervenute dal Dipartimento per gli affari regionali, trasmesse con nota del 15 giugno 2012, prot. CSR 3082 P-4.23.2.12, hanno evidenziato la necessita' di un confronto tecnico conclusivo con tutte le amministrazioni interessate, al fine di coordinare le iniziative del Governo avviate su questioni analoghe e chiarire tutte le eventuali criticita' sullo schema di intesa in esame;
Visti gli esiti della riunione tecnica convocata per il giorno 27 giugno 2012, nel corso della quale le amministrazioni centrali competenti, le Regioni e l'ANCI hanno confermato il proprio avviso favorevole all'acquisizione dell'intesa in esame, nella versione finale del documento predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, trasmesso con la nota del 15 giugno 2012 prot. CSR 3076 P-4.23.2.12 sopra richiamata;
Visti gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e gli Enti locali hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa contenuta nel documento sopra richiamato che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 1);

Sancisce intesa
ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione, per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Roma, 5 luglio 2012

Il Presidente: Gnudi Il Segretario: Siniscalchi
 
Allegato

CONFERENZA UNIFICATA
(Articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)
(Articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131)
Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per
l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione
dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno.
Vista la Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno e, in particolare, il Considerando n. 62 e l'art. 12 che reca disposizioni in materia di selezione tra diversi candidati qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attivita' sia limitato;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»;
Visto l'art. 16, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 59 che dispone che «Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attivita' di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche disponibili, le autorita' competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalita' atti ad assicurarne l'imparzialita', cui le stesse devono attenersi. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorita' competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.»;
Visti i commi 3 e 4 del medesimo art. 16, secondo cui «L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio. Nei casi di cui al comma 1 il titolo e' rilasciato per una durata limitata e non puo' essere rinnovato automaticamente, ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorche' giustificati da particolari legami con il primo.»;
Visto l'art. 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59, quale dispone che «Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie»;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che «La Conferenza-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni»;
Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale dispone che «Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;
Considerata la necessita' di individuare un termine minimo e massimo di durata delle concessioni ritenuto ragionevole secondo criteri uniformi a livello nazionale che tengano conto delle esigenze di ammortamento e remunerazione degli investimenti anche immateriali;
Considerata la necessita' di procedere all'individuazione di criteri di priorita' per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che valorizzino l'esperienza professionale acquisita e tengano conto sia delle esigenze di carattere occupazionale e sociale di tale categoria di commercianti e dei lavoratori da essi dipendenti, sia degli interessi pubblici legati alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, senza discriminazioni o condizioni di vantaggio ingiustificato per i prestatoti uscenti;
Considerata la necessita' che, anche in relazione alla previsione di cui al comma 1 del citato art. 70, che consente anche alle societa' di capitali e cooperative la possibilita' di esercitare l'attivita' di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, nel rispetto del criterio della Direttiva che intende vietare discriminazioni sulla base della forma giuridica del prestatore di servizi, non si determinino tuttavia condizioni di ingiustificato vantaggio per le imprese di maggiori dimensioni ivi comprese le nuove forme societarie ammesse e, pertanto, considerata la necessita' di individuare le misure opportune per evitare che tale situazione di relativo vantaggio competitivo connesso alla maggiore dimensione d'impresa possa determinare discriminazioni, problemi di ordine sociale o riduzione del pluralismo dell'offerta concorrenziale all'interno della stessa area mercatale;
Considerata la necessita' di garantire su tutto il territorio nazionale carattere di omogeneita' nell'applicazione dei criteri indicati e nella individuazione delle disposizioni transitorie;
Acquisito l'assenso del Governo e dei rappresentanti delle Autonomie territoriali;

Sancisce intesa
nei seguenti termini:

1. La concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche ha una durata tale da non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti, anche immateriali quali quelli relativi all'avviamento ed alla formazione del titolare o rappresentante legale dell'impresa e del personale dipendente, nonche' una equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della concessione non puo' essere inferiore ai nove anni ne', nel caso siano prescritti o comunque necessari rilevanti investimenti materiali, superiore ai dodici anni. La durata della concessione e' fissata dal comune in fase di avvio della relativa selezione, di norma in maniera uniforme, tenendo conto delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati. I comuni, tenuto conto della eventuale tipizzazione dei mercati individuata dalle regioni, possono stabilire in sede di avvio della selezione una durata minore, comunque non inferiore a sette anni, per le concessioni dei posteggi nei mercati a carattere turistico, compresi i posteggi isolati.
2. Al fine di determinare le regole delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, sono individuati i seguenti criteri di priorita', da applicare nel caso di pluralita' di domande concorrenti:
a) maggiore professionalita' acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalita' valutabile e' riferita all'anzianita' di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione puo' avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo; l'anzianita' di impresa e' comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale e' eventualmente subentrato nella titolarita' del posteggio medesimo;
b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorita' competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;
c) qualora la legge regionale o provinciale, vigente nell'ambito territoriale nel quale e' attiva la procedura di selezione, non preveda la presentazione del DURC o del certificato di regolarita' contributiva come requisito obbligatorio, tra i criteri di priorita' applicabili alle procedure e' considerata anche la presentazione di apposita documentazione attestante la regolarita' della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.
3. Nel caso delle fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di dette manifestazioni e delle modalita' con le quali sono svolte, nonche' della circostanza che prevalentemente, essendo correlate a specifiche tradizioni, sono caratterizzate dall'offerta di peculiari merceologie di prodotto, il criterio di priorita' dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al punto 1. Decorso detto periodo, alle procedure di selezione per la concessione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti al punto 2, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorita' collegato al numero delle presenze pregresse.
4. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione, le Regioni e le Province Autonome, sentite le organizzazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL, stabiliscono criteri correlati alla qualita' dell'offerta o della tipologia del servizio fornito anche sulla base della presentazione di specifici progetti innovativi, i quali possono riguardare anche le caratteristiche di compatibilita' architettonica.
5. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorita' di cui alla presente intesa e' comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalita'.
6. Ai fini dell'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, resta ferma l'applicazione del criterio del maggior numero di presenze, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate e' comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune competente.
7. Ai fini della tutela della concorrenza attraverso la pluralita' e la differenziazione dell'offerta e al fine di evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, e' stabilito un limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della medesima area mercatale. A tal fine, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni gia' in atto, un medesimo soggetto giuridico non puo' essere titolare o possessore di piu' di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.
8. Disposizioni transitorie.
In fase di prima attuazione si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
a) le procedure di selezione per le concessioni dei posteggi nei mercati quotidiani, settimanali, mensili, anche stagionali, o fuori i mercati, scadute dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, devono tenere conto della situazione di incertezza determinatasi ai fini della fissazione dei nuovi criteri e della necessita' di evitare disparita' di trattamento tra i soggetti le cui concessioni sono scadute prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 59 del 2010 e che hanno usufruito del rinnovo automatico e i soggetti titolari di concessioni di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto, i quali, per effetto dell'art. 70, comma 5, non hanno eventualmente beneficiato di tale possibilita';
b) ai medesimi fini di cui alla lettera a) e per garantire un sufficiente ed uniforme periodo di stabilita', le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e gia' prorogate per effetto dell'art. 70, comma 5, del citato decreto fino alla data della presente intesa, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo; le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra la data della presente intesa ed i cinque anni successivi all'intesa stessa, sono prorogate fino al termine di tale periodo;
c) ai medesimi fini di cui alle lettere a) e b) la limitazione di cui al punto 3, relativa all'applicazione del criterio prioritario del maggior numero di presenze, si applica con riferimento ad un periodo di ammortamento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
9. Ai fini delle selezioni successive al periodo transitorio di cui al punto 8, i Comuni danno la massima evidenza alle disposizioni adottate in attuazione della presente intesa e, almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, danno comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informandone le strutture comunali o, ove non istituite a livello comunale, provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL.
 
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