Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 marzo 2013
Imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17;
Visto Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108;
Viste Le Comunicazioni della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e la Decisione della Commissione europea riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha assegnato al Ministro dei Trasporti e della Navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;
Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che ha stabilito che per assicurare la continuita' territoriale della Sicilia, l'entita' del cofinanziamento della Regione Siciliana non potra' essere inferiore al 50% del contributo statale;
Visto l'art. 1, comma 310, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2012 - Supplemento Ordinario n. 212, che ha previsto per gli anni dal 2013 al 2016 i finanziamenti necessari, per la quota parte a carico dello Stato, ad assicurare la continuita' territoriale delle isole di Pantelleria e Lampedusa;
Visto il decreto ministeriale n. 02 del 9 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2009, avente ad oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, Trapani-Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 551 del 24 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 156 dell'8 luglio 2009, che ha soppresso le rotte da e per lo scalo di Trapani con gli aeroporti di Roma-Fiumicino e Milano-Linate;
Considerata la necessita' di individuare nuovi parametri sui quali articolare una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle due isole minori della Sicilia, tramite una nuova Conferenza di Servizi;
Vista la delega conferita con nota n. 22758 del 15 giugno 2012 dal Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la Conferenza di Servizi al fine di riesaminare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e Lampedusa;
Viste le risultanze della Conferenza di Servizi che si e' tenuta presso la Regione Siciliana nei giorni 3 luglio e 18 luglio 2012;
Vista la nota prot. 0002272 del 22 gennaio 2013, con cui il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto l'iscrizione nel bilancio pluriennale dello Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del capitolo, di parte corrente, denominato «spese per garantire la continuita' territoriale nei collegamenti aerei per le isole della Sicilia, dotate di scali aeroportuali» con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, di euro 2.722.000,00 per l'anno 2014, di euro 4.253.000,00 per l'anno 2015 e di euro 1.785.000,00 per l'anno 2016;
Ritenuto necessario continuare ad assicurare collegamenti aerei onerati tra lo scalo di Pantelleria e quelli di Trapani e Palermo e viceversa e tra lo scalo di Lampedusa e quelli di Palermo e Catania e viceversa,
Considerato che occorre far cessare a decorrere dal 30 giugno 2013 gli effetti del regime onerato sui voli da e per Pantelleria e Lampedusa verso la Sicilia, cosi' come disciplinato dal decreto ministeriale n. 02 del 9 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1

Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale.
 
ALLEGATO TECNICO
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria -
Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa -
Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa;
A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', il Governo Italiano, in conformita' alle decisioni assunte in sede di Conferenza di servizi tenutasi nei giorni 3 e 18 luglio 2012 presso la sede della Presidenza della Regione Siciliana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti: 1. Rotte onerate
Pantelleria - Trapani e viceversa;
Pantelleria - Palermo e viceversa;
Lampedusa - Palermo e viceversa;
Lampedusa - Catania e viceversa.
Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e succ. mod., relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita', l'Autorita' competente potra' riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento. 2. Requisiti richiesti
L'E.N.A.C. verifichera' che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve:
essere in possesso del prescritto certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'autorita' competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;
essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorita' competente di uno Stato membro ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del regolamento (CE) 1008/2008;
dimostrare di possedere la disponibilita', in proprieta' o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
attestare l'adesione ai fondi previdenziali a assistenziali di categoria e l'impegno a versare i relativi oneri;
dimostrare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri,
non essere inserito nella cosiddetta «Black List» relativa alle compagnie aeree che non rispondono agli standard di sicurezza europea, cosi' come pubblicata sul sito internet: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_it.htm
impegnare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche sulla responsabilita' civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;
applicare ai voli onerati il «Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano», approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Enac nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it. 3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico 3.1. In termini di numero di frequenze.
Le rotte sotto indicate devono essere operate almeno con la seguente capacita' minima:
Rotta: Pantelleria - Trapani e viceversa:
2 voli al giorno in andata e 2 in ritorno per tutto l'anno, da operarsi con aeromobile con capacita' minima non inferiore a 66 posti.
Rotta: Pantelleria - Palermo e viceversa:
1 volo al giorno in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno, da operarsi con aeromobile con capacita' minima non inferiore a 66 posti;
inoltre:
nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, 1 ulteriore volo giornaliero di andata e ritorno, da effettuarsi con aeromobili con capacita' minima non inferiore a 66 posti
Rotta: Lampedusa - Palermo e viceversa:
1 volo al giorno in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno, da operarsi con aeromobile con capacita' minima non inferiore a 120 posti;
inoltre:
nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, 1 ulteriore volo giornaliero, da operarsi con aeromobile con capacita' minima non inferiore a 120 posti
nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio, e nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre ulteriori 3 voli settimanali in andata e ritorno da operarsi il lunedi' - mercoledi' - venerdi' con aeromobile con capacita' minima non inferiore a 66 posti;
Rotta Lampedusa - Catania e viceversa:
nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio, e nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre: 3 voli settimanali in andata e 3 in ritorno da operarsi il lunedi- mercoledi- venerdi' con aeromobili con capacita' minima non inferiore a 66 posti
nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, 3 voli settimanali in andata e 3 in ritorno da operarsi il lunedi-mercoledi-venerdi' con aeromobili con capacita' minima non inferiore a 120 posti. 3.2. L'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri. 3.3. In caso di avaria, i passeggeri dovranno essere riprotetti con voli di recupero entro 4 ore. 3.4. Fasce orarie e aeromobili da utilizzare:
Devono essere assicurati voli almeno nelle fasce orarie sotto descritte con aeromobili di tipo biturboelica o bireattori pressurizzati aventi la capacita' minima di seguito indicata:
Rotta: Pantelleria - Trapani.
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 06.45-07.15 con aeromobili a 66 posti per tutto l'anno;
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 18.15-18.45 con aeromobili a 66 posti per tutto l'anno.
Rotta: Trapani - Pantelleria.
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 08.20 - 08.50 con aeromobili a 66 posti per tutto l'anno;
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 19.10 -19.40 con aeromobili a 66 posti per tutto l'anno.
Rotta: Pantelleria - Palermo.
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 09.45 - 10.15 con aeromobili a 66 posti per tutto l'anno;
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 12.30 - 13.00 con aeromobili a 66 posti, nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
Rotta: Palermo - Pantelleria.
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 16.45 - 17.15 con aeromobili a 66 posti per tutto l'anno;
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 11.00 - 11.30 con aeromobili a 66 posti nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
Rotta: Lampedusa - Palermo.
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 07.00 - 07.30 con aeromobili a 120 posti per tutto l'anno;
Nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio, 3 voli settimanali lunedi-mercoledi- venerdi' con partenza nella fascia oraria 15.15 - 15.45 con aeromobili a 66 posti;
Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre, 1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 15.45-16.15 con aeromobili a 120 posti.
Rotta: Palermo - Lampedusa.
1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 18.45 - 19.15 con aeromobili a 120 posti per tutto l'anno;
Nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, 3 voli settimanali lunedi-mercoledi- venerdi' con partenza nella fascia oraria 11.00-11.30 con aeromobili a 66 posti;
Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, 1 volo giornaliero con partenza nella fascia oraria 11.15-11.45 con aeromobili a 120 posti.
Rotta: Lampedusa - Catania.
Nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, tre voli settimanali lunedi' - mercoledi' -venerdi' con partenza nella fascia oraria 12.20-12.50 con aeromobili a 66 posti;
Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, tre voli settimanali lunedi' -mercoledi' - venerdi' con partenza nella fascia oraria 12.45-13.15 con aeromobili a 120 posti.
Rotta: Catania - Lampedusa.
Nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, tre voli settimanali lunedi' -mercoledi' - venerdi' con partenza nella fascia oraria 13.45-14.15 con aeromobili a 66 posti;
Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre 3 voli settimanali lunedi' -mercoledi' - venerdi' con partenza nella fascia oraria 14.15-14.45 con aeromobili a 120 posti. 3.5. In termini di capacita' offerta
L'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.
Dovra' essere assicurata la riserva di n. 3 posti su tutte le tratte onerate da utilizzare per problematiche urgenti di carattere medico-sanitario o per esigenze degli organi istituzionali di cui 1 rimarra' non prenotabile/non vendibile sino a 24 ore prima della partenza e 2 non prenotabili/non vendibili sino ad un'ora prima della partenza;
Dovra' essere prevista la possibilita' di allocazione e trasporto di barellati sugli aeromobili di capacita' non inferiore a 66 posti.
Nel caso in cui il mercato lo richieda e in occasione delle festivita' natalizie e pasquali (a partire dal 20 dicembre e fino all'8 gennaio e dal martedi' precedente la Pasqua fino al mercoledi' successivo), dovra' essere offerta una maggiore capacita' che dovra' essere autorizzata dall'ENAC, che non dara' luogo a compensazioni aggiuntive o all'applicazione di tariffe diverse da quelle previste al successivo paragrafo 3.6. La contabilita' degli eventuali voli aggiuntivi non confluira' nel conto economico delle rotte onerate. 3.6. In termini di tariffe
a) le tariffe (senza restrizioni e non contingentate) massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:



Tratta Tariffa residenti Tariffa non residenti Pantelleria-Trapani e vv € 20,89 € 42,73 Pantelleria-Palermo e vv. € 28,85 € 56,36 Lampedusa-Palermo e vv. € 35,81 € 47,27 Lampedusa-Catania e vv € 35,81 € 60,00



Hanno diritto alla tariffa ridotta:
sulla rotta Pantelleria - Palermo e viceversa: i residenti a Pantelleria;
sulla rotta Lampedusa - Palermo e viceversa: i residenti a Lampedusa;
sulla rotta Lampedusa - Catania e viceversa: i residenti a Lampedusa;
sulla rotta Pantelleria - Trapani e viceversa: i residenti a Pantelleria.
Le tariffe indicate sono al netto di IVA ed al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.
Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate, nei limiti di quanto in precedenza indicato, hanno diritto alle tariffe sopra descritte.
Le tariffe per i residenti sono estese anche ai lavoratori pendolari che sono in grado di dimostrare il loro status dietro presentazione di apposita certificazione di lavoro.
Le tariffe di cui al punto a) dovranno essere abbattute del 33% per CHD e del 90% per INF. In caso di no-show la penale massima da applicare per il riutilizzo del biglietto non potra' superare il 10% della tariffa. La franchigia bagaglio non deve essere inferiore a 20 kg a passeggero (adulto o child). Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.
b) Le tariffe massime di cui sopra verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalita':
a) entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, si procedera' al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorrera' dall'inizio della stagione aeronautica estiva;
b) ogni semestre, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, in caso di variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione verra' eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel - poco oltre riportata - con cui e' stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per ciascuna delle rotte seguenti si fissa invariabilmente pari:
rotta Pantelleria - Palermo e vv.: 13,7 %
rotta Pantelleria - Trapani e vv.: 13,7 %
rotta Lampedusa - Palermo e vv.: 15,3 %
rotta Lampedusa - Catania e vv.: 17,9 %
Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre - maggio e giugno - novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.
La quotazione del jet fuel con cui e' stato effettuato il dimensionamento del servizio e' pari a 698,66 €/tonnellata metrica, e verra', pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.
Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.
Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC.
L'ENAC e' incaricato di dare comunicazione delle tariffe aggiornate ai vettori che operano la rotta. 3.7. In termini di continuita' dei servizi.
I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:
a) garantire il servizio per un periodo di 12 mesi;
b) effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi documentati direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione dei casi di forza maggiore;
c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuita' territoriale delle isole minori della Sicilia.
Ferme restando le penali di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo. 4. Presentazione dell'accettazione
I vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano a:
a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serieta' ed affidabilita' dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovra' ammontare a:
per la rotta Pantelleria - Trapani e viceversa: € 37.682,00
per la rotta Pantelleria - Palermo e viceversa: € 31.424,00
per la rotta Lampedusa - Palermo e viceversa: € 63.502,00
per la rotta Lampedusa - Catania e viceversa: € 13.374,00
La fideiussione dovra' essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);
b) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovra' ammontare a:
per la rotta Pantelleria - Trapani e viceversa: € 188.410,00
per la rotta Pantelleria - Palermo e viceversa: € 157.120,00
per la rotta Lampedusa - Palermo e viceversa: € 317.510,00
per la rotta Lampedusa - Catania e viceversa: € 66.870,00
Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da piu' vettori, la fideiussione sara' commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.
La garanzia dovra' essere efficace alla data di inizio del servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformita' delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.
Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.
Le somme eventualmente introitate dall'ENAC a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuita' territoriale delle isole minori della Sicilia.
Per consentire l'ordinata operativita' della rotta, le accettazioni dei vettori che non sono in possesso degli slots per operare la rotta, dovranno pervenire all'ENAC almeno 60 giorni prima dell'inizio della stagione aeronautica nella quale i medesimi vettori intendono iniziare ad operare.
In ogni caso in fase di prima applicazione il termine di cui sopra e' ridotto ai 30 giorni precedenti l'entrata in vigore degli oneri. 5. Disposizioni aggiuntive
Il vettore o i vettori, per svolgere correttamente i presenti oneri di servizio pubblico, devono costituire una «line station» sugli aeroporti di Lampedusa e di Pantelleria per l'effettuazione della manutenzione di linea programmata e di rettifica di difetti minori.
Dovra', inoltre, essere garantito il trasporto di farmaci, di sangue, emoderivati, posta celere e giornali. Le modalita' di trasporto di tali generi merceologici saranno concordate con le competenti autorita' locali. 6. Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio.
Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori esercenti il servizio, e' istituito un Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio, composto da un membro nominato dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilita' della Regione Siciliana, un membro dell' E.N.A.C. e un membro per ciascun vettore che opera in regime di oneri di servizio pubblico.
Tale Comitato, presieduto dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilita', si riunisce di norma semestralmente, salvo casi di urgenza da valutarsi ad opera del Presidente e si avvale delle informazioni fornite, in merito all'applicazione dei presenti oneri, dalle Direzioni aeroportuali E.N.A.C. della Sicilia, dalle Societa' di gestione aeroportuale, da singoli cittadini o associazioni di consumatori.
 
Art. 2

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 30 giugno 2013;
 
Art. 4

I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.
 
Art. 5

Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, il diritto di esercire ciascuna delle seguenti rotte: Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa potra' essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di tre anni, tramite gara pubblica in conformita' alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo Regolamento comunitario, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4.
 
Art. 6

L'E.N.A.C. e' incaricata di esperire la gara di cui all'art. 5, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac.gov.it il testo del bando di gara e della presente imposizione, di fornire informazioni ed altresi' di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.
 
Art. 7

Con successivo decreto del Direttore della Direzione generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui all'art. 5 il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, e viene altresi' approvata la convenzione tra l'E.N.A.C. e il vettore stesso per regolamentare tale servizio.
Il decreto di cui al comma precedente e' sottoposto agli Organi competenti per il controllo.
 
Art. 8

A far data dal 30 giugno 2013 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 02 del 9 gennaio 2009.
 
Art. 9

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it.
Roma,13 marzo 2013

Il vice Ministro: Ciaccia
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone