Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2013 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
PROVVEDIMENTO 19 marzo 2013 |
Modalita' tecniche di trasmissione del modello di relazione in tema di repressione delle frodi di cui all'art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27. (Provvedimento n. 1). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'istituzione dell'IVASS; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto il Regolamento ISVAP n. 44 del 9 agosto 2012 concernente la predisposizione del modello di relazione in tema di repressione delle frodi di cui all'art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, e, in particolare, l'art. 6, comma 3, secondo cui le modalita' tecniche di trasmissione dei dati e delle informazioni contenuti nella relazione sono stabilite con provvedimento;
Adotta il seguente provvedimento:
Art. 1 Finalita'
1. Il presente provvedimento stabilisce le modalita' tecniche con cui le imprese trasmettono la relazione annuale di cui al Regolamento ISVAP n. 44, del 9 agosto 2012, concernente le attivita' poste in essere per contrastare le frodi nel settore assicurativo.
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| Art. 2 Modalita' tecniche di trasmissione dei dati
1. La relazione annuale e' predisposta mediante la compilazione dei fogli elettronici di cui agli allegati n. 1 e n. 2 al presente provvedimento. 2. Le modalita' tecniche di compilazione dei fogli elettronici di cui al comma 1 e d'invio delle informazioni in essi contenute sono specificate nelle «Istruzioni per la trasmissione informatica dei dati» di cui all'allegato n. 3 al presente provvedimento. 3. La relazione di cui all'allegato n. 1 ed i tracciati record di cui all'allegato n. 2 sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica regolamento44@ivass.it, entro i termini previsti dall'art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento ISVAP n. 44 del 9 agosto 2012.
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| Art. 3 Parametri di significativita'
1. Le imprese quando, nella relazione annuale di cui all'art. 2, segnalano la necessita' di modifiche o integrazioni ai parametri di significativita', di cui all'art. 4, comma 3, del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, forniscono le relative informazioni in formato .pdf, da annettere all'allegato n. 1 al presente provvedimento.
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| Art. 4 Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'IVASS.
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| Art. 5 Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 2013
p. Il direttore integrato Il Governatore della Banca d'Italia Visco
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