Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 marzo 2013
Iscrizione di varieta' nel registro nazionale dei portainnesti di piante ortive.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varieta' di specie di piante ortive;
Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad eccezione delle sementi, ed in particolare l'art. 8, comma 1 c, secondo cui le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto se fanno riferimento ad una varieta' ufficialmente iscritta;
Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, che istituisce il registro nazionale dei portainnesti di piante ortive;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 13094 del 15 giugno 2012, secondo il quale, in assenza dei criteri di iscrizione di tali varieta', da stabilirsi con successivo provvedimento, l'iscrizione al registro nazionale delle varieta' di portainnesti di piante ortive e' effettuata sulla base dei risultati di esami non ufficiali, informazioni pratiche acquisite nel corso della coltivazione o di ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali.
Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietali vegetali di portainnesti nel rispettivo registro nazionale;
Ritenuto di dover procedere in conformita';

Decreta:
Articolo unico

Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, sono iscritte nel registro nazionale dei portainnesti di piante ortive la varieta' ortive sotto elencate.


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Responsabile della Specie Varieta' conservazione in
purezza --------------------------------------------------------------------- Solanum torvum Sw. Vigory Blumen s.r.l. --------------------------------------------------------------------- Lagenaria siceraria (Molina) Standl. Iker Akira seeds SL. --------------------------------------------------------------------- Solanum torvum Sw. Crio Tokita Seed Co. Ltd ---------------------------------------------------------------------


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 8 marzo 2013

Il direttore generale: Cacopardi
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto
di controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne'
alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del
bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art.
9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
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