Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO
Indicazioni riguardanti l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009.



Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ha introdotto disposizioni specifiche in merito alla riservatezza delle informazioni presentate alle Autorita' nazionali competenti.
Ai sensi dell'art. 63, paragrafo 2, lettera e, del citato regolamento, la divulgazione delle informazioni concernenti i legami che esistono tra il fabbricante o l'importatore ed il richiedente o il titolare dell'autorizzazione, e' considerata di norma pregiudizievole per la tutela degli interessi commerciali dell'interessato.
Stante la genericita' della norma e la differente interpretazione accolta dagli Stati membri, questa Amministrazione ha interpellato i Servizi giuridici della Commissione europea circa l'esatta portata dell'art. 63, paragrafo 2, lettera e, per una applicazione coerente del regolamento da parte degli Stati membri (consideranda 5 del regolamento).
In attesa del citato parere l'Amministrazione ritiene opportuno seguire l'interpretazione prevalente adottata dagli Stati membri, considerando riservati i seguenti dati:
denominazione commerciale con la quale il prodotto fitosanitario e' autorizzato nello Stato membro di provenienza estera;
denominazione della ditta titolare del prodotto fitosanitario autorizzato nello Stato membro di provenienza estera;
Stato membro dal quale proviene il prodotto fitosanitario oggetto di commercio parallelo.
Le suddette informazioni, in possesso di questa Direzione generale, sono omesse sia nel decreto dirigenziale di permesso al commercio parallelo, sia nell'etichetta del prodotto fitosanitario oggetto di commercio parallelo, in osservanza della citata disposizione.
Qualora la ditta richiedente il permesso di commercio parallelo non intenda avvalersi della riservatezza dei dati sopraindicati, puo' presentare a questa Direzione generale una dichiarazione in tal senso, utilizzando la seguente dicitura:
"L'impresa ...................., avente sede legale in ................... dichiara di non avere interesse all'applicazione dell'art. 63, par. 2, lettera e, del regolamento (CE) n. 1107/2009, ritenendo non pregiudizievole la divulgazione delle informazioni considerate riservate ai sensi di quest'ultimo, ed in particolare i dati relativi al titolare dell'autorizzazione del prodotto di provenienza estera, alla denominazione commerciale del prodotto fitosanitario di provenienza estera, ed allo Stato membro dal quale proviene il prodotto fitosanitario oggetto di importazione."
La suddetta dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, dovra' essere allegata all'istanza di permesso al commercio parallelo o presentata in sede di adeguamento del permesso e della relativa etichetta alle condizioni di impiego del prodotto di riferimento autorizzato in Italia.
Il presente comunicato sara' pubblicato sia sul portale di questo Ministero sia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
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