Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 novembre 2012, n. 267
Regolamento riguardante i proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, ed in particolare i commi da 5 a 10 dell'articolo 7, inerenti l'istituzione di un apposito centro di responsabilita' amministrativa presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti facente capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'afflusso dei proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale nell'unita' previsionale di base relativa al medesimo centro di responsabilita';
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 43, comma 4;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ed i relativi decreti attuativi;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche ed i relativi decreti attuativi;
Visto l'articolo 67, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 con il quale sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005 con il quale sono state approvate le norme tecniche per le costruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 gennaio 1996 con il quale sono state approvate le norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1996, n. 29;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, ed in particolare l'articolo 8, comma 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente disposizioni legislative in materia edilizia ed in particolare l'articolo 59;
Visto l'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2000, n. 120, recante «Criteri generali per l'adozione dei regolamenti di individuazione delle prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali, da sottoporre a contributo»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 14 luglio 2008;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 15960 del 27 aprile 2012 ai sensi della citata legge n. 400 del 1988;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2011 recante la nomina del dott. Mario Ciaccia a Sottosegretario di Stato alle infrastrutture ed ai trasporti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2011 recante la delega al Vice Ministro dott. Mario Ciaccia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2011, n. 301;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 recante l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dott. Mario Ciaccia, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle attivita' ricomprese all'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzate:
a) al rilascio della concessione ai laboratori di prova di cui all'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla vigilanza sugli stessi;
b) alla qualificazione e vigilanza della produzione degli acciai per cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche, compresi i profilati formati a freddo o saldati senza trattamento termico, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 gennaio 1996 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
c) al rilascio del certificato di idoneita' tecnica per i sistemi costruttivi prefabbricati ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
d) alla qualificazione e vigilanza sulla produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie dichiarata ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
e) al rilascio dell'autorizzazione alla produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie controllata, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
f) alla qualificazione e vigilanza della produzione di sistemi antisismici o similari, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
g) alla qualificazione e vigilanza della produzione di elementi strutturali e sistemi costruttivi in legno massiccio, legno lamellare incollato, pannelli a base di legno, esplicata, in attesa della completa definizione delle procedure comunitarie per il rilascio della marcatura CE, secondo le indicazioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
h) al rilascio della concessione ai laboratori di prove geotecniche sui terreni, sulle rocce e in situ di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, ed all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla vigilanza sugli stessi;
i) alla qualificazione, deposito e vigilanza della produzione di materiali, prodotti e sistemi costruttivi non coperti da marcatura CE, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
j) al rilascio del certificato di idoneita' all'uso tramite procedure di equivalenza ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
k) all'abilitazione di organismi di certificazione degli stabilimenti di produzione del calcestruzzo industrializzati nonche' vigilanza sugli stessi ai sensi dell'articolo 5 decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
l) alla qualificazione e vigilanza dei centri di trasformazione, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
m) al rilascio dell'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo B ai sensi dell'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
n) al rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, di ispezione e dei laboratori incaricati delle prove; alle attivita' di certificazione, di ispezione, di prova e rilascio di benestare tecnico sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art.17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.".
- La legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi da 5 a 10,
della citata legge n. 166 del 2002:
"Art. 7. (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n.
109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il
Consiglio superiore dei lavori pubblici)
(Omissis).
5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed
organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e' istituito un apposito centro di
responsabilita' amministrativa nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il
funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.
6. E' abrogato l'articolo 55 del regio decreto 23
ottobre 1925, n. 2537.
7. In apposita unita' previsionale di base da istituire
nell'ambito del centro di responsabilita' di cui al comma 5
e' trasferita, nella misura da determinare con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte
delle risorse iscritte per l'anno 2002 nell'unita'
previsionale di base 3.1.1.0 - Funzionamento, dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, al centro di responsabilita' «Opere pubbliche ed
edilizia».
8. Ai fini di cui al comma 5, e' altresi' autorizzata
la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere
dall'anno 2002.
9. All'unita' previsionale di base di cui al comma 7
affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i
proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con
l'applicazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e
attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di
certificazione ed ispezione, nonche' di notifica di altri
organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono,
altresi', in detta unita' previsionale di base, secondo
quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attivita' di studio
e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle
opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per
l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle
concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi
dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di
prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi
dell'art. 8 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonche'
dell'attivita' ispettiva, relativamente agli aspetti che
riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso
impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di
impiego strutturale nelle costruzioni civili.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8,
pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.".
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 43, commi 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
"Art. 43. (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o
privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non
essenziali e misure di incentivazione della produttivita')
(Omissis).
4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le pubbliche amministrazioni individuano le
prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici
essenziali o non espletate a garanzia di diritti
fondamentali, per le quali richiedere un contributo da
parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con regolamenti
emanati dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei
ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni
da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli
introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per
cento, alla corrispondente unita' previsionale di base del
bilancio per incrementare le risorse relative
all'incentivazione della produttivita' del personale e
della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai
centri di responsabilita' che hanno effettuato la
prestazione.".
- La legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la
disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1971, n.
321.
- La legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo
1974, n. 76.
- Si riporta il testo dell'art. 67, commi 2, 3 e 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
"Art. 67 (Norme in materia di contrattazione
integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed
integrativi)
(Omissis).
2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino
della materia concernente la disciplina del trattamento
economico accessorio, ai sensi dell'art. 45 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una
piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori
prestazioni lavorative e allo svolgimento di attivita' di
rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno
e responsabilita', tutte le disposizioni speciali, di cui
all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore
dei fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle Amministrazioni statali, sono
disapplicate.
3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle
disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a confluire
nei fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del
20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e
modalita' di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto
individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai
processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali
indicati dalle predette disposizioni.
4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di
ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse
aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246
(Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione):
"Art. 8. (Organismi interessati dall'attestato di
conformita').
1. Ai fini del rilascio dell'attestato di conformita'
di cui all'art. 6:
a) organismi di certificazione sono gli organismi
imparziali governativi o no, che possiedono la competenza e
le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione
di conformita' secondo le regole di procedura e di gestione
fissate;
b) organismi d'ispezione sono gli organismi imparziali
aventi a disposizione l'organizzazione, il personale, la
competenza e l'integrita' necessarie per svolgere, secondo
criteri specifici, compiti quali valutazione,
raccomandazione di accettazione e verifica delle operazioni
di controllo della qualita' effettuate dal fabbricante,
selezione e valutazione dei prodotti in loco, o in
fabbrica, o altrove secondo criteri specifici;
c) laboratori di prova sono gli organismi imparziali
che misurano, esaminano, provano, classificano o
determinano in altro modo le caratteristiche o la
prestazione dei materiali o dei prodotti.
2. Le tre funzioni di cui al comma 1, o due di esse,
nei casi indicati dall'art. 7, lettera A), e con la lettera
B), procedura n. 1 o 2, possono essere svolte da un solo
organismo purche' in possesso dei relativi requisiti.
3. Il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e' organismo di certificazione ed
ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati
alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in
zone a rischio sismico, per i quali e' di prioritaria
importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui
all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita').
4. Il centro studi ed esperienze del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e' organismo di certificazione ed
ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati
alla protezione attiva e passiva contro l'incendio per i
quali e' di prioritaria importanza garantire il rispetto
del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato A
(sicurezza in caso di incendio). I laboratori del predetto
centro sono laboratori di prova per prodotti e sistemi
destinati alla protezione attiva e passiva contro
l'incendio.
5. Le spese relative al rilascio dell'attestato di
conformita' sono a carico del richiedente.
6. Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori
pubblici e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per
l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n.
1086 . L'autorizzazione prevista da detto articolo
riguardera' altresi' le prove geotecniche sui terreni e
sulle rocce.
7. Restano salve le competenze del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene
l'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:
"Art. 59 (L). Laboratori (legge 5 novembre 1971, n.
1086, art. 20).
1. Agli effetti del presente testo unico sono
considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei
politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta'
o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del
centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di
protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di
rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per
le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso
ad effettuare prove di crash test per le barriere
metalliche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del
presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
c) prove di laboratorio su terre e rocce.
3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente
capo, e' servizio di pubblica utilita'.".
- Si riporta il testo dell'art. 28 dell'Allegato XXI al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e
successive modificazioni:
"Art. 28. (Verifica attraverso strutture tecniche
dell'amministrazione).
1. La stazione appaltante provvede all'attivita' di
verifica della progettazione attraverso strutture e
personale tecnico della propria amministrazione, ovvero
attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di
cui puo' avvalersi ai sensi dell'art. 33, comma 3, del
codice.
2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere
l'attivita' di verifica dei progetti sono:
a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni
di euro, l'unita' tecnica della stazione appaltante
accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B;
b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro:
l'unita' tecnica di cui alla lettera a);
gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove
il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti
dotate di un sistema di gestione per la qualita' ove il
progetto sia stato redatto da progettisti interni.
3. Per sistema di gestione per la qualita', ai fini di
cui al comma 1, si intende un sistema coerente con
requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
Per un periodo di due anni dalla data di entrata in
vigore del presente allegato le strutture tecniche
dell'amministrazione sono esentate dal possesso della
certificazione UNI EN ISO 9001.
4. Ferme restando le competenze del Ministero dello
sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi
di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, e' organo
di accreditamento delle unita' tecniche delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi
delle norme europee UNI EN ISO 9001 ed UNI GEI EN ISO/IEC
17020 per gli organismi di ispezione di Tipo B, sulla base
di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio
stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento
riconosciuti a livello europeo, emanato con decreto del
Ministro delle infrastrutture. Per le finalita' di cui al
presente comma le amministrazioni pubbliche possono
avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
5. Per le amministrazioni pubbliche che non si
avvalgono delle disposizioni di cui al comma 4
l'accreditamento dell'organismo di ispezione di Tipo B e
l'accertamento del sistema di gestione per la qualita'
coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001
dovranno essere rilasciati, rispettivamente, da enti
partecipanti all'European Cooperation for Accreditation
(EA) e da organismi di certificazione, accreditati da enti
partecipanti all'European Cooperation for Accreditation
(EA).".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
novembre 2011 (Nomina dei Sottosegretari di Stato) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2011, n.
281.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19
dicembre 2011(Attribuzione del titolo di Vice Ministro al
Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti dott. Mario Ciaccia, a norma
dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2011, n.
301.
- Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge
n. 400 del 1988:
"Art. 10. (Sottosegretari di Stato).
1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che
il sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il
Consiglio dei ministri.
2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di
Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del
Consiglio dei ministri con la formula di cui all'art. 1.
3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed
esercitano i compiti ad essi delegati con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi
restando la responsabilita' politica e i poteri di
indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della
Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo'
essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi
sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di
competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
piu' direzioni generali. In tale caso la delega, conferita
dal Ministro competente, e' approvata dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali
rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e
delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in
conformita' alle direttive del ministro e rispondere ad
interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui al
comma 3 possono essere invitati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro
competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei
Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti
e questioni attinenti alla materia loro delegata.
5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato
segretario del Consiglio dei ministri, possono essere
nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati
compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei
Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei
sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono
assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai
Ministeri.".

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 5
novembre 1971, n. 1086:
"Art. 20. (Laboratori).
Agli effetti della presente legge sono considerati
laboratori ufficiali:
i laboratori degli istituti universitari dei
politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta'
o istituti universitari di architettura;
il laboratorio dell'istituto sperimentale delle
ferrovie dello Stato (Roma);
il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del
Touring Club italiano (Milano);
il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro
studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione
civile (Roma);
il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio
decreto altri laboratori ad effettuare prove sui materiali
da costruzione, ai sensi della presente legge.
L'attivita' dei laboratori, ai fini della presente
legge, e' servizio di pubblica utilita'.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186 (Disposizioni urgenti per
garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica
amministrazione):
"Art. 5. (Normative tecniche in materia di
costruzioni).
1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme
restando le competenze delle regioni e delle province
autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della
protezione civile, secondo un programma di priorita' per
gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme
tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica,
relative alle costruzioni, nonche' alla redazione di norme
tecniche per la progettazione, la costruzione e
l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di
ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno
dei terreni. Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche
per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche
sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere
tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro
trenta giorni dalla richiesta.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con
le procedure di cui all'art. 52 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento
della protezione civile.
2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di
applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e'
consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di
applicazione, in alternativa, della normativa precedente
sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971,
n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative
norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto
dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.".
 
Allegato I

TARIFFE DA APPLICARE PER I SERVIZI RESI A PAGAMENTO
DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERE DA a) AD n)
A) RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI LABORATORI DI PROVA DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N. 1086, ED ALL'ARTICOLO 59 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380 Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per l'istruttoria e rilascio della concessione o del relativo rinnovo, entrambi di validita' triennale, comprese le spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso della prima visita, compresa una quota relativa all'attivita' di vigilanza nel corso della vigenza della concessione.


--------------------------------------------------------------------- Quota a corpo all'atto dell'istanza € 2.000 --------------------------------------------------------------------- Quota per il rilascio dell'autorizzazione e relativa vigilanza € 4.000 ---------------------------------------------------------------------

B. a) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE E VIGILANZA DELLA PRODUZIONE DEGLI ACCIAI PER CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per qualificazione iniziale e le verifiche periodiche semestrali, comprese le spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso delle visite di vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati sul territorio nazionale


--------------------------------------------------------------------- Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti nazionali) € 1.500 --------------------------------------------------------------------- Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti esteri) € 1.200 --------------------------------------------------------------------- Quota annua per verifica periodica semestrale per una classe di prodotti € 500 --------------------------------------------------------------------- Quota annua per verifica periodica semestrale per ogni classe di prodotti in piu' € 500 --------------------------------------------------------------------- Quota (una tantum) relativa al costo del mantenimento dell'albo € 100 ---------------------------------------------------------------------

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attivita' dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le eventuali attivita' di prima ispezione e/o vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati al di fuori del territorio nazionale, e le spese derivanti dai costi del personale preposto a tale attivita' che saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all'allegato II.
B. b) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE E VIGILANZA DELLA PRODUZIONE DEGLI ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE (LAMINATI) Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per la qualificazione iniziale e le verifiche periodiche annuali, compresa la quota relativa alle spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso delle visite di vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati sul territorio nazionale


--------------------------------------------------------------------- Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti nazionali) € 1.500 --------------------------------------------------------------------- Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti esteri) € 1.200 --------------------------------------------------------------------- Quota annua per verifica periodica semestrale per una classe di prodotti € 500 --------------------------------------------------------------------- Quota annua per verifica periodica semestrale per ogni classe di prodotti in piu' € 500 --------------------------------------------------------------------- Quota (una tantum) relativa al costo del mantenimento dell'albo € 100 ---------------------------------------------------------------------

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attivita' dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le eventuali attivita' di prima ispezione e/o vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati al di fuori del territorio nazionale, e le spese derivanti dai costi del personale preposto a tale attivita' che saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all'allegato II.
C) RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' TECNICA PER I SISTEMI COSTRUTTIVI PREFABBRICATI AI SENSI DELLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N. 1086 E DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974, N. 64 Quota triennale a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per l'istruttoria ed il rilascio del Certificato di idoneita' tecnica


--------------------------------------------------------------------- Quota triennale per ogni sistema € 2.000 ---------------------------------------------------------------------

D) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE PERLA PRODUZIONE DI ELEMENTI PREFABBRICATI PRODOTTI IN SERIE DICHIARATA Quota triennale a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per il deposito, compresa la quota relativa alle spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso delle visite di vigilanza


--------------------------------------------------------------------- Quota triennale per una classe di prodotti € 2.000 --------------------------------------------------------------------- Quota triennale per ogni classe di prodotti in piu' € 500 --------------------------------------------------------------------- Quota (una tantum) relativa al costo del mantenimento dell'albo € 100 ---------------------------------------------------------------------


E) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI ELEMENTI PREFABBRICATI PRODOTTI IN SERIE CONTROLLATA Quota a corpo per l'autorizzazione triennale dovuta al Servizio tecnico centrale, compresa la quota relativa alle all'attivita' di vigilanza nel corso della vigenza della qualificazione


--------------------------------------------------------------------- Quota per tipologia € 2.400 --------------------------------------------------------------------- Quota (una tantum) relativa al costo del mantenimento dell'albo € 100 ---------------------------------------------------------------------


F) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE E VIGILANZA DELLA PRODUZIONE DI DISPOSITIVI ANTISISMICI O SIMILARI Quote dovute al Servizio tecnico centrale per l'esame dell'istanza e relativa documentazione (F1), lo svolgimento della fase di istruttoria ed ispezione (F2) (+ F3 per eventuali ulteriori classi di prodotti), l'attivita' di vigilanza nel periodo di validita' della qualificazione (F4) (+ F5 per eventuali ulteriori classi di prodotti), il mantenimento della qualificazione (F6).


--------------------------------------------------------------------- F1 Quota a corpo all'atto dell'istanza € 250 --------------------------------------------------------------------- F2 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attivita' istruttoria relativa ad una classe di prodotti € 7.500 --------------------------------------------------------------------- F3 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attivita' per ogni classe di prodotti in piu' € 500 --------------------------------------------------------------------- F4 Quota annua da versare per l'attivita' di vigilanza relativa ad una classe di Prodotti € 1.000 --------------------------------------------------------------------- F5 Quota annua da versare per ogni classe di prodotti in piu' € 400 --------------------------------------------------------------------- F6 Mantenimento annuo della qualificazione € 500 ---------------------------------------------------------------------

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attivita' dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le visite in unita' produttive al di fuori del territorio nazionale: eventuali visite preliminari, ispezioni, visite presso i laboratori di prova, attivita' di sorveglianza. Le spese derivanti dai costi del personale preposti a tali attivita' che saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all'allegato II.
G) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE E VIGILANZA DELLA PRODUZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI E SISTEMI COSTRUTTIVI IN LEGNO MASSICCIO, LEGNO LAMELLARE INCOLLATO, PANNELLI A BASE DI LEGNO Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per qualificazione iniziale e le verifiche periodiche annuali, comprese le spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso delle visite di vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati sul territorio nazionale


--------------------------------------------------------------------- Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti nazionali) € 1500 --------------------------------------------------------------------- Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti esteri) € 1.000 --------------------------------------------------------------------- Quota verifica periodica annuale per una classe di prodotti € 1.000 --------------------------------------------------------------------- Quota verifica periodica annuale per ogni classe di prodotti in piu' € 500 --------------------------------------------------------------------- Quota (una tantum) relativa al costo del mantenimento dell'albo € 100 ---------------------------------------------------------------------

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attivita' dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le eventuali attivita' di vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati al di fuori del territorio nazionale, e le spese derivanti dai costi del personale preposto a tale attivita' che saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all' allegato II.
H) RILASCIO. DELL'AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI LABORATORI DI PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI, SULLE ROCCE E IN SITU DI CUI ALL'ARTICOLO 59 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380, ED ALLA VIGILANZA SUGLI STESSI Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per l'istruttoria e rilascio della concessione o del relativo rinnovo, entrambi di validita' triennale, compresa una quota relativa all'attivita' di vigilanza nel corso della vigenza della concessione


--------------------------------------------------------------------- Quota a corpo all'atto dell'istanza € 2.000 --------------------------------------------------------------------- Quota per rilascio dell'autorizzazione per un settore di attivita' e relativa vigilanza € 4.000 --------------------------------------------------------------------- Quota per rilascio dell'autorizzazione per due settori di attivita' e relativa vigilanza € 5.500 --------------------------------------------------------------------- Quota per rilascio dell'autorizzazione per tre settori di attivita' e relativa vigilanza € 7.000 ---------------------------------------------------------------------


I) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE, DEPOSITO E VIGILANZA DELLA PRODUZIONE DI MATERIALI, PRODOTTI E SISTEMI COSTRUTTIVI NON COPERTI DA MARCATURA CE O DA ALTRE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE Quote dovute al Servizio tecnico centrale per l'esame dell'istanza e relativa documentazione (I1), lo svolgimento della fase di istruttoria ed ispezione (I2) (+ I3 per eventuali ulteriori classi di prodotti), l'attivita' di vigilanza nel periodo di validita' della qualificazione (I4) (+ I5 per eventuali ulteriori classi di prodotti), il mantenimento della qualificazione (I6).


--------------------------------------------------------------------- I1 Quota a corpo all'atto dell'istanza € 250 --------------------------------------------------------------------- I2 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attivita' istruttoria relativa ad una classe di prodotti € 7.500 --------------------------------------------------------------------- I3 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attivita' per ogni classe di prodotti in piu' € 500 --------------------------------------------------------------------- I4 Quota annua da versare per l'attivita' di vigilanza ogni ispezione successiva alla prima relativa ad una classe di prodotti € 1.000 --------------------------------------------------------------------- I5 Quota annua da versare per ogni classe di prodotti in piu' € 400 --------------------------------------------------------------------- I6 Mantenimento annuo della qualificazione € 500 ---------------------------------------------------------------------

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attivita' dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le visite in unita' produttive al di fuori del territorio nazionale: eventuali visite preliminari, ispezioni, visite presso i laboratori di prova, attivita' di sorveglianza. Le spese derivanti dai costi del personale preposti a tali attivita' saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all'allegato II.
J) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI EQUIVALENZA Quota a corpo per il rilascio dell'attestazione di equivalenza dovuta al Servizio tecnico centrale


--------------------------------------------------------------------- Quota a corpo all'atto dell'istanza € 2.000 ---------------------------------------------------------------------


K) RILASCIO DELL'ABILITAZIONE DI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DEL CALCESTRUZZO INDUSTRIALIZZATI NONCHE' VIGILANZA SUGLI STESSI. Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per l'istruttoria e rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione degli stabilimenti di produzione del calcestruzzo industrializzati, di validita' triennale, comprese le spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso della prima visita, compresa una quota relativa all'attivita' di vigilanza nel corso della vigenza della abilitazione.


--------------------------------------------------------------------- Quota a corpo all'atto dell'istanza € 2.000 --------------------------------------------------------------------- Quota per il rilascio dell'abilitazione e relativa vigilanza € 4.000 ---------------------------------------------------------------------


L) QUALIFICAZIONE E VIGILANZA DEI CENTRI DI TRASFORMAZIONE Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per qualificazione iniziale e le verifiche periodiche dei centri di trasformazione, comprese le spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso delle visite di vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati sul territorio nazionale


--------------------------------------------------------------------- Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti nazionali) € 1.500 --------------------------------------------------------------------- Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti esteri) € 1.000 --------------------------------------------------------------------- Quota (una tantum) relativa al costo del mantenimento dell'albo € 100 ---------------------------------------------------------------------

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attivita' dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le eventuali attivita' di vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati al di fuori del territorio nazionale, e le spese derivanti dai costi del personale preposto a tale attivita' che saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all'allegato II.
M) RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI ISPEZIONE DI TIPO B, DI CUI ALL'ALLEGATO XXI, ARTICOLO 28, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. Quote dovute al Servizio tecnico centrale per il rilascio dell'accreditamento, con validita' quadriennale; in particolare, per ciascun raggruppamento di tipologie: l'esame dell'istanza e relativa documentazione (M1), lo svolgimento della fase di istruttoria ed ispezione (M2), il rilascio dell'accreditamento (M3), l'attivita' di vigilanza nel periodo di validita' della qualificazione (M4).


--------------------------------------------------------------------- M1 Quota a corpo all'atto dell'istanza € 1.500 --------------------------------------------------------------------- M2 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attivita' istruttoria relativa a ciascun raggruppamento di tipologie € 1.500 --------------------------------------------------------------------- M3 Quota da versare al rilascio dell'accreditamento per ciascun raggruppamento di tipologie € 2.000 --------------------------------------------------------------------- M4 Quota annua da versare per ciascuno dei tre anni successivi al primo, per l'attivita' di sorveglianza e mantenimento dell'accreditamento € 1.000 ---------------------------------------------------------------------


N. a) RILASCIO DELL'ABILITAZIONE AGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE, ISPEZIONE E PROVA DI CUI ALL' ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 21 APRILE 1993, N. 246 Quote dovute al Servizio tecnico centrale per il rilascio dell' abilitazione, con validita' settennale, inparticolare l'esame dell'istanza e relativa documentazione (N1), lo svolgimento della fase diistruttoria ed ispezione (N2), il rilascio dell'abilitazione per ciascuna famiglia di prodotti (N3) (+ N4 per l'eventuale estensione a prodotti appartenenti ad una famiglia di prodotti gia' oggetto diabilitazione), l'attivita' di vigilanza nel periodo di validita' della qualificazione (N5).


--------------------------------------------------------------------- N1 Quota a corpo all'atto dell'istanza € 1.000 --------------------------------------------------------------------- N2 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attivita' istruttoria relativa a ciascuna famiglia di prodotti € 4.000 --------------------------------------------------------------------- N3 Quota da versare al rilascio dell'abilitazione per ciascuna famiglia di prodotti € 3.000 --------------------------------------------------------------------- N4 Quota da versare per l'eventuale estensione a prodotti appartenenti aduna famiglia di prodotti gia' oggetto di abilitazione € 1.000 --------------------------------------------------------------------- N5 Quota annua da versare per l'attivita' di vigilanza:
fino a 5 famiglie di prodotti € 1.000
da 6 a 10 famiglie di prodotti € 1.500
oltre 10 famiglie di prodotti € 2.000 ---------------------------------------------------------------------


N. b) RILASCIO DELL'ABILITAZIONE AGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE DI CUI ALL' ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 21 APRILE 1993, N. 246 Quote dovute al Servizio tecnico centrale per il rilascio dell'abilitazione, con validita' settennale, in particolare l'esame dell'istanza e relativa documentazione (N1), lo svolgimento della fase di istruttoria ed ispezione (N2), il rilascio dell'abilitazione per ciascuna famiglia di prodotti (N3) (+ N 4 per l'eventuale estensione a prodotti appartenenti ad una famiglia di prodotti gia' oggetto di abilitazione), l'attivita' di vigilanza nel periodo di validita' della qualificazione (N5).


--------------------------------------------------------------------- N1 Quota a corpo all'atto dell'istanza € 1.000 --------------------------------------------------------------------- N2 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attivita' istruttoria relativa a ciascuna famiglia di prodotti € 3.000 --------------------------------------------------------------------- N3 Quota da versare al rilascio dell'abilitazione per ciascuna famiglia di prodotti € 2.000 --------------------------------------------------------------------- N4 Quota da versare per l'eventuale estensione a prodotti appartenenti aduna famiglia di prodotti gia' oggetto di abilitazione € 500 --------------------------------------------------------------------- N5 Quota annua da versare per l'attivita' di vigilanza:
fino a 5 famiglie di prodotti € 1.000
da 6 a 10 famiglie di prodotti € 1.500
oltre 10 famiglie di prodotti € 2.000 ---------------------------------------------------------------------


N. c) RILASCIO DEL L' ABILITAZIONE AGLI ORGANISMI DI PROVA DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 21 APRILE 1993, N. 246 Quote dovute al Servizio tecnico centrale per il rilascio dell'abilitazione, con validita' settennale, in particolare l'esame dell'istanza e relativa documentazione (N1), lo svolgimento della fase di istruttoria ed ispezione (N2), il rilascio dell'abilitazione per ciascuna famiglia di prodotti (N3) (+ N4 per l'eventuale estensione a prodotti appartenenti ad una famiglia di prodotti gia' oggetto di abilitazione), l'attivita' di vigilanza nel periodo di validita' della qualificazione (N5).


--------------------------------------------------------------------- N1 Quota a corpo all'atto dell'istanza € 1.000 --------------------------------------------------------------------- N2 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attivita' istruttoria relativa a ciascuna famiglia di prodotti € 2.000 --------------------------------------------------------------------- N3 Quota da versare al rilascio dell'abilitazione per ciascuna famiglia di prodotti € 1.000 --------------------------------------------------------------------- N4 Quota da versare per l'eventuale estensione a prodotti appartenenti aduna famiglia di prodotti gia' oggetto di abilitazione € 500 --------------------------------------------------------------------- N5 Quota annua da versare per l'attivita' di vigilanza:
fino a 5 famiglie di prodotti € 1.000
da 6 a 10 famiglie di prodotti € 1.500
oltre 10 famiglie di prodotti € 2.000 ---------------------------------------------------------------------


N. d) RILASCIO BENESTARE TECNICO EUROPEO Quota dovuta al Servizio tecnico centrale per il rilascio del benestare tecnico europeo (BTE), per l'esame dell'istanza e relativa documentazione (Nl e N2), lo svolgimento della fase di istruttoria ed ispezione (N3), l'attivita' di vigilanza nel periodo di validita' della qualificazione (N4), eventuali rinnovi o volture di BTE esistenti (N5).


--------------------------------------------------------------------- N1 Quota a corpo all'atto dell'istanza in caso di rilascio di BTE con Linea guida (articolo 9.1 Direttiva 89/106) € 250 --------------------------------------------------------------------- N2 Quota a corpo all'atto dell'istanza in caso di rilascio di BTE senza Linea guida (articolo 9.2 Direttiva 89/106) € 2.500 --------------------------------------------------------------------- N3 Quota a corpo da versare all'atto dell'inizio dell'attivita' € 7.500 --------------------------------------------------------------------- N4 Quota da versare per ogni ispezione successiva alla prima, con la frequenza stabilita dalle relative Linee guida € 1.200 --------------------------------------------------------------------- N5 Rinnovi, volture o modifiche di un BTE esistente € 1.000 ---------------------------------------------------------------------

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attivita' dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le visite in unita' produttive al di fuori del territorio nazionale: eventuali visite preliminari., ispezioni, visite presso i laboratori di prova, attivita' di sorveglianza. Le spese derivanti dai costi del personale preposti a tali attivita' saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all'allegato II.
N. e) RILASCIO DELLA MARCATURA CE Quota dovuta al Servizio tecnico centrale per il rilascio della marcatura CE, per l'esame dell'istanza e relativa documentazione (N1 e N2), lo svolgimento della fase di istruttoria ed ispezione (N3), l'attivita' di vigilanza nel periodo di validita' della qualificazione (N4), eventuali rinnovi o volture di marcature CE gia' rilasciate (N5).


---------------------------------------------------------------------
Sist. 1 e 1+ Sist. 2 e 2+ --------------------------------------------------------------------- N1 Quota a corpo all'atto dell'istanza € 250 € 250 --------------------------------------------------------------------- N2 Esame documentale ed istruttoria per la certificazione del controllo di produzione in fabbrica relativa ad una classe di prodotti € 1.300 € 1.000 --------------------------------------------------------------------- N3 Esame documentale ed istruttoria per la certificazione del controllo di produzione in fabbrica per ogni classe di prodotti in piu' € 600 € 500 --------------------------------------------------------------------- N4 Quota a corpo da versare all'atto della certificazione € 1.000 € 1.000 --------------------------------------------------------------------- N5 Quota annua per il mantenimento della certificazione € 1.000 € 1.000 ---------------------------------------------------------------------

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attivita' dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le visite in unita' produttive al di fuori del territorio nazionale: eventuali visite preliminari, ispezioni, visite presso i laboratori di prova, attivita' di sorveglianza. Le spese derivanti dai costi del personale preposti a tali attivita' saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all' allegato II.

 
Allegato II

TARIFFE ORARIE
Ogni prestazione resa dal personale del Servizio tecnico centrale, per le attivita' di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, non espressamente elencate nel presente regolamento, verra' effettuata dietro pagamento di un corrispettivo secondo le seguenti tariffe:


---------
€ /ora ------------------------------------------ Area dirigenziale 104,61 ------------------------------------------ III Area 42,90 ------------------------------------------ II Area 36,11 ------------------------------------------

Le predette tariffe si applicano per ogni ora o frazione di ora superiore alla mezz'ora di effettiva attivita' prestata.

 
Art. 2

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'articolo 1 del presente regolamento sono a carico dei richiedenti ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e gli importi delle relative tariffe sono indicati negli allegati I e II del presente regolamento che verra' aggiornato, con le medesime procedure, ogniqualvolta si renda necessario e, comunque, almeno ogni due anni.
2. A copertura dell'attivita' di vigilanza, svolta dal Servizio tecnico centrale, i titolari degli atti amministrativi di cui all'articolo 1, gia' rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, versano, entro sessanta giorni dalla stessa, una aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I, corrispondente ai giorni restanti di validita' dell'atto amministrativo stesso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle amministrazioni dello Stato.
 
Art. 3

Utilizzo dei proventi

1. I proventi connessi con le attivita' di cui al presente regolamento sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Centro di responsabilita' «5-Consiglio superiore dei lavori pubblici» con esclusione delle spese di personale.
 
Art. 4

Modalita' di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita' richieste ai sensi dell'articolo 1 e delle spese vive relative alle attivita' fuori del territorio nazionale, si effettua mediante versamento su conto corrente postale n. 871012 intestato alla tesoreria provinciale della Banca d'Italia di Roma.
2. Il pagamento delle spese per le prove di laboratorio e' effettuato direttamente dal richiedente a favore del laboratorio di prova.
3. Nella causale del versamento occorre specificare:
a) nei casi di cui all'articolo 1, lettere da a) ad m):
1) il riferimento all'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e la prestazione richiesta, con riferimento alla lettera dell'elenco di cui all'articolo l del presente regolamento;
2) la Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale, Via Nomentana, 2 - Roma, che effettua la prestazione;
3) la dizione: «da imputare sul Capo XV, Cap. 3570 (Entrate eventuali e diverse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)»;
b) nei casi di cui all'articolo 1, lettera n):
1) il riferimento all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e la prestazione richiesta con riferimento alla lettera dell'elenco di cui all'articolo 1 del presente regolamento;
2) la Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale, Via Nomentana, 2 - Roma, che effettua la prestazione;
3) la dizione: «da imputare sul Capo XV, Cap. 3570 (Entrate eventuali e diverse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)».
4. L'inizio dell'attivita' istruttoria da parte del Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le istanze presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e' subordinato alla acquisizione dell'attestazione di avvenuto versamento degli importi dovuti.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246
(Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione):
"Art. 15. (Proventi).
1. I proventi derivanti da attivita' svolte da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, per
gli adempimenti di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 11, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del
tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati,
sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi
preposti allo svolgimento delle attivita' di cui ai citati
articoli.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori
pubblici e del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinati ogni due anni i
proventi di cui al comma 1, sulla base dei costi effettivi
dei servizi resi, e le relative modalita' di riscossione.
In prima attuazione il decreto viene emanato entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.".
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 novembre 2012

Il Vice Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Ciaccia

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 179
 
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