Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34
Regolamento in materia di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare il comma 10, che rimette al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'adozione di regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai commi 4, lettera c), 6 e 7 dello stesso articolo 10;
Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante: «Attuazione della direttiva 95/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale»;
Visto l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante: «Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2013 prot. n. 679;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per
a) «societa' tra professionisti» o «societa' professionale»: la societa', costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o piu' attivita' professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
b) «societa' multidisciplinare»: la societa' tra professionisti costituita per l'esercizio di piu' attivita' professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17. Regolamenti.
Commi 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Commi 4. - 4-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 21
novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di
stabilita' 2012):
«Art. 10. Riforma degli ordini professionali e
societa' tra professionisti
(In vigore dal 25 marzo 2012)
1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli
ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro
12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite
dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della
Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti
professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto per recepire
i seguenti principi:».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i
seguenti:
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti
professionali in contrasto con i principi di cui al comma
5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al
comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012,
provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di
legge che non risultano abrogate per effetto del comma
5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo
17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400».
3. E' consentita la costituzione di societa' per
l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel
sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati
dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le
societa' cooperative di professionisti sono costituite da
un numero di soci non inferiore a tre.
4. Possono assumere la qualifica di societa' tra
professionisti le societa' il cui atto costitutivo preveda:
a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita'
professionale da parte dei soci;
b) l'ammissione in qualita' di soci dei soli
professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in
differenti sezioni, nonche' dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, purche' in possesso del titolo
di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti
soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita' di
investimento. In ogni caso il numero dei soci
professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei
professionisti deve essere tale da determinare la
maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni
dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce
causa di scioglimento della societa' e il consiglio
dell'ordine o collegio professionale presso il quale e'
iscritta la societa' procede alla cancellazione della
stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia
provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci
professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
c) criteri e modalita' affinche' l'esecuzione
dell'incarico professionale conferito alla societa' sia
eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per
l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la
designazione del socio professionista sia compiuta
dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il
nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto
all'utente;
c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per
la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita'
civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci
professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale;
d) le modalita' di esclusione dalla societa' del
socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con
provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo
formata, deve contenere l'indicazione di societa' tra
professionisti.
6. La partecipazione ad una societa' e' incompatibile
con la partecipazione ad altra societa' tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza
del codice deontologico del proprio ordine, cosi' come la
societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine al
quale risulti iscritta. Il socio professionista puo'
opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita'
professionali a lui affidate.
8. La societa' tra professionisti puo' essere
costituita anche per l'esercizio di piu' attivita'
professionali.
9. Restano salve le associazioni professionali,
nonche' i diversi modelli societari gia' vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge,
adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie
di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive
modificazioni, e' abrogata.
12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole: «prendendo come riferimento le tariffe
professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche
in deroga alle tariffe» sono soppresse.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5, del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo.):
«Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni
all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle
attivita' economiche.
(In vigore dal 11 agosto 2012)
Commi 1. - 4. (Omissis).
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui
all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per
l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi
della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria,
fra professioni che svolgono attivita' similari, gli
ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio
dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di
libera concorrenza, alla presenza diffusa dei
professionisti su tutto il territorio nazionale, alla
differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca
l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito
della piu' ampia informazione relativamente ai servizi
offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno
essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per recepire i seguenti
principi:
a) l'accesso alla professione e' libero e il suo
esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e
sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
professionista. La limitazione, in forza di una
disposizione di legge, del numero di persone che sono
titolate ad esercitare una certa professione in tutto il
territorio dello Stato o in una certa area geografica, e'
consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di
interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse
alla tutela della salute umana, e non introduca una
discriminazione diretta o indiretta basata sulla
nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in
forma societaria, della sede legale della societa'
professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di
seguire percorsi di formazione continua permanente
predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai
consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di educazione continua in
medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e'
sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento
professionale che dovra' integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla
professione deve conformarsi a criteri che garantiscano
l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo
adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior
esercizio della professione;
d) abrogato;
e) a tutela del cliente, il professionista e'
tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi
derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il
professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
stipulata per la responsabilita' professionale e il
relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze
assicurative di cui al presente comma possono essere
negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai
Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere
l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da
quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono
specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle
questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine
territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile
con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo,
avente ad oggetto l'attivita' professionale, le
specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la
struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e'
libera. Le informazioni devono essere trasparenti,
veritiere, corrette e non devono essere equivoche,
ingannevoli, denigratorie.
Commi 5.1 - 12-bis (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della
legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la
riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli
uffici giudiziari):
«Art. 1.
(In vigore dal 28 febbraio 2012)
1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria
e per lo sviluppo, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Commi 2. - 6. (Omissis).».
Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, reca:
«Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare
l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno
Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la
qualifica professionale».
- Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 24
novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione
di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi - Legge di semplificazione 1999):
«Art. 31. Soppressione dei fogli annunzi legali e
regolamento sugli strumenti di pubblicita'.
1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge, i fogli
degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge
30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio
1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della
legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli
annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n.
97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la
legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che
le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle
imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli
imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica
ovvero presentate su supporto informatico ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.
59. Le modalita' ed i tempi per l'assoggettamento al
predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei
soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative sono stabilite con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalita' indicate
al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di
firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione
degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a
norma di legge.
2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti
gli atti da cui dipendono le formalita' di cui ai commi 2 e
2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente
l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le
formalita', verificata la regolarita' formale della
documentazione.
2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri
documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile puo'
essere effettuato mediante trasmissione telematica o su
supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti
negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, muniti della firma digitale e allo
scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'.
2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla
trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i
documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati
presso la societa'. La societa' e' tenuta al deposito degli
originali presso il registro delle imprese su richiesta di
quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali,
muniti di firma digitale, incaricati dai legali
rappresentanti della societa', possono richiedere
l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri
atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la
cui redazione la legge non richieda espressamente
l'intervento di un notaio.
3. Quando disposizioni vigenti prevedono la
pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica
forma di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata nella
Gazzetta Ufficiale.
4. In tutti i casi nei quali le norme di legge
impongono forme di pubblicita' legale, l'individuazione
degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo
e' effettuata con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche
telematici, differenziando, se necessario, per categorie di
atti.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio
1996, n. 28, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre
1999, n. 558 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre
2000, n. 272.

Note all'art. 1:
Il titolo V e VI del Libro V del codice civile recano
rispettivamente: «Delle societa'» e «Delle societa'
cooperative e delle mutue assicuratrici».
Per il testo dell'articolo 10 della legge 12 novembre
2011, n. 183, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione e' consentita ai sensi dell'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. Per le associazioni professionali e le societa' tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l'applicazione dell'articolo 10, comma 9, della medesima legge.
Note all'art. 2:
Per il testo dell'articolo 10 della legge 12 novembre
2011, n. 183, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Conferimento dell'incarico

1. Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, sono imposti alla societa' obblighi di informazione del cliente secondo quanto previsto dal presente capo.
 
Art. 4
Obblighi di informazione

1. La societa' professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:
a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla societa' sia affidata ad uno o piu' professionisti da lui scelti;
b) sulla possibilita' che l'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' professionale;
c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e societa', che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalita' d'investimento.
2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la societa' professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l'elenco dei soci con finalita' d'investimento.
3. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.
 
Art. 5
Esecuzione dell'incarico

1. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attivita', caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, puo' avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3.
2. E' fatta salva la facolta' del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione del comma 1.
 
Art. 6
Incompatibilita'

1. L'incompatibilita' di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a piu' societa' professionali si determina anche nel caso della societa' multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della societa' all'ordine di appartenenza.
2. L'incompatibilita' di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla societa' tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.
3. Il socio per finalita' d'investimento puo' far parte di una societa' professionale solo quando:
a) sia in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la societa' e' iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;
b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
4. Costituisce requisito di onorabilita' ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.
5. Le incompatibilita' previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle societa', le quali rivestono la qualita' di socio per finalita' d'investimento di una societa' professionale.
6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilita', desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la societa' tra professionisti e per il singolo professionista.
Note all'art. 6:
Per il testo dell'articolo 10 della legge 12 novembre
2011, n. 183, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7
Iscrizione nel registro delle imprese

1. Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia ai fini della verifica dell'incompatibilita' di cui all'articolo 6, la societa' tra professionisti e' iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 riporta la specificazione della qualifica di societa' tra professionisti.
3. L'iscrizione e' eseguita secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Si applica l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 96 del 2001:
«Art. 16. Disposizioni generali.
Comma 1. (Omissis).
2. La societa' tra avvocati e' regolata dalle norme
del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle
norme che regolano la societa' in nome collettivo di cui al
capo III del titolo V del libro V del codice civile. Ai
fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, e'
istituita una sezione speciale relativa alle societa' tra
professionisti; l'iscrizione ha funzione di certificazione
anagrafica e di pubblicita' notizia ed e' eseguita secondo
le modalita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
Commi 3. - 5. (Omissis).».
Per i decreti del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, 14 dicembre 1999, n. 558 e per
l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 8
Obbligo di iscrizione

1. La societa' tra professionisti e' iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
2. La societa' multidisciplinare e' iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attivita' individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.
 
Art. 9
Procedimento

1. La domanda di iscrizione di cui all'articolo 8 e' rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione e' posta la sede legale della societa' tra professionisti ed e' corredata della seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto della societa' in copia autentica;
b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui e' rivolta la domanda.
2. La societa' tra professionisti costituita nella forma della societa' semplice puo' allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato al comma 1, lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della societa'.
3. Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la societa' professionale nella sezione speciale di cui all'articolo 8, curando l'indicazione, per ciascuna societa', della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonche' degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.
4. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della societa'. 5. Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all'ordine o al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro.
 
Art. 10
Diniego d'iscrizione

1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal presente capo, il consiglio dell'ordine o del collegio professionale competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della societa' professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la societa' istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.
2. La lettera di diniego e' comunicata al legale rappresentante della societa' ed e' impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. E' comunque fatta salva la possibilita', prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all'autorita' giudiziaria.
 
Art. 11
Cancellazione dall'albo
per difetto sopravvenuto di un requisito

1. Il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso cui e' iscritta la societa' procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, la societa' non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si e' verificata la situazione di irregolarita', fermo restando il diverso termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Note all'art. 11:
Per il testo dell'articolo 10 della legge 12 novembre
2011, n. 183, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 12
Regime disciplinare della societa'

1. Ferma la responsabilita' disciplinare del socio professionista, che e' soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale e' iscritto, la societa' professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta.
2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della societa', e' ricollegabile a direttive impartite dalla societa', la responsabilita' disciplinare del socio concorre con quella della societa'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2013

Il Ministro
della giustizia
Severino

Il Ministro dello sviluppo economico
Passera

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2013 Registro n. 3, foglio n. 79
 
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