Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIRETTIVA 7 febbraio 2013
Cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Anno 2013.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) di programmi di informazione e orientamento, promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, recante il regolamento concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2001, n. 158;
Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 274 del 2001, che prevede l'emanazione da parte del Ministro delle attivita' produttive di direttive relative alle modalita' di presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi nonche' ai criteri di erogazione del contributo;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice del consumo, ed, in particolare, l'art. 136, comma 2, che stabilisce che il CNCU si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, ed in particolare l'art. 136, comma 3, del medesimo decreto che ha codificato senza innovazioni le disposizioni in materia di cofinanziamento dei programmi di informazione ed orientamento per gli utenti di servizi assicurativi gia' previste dal citato art. 2, comma 3, della legge n. 57 del 2001;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attivita' produttive, e l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ed in particolare l'art. 6, concernente le funzioni della nuova Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
Vista la deliberazione n. 1/2013 del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), adottata nella seduta del 24 gennaio 2013, con la quale il predetto Consiglio ha stabilito, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 274 del 2001, di destinare per l'esercizio finanziario 2013 la somma di Euro 200.000,00 al cofinanziamento dei programmi presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, di fissare al 70% la misura del cofinanziamento ammissibile, nonche' di fissare in Euro 25.000,00 il limite massimo del contributo erogabile per ciascun programma ammesso, se presentato da una singola associazione, e in Euro 75.000,00, se presentato da piu' associazioni;

Emana
la seguente direttiva:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) legge: la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, cosi' come codificata nel decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
b) decreto: il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi;
c) CNCU: il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «codice del consumo»;
d) associazione: associazione dei consumatori e degli utenti che abbia per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
e) programmi: programmi di informazione e di orientamento, promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi, relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore;
f) Direzione generale: Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
g) soggetto beneficiario: associazione al cui programma e' stata concessa l'ammissione a cofinanziamento, secondo le modalita' indicate nell'art. 6 della presente direttiva.
 
Art. 2
Modalita' di presentazione
delle richieste di cofinanziamento

1. La richiesta di cofinanziamento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione singola o dall'associazione individuata come capofila per i programmi presentati congiuntamente, ai sensi del comma 3, e deve essere presentata in busta chiusa direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, via Sallustiana n. 53 - 00187 Roma.
2. Una stessa associazione puo' presentare, singolarmente ovvero in modo congiunto con altre associazioni, domanda di concessione di cofinanziamento per un solo programma.
3. In caso di presentazione congiunta di un programma da parte di piu' associazioni, nella domanda di ammissione al cofinanziamento dovra' essere indicata espressamente l'associazione capofila che riveste il ruolo di unico referente in tutti i rapporti amministrativi e contabili nei confronti dell'amministrazione. Il rappresentante legale dell'associazione capofila, munito di apposita delega, presenta in nome e per conto di tutte le associazioni appositamente indicate, la domanda di ammissione al cofinanziamento. I rapporti interni tra le associazioni dei consumatori che presentano un programma congiunto, anche ai fini della ripartizione delle risorse e delle attivita' da realizzare, sono regolati da apposite convenzioni da trasmettere al Ministero in allegato alla domanda.
4. I plichi contenenti le richieste di cofinanziamento devono essere presentati entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente direttiva. La data di acquisizione della domanda presentata a mano e' comprovata dal timbro a data apposto su di essa dagli uffici della Direzione generale. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestivita' della presentazione fara' fede la data apposta su di essa dal servizio postale accettante. Non si terra' conto delle domande di partecipazione presentate oltre i termini di cui al presente comma ovvero presentate con modalita' diverse da quelle indicate nel comma 1.
5. Le richieste di cofinanziamento relative ai programmi che le associazioni intendono realizzare devono contenere, a pena di irricevibilita', una chiara e completa descrizione delle iniziative previste nel programma, compresa l'indicazione dei seguenti elementi:
a) tempi di realizzazione ed eventuale suddivisione temporale delle fasi di realizzazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
b) risultati migliorativi attesi e previsione di indicatori per la loro misurazione.
6. Ai fini della valutazione, secondo i criteri definiti dall'art. 3 del decreto, le richieste devono essere, altresi', corredate:
a) da un piano finanziario dettagliato che riporti, per ogni voce di spesa, evidenziando il rispetto delle indicazioni di ammissibilita' di cui all'art. 9, il preventivo dei costi, nonche' l'indicazione delle fonti di copertura del programma; relativamente alla voce «retribuzione del personale», devono essere altresi' fornite informazioni relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti, nonche' alla durata dell'impegno di ciascun addetto al programma; tali spese devono essere espresse in costi unitari per giorno di lavoro dedicato al programma;
b) da una dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'associazione richiedente o dell'associazione capofila, per le richieste presentate in modo congiunto, di impegno a provvedere direttamente alle spese non coperte dal cofinanziamento di cui al decreto, ne' coperte da eventuali altri contributi con questo cumulabili;
c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa dal rappresentante legale di ciascuna associazione richiedente o partecipante in modo congiunto, in cui si specifichi, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 del decreto, se il programma presentato o parte di esso e' stato ammesso anche a ulteriori programmi di finanziamento o cofinanziamento da soggetti pubblici o privati, o se e' stata presentata la relativa richiesta; in tal caso dovranno indicarsi, a pena di revoca del contributo di cui alla presente direttiva, gli estremi della richiesta, l'eventuale relativo provvedimento di approvazione, l'ammontare ammesso ovvero l'indicazione di ammissibilita' per i programmi per i quali e' ancora in corso il procedimento di erogazione, nonche' il costo complessivo dichiarato. La dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere resa, a cura del rappresentante legale dell'associazione, anche se negativa, e deve contenere l'impegno a comunicare entro trenta giorni dall'evento le eventuali variazioni successivamente intervenute.
7. Alla richiesta deve essere allegata, a pena di irricevibilita', una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal rappresentante legale di ciascuna associazione richiedente o partecipante in modo congiunto, se non iscritta all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo, dalla quale risulti che l'associazione alla data della presentazione della domanda:
a) e' costituita regolarmente;
b) e' in regola con la tenuta dei libri contabili;
c) ha approvato il bilancio dell'esercizio relativo all'anno precedente la richiesta;
d) opera esclusivamente per la tutela dei consumatori e degli utenti;
e) non persegue fini di lucro.
8. Nel caso di presentazione congiunta del programma da parte di piu' associazioni, la domanda deve essere corredata altresi' dalla delega per la presentazione della domanda al legale rappresentante dell'associazione capofila, dalle relative convenzioni regolatrici dei rapporti interni, nonche' da una dichiarazione di impegno a mantenere fermi i predetti rapporti per tutta la durata del programma, ovvero a comunicare le variazioni ai fini della verifica di compatibilita' con il mantenimento del cofinanziamento concesso.
9. Ogni plico contenente la richiesta di cofinanziamento e la relativa documentazione deve recare, oltre alla data di spedizione, la dicitura: «Legge n. 57/2001 - Programmi di informazione dei consumatori - Anno 2013».
 
Art. 3
Modalita' e termini per l'istruttoria dei programmi

1. La Direzione generale entro trenta giorni dalla chiusura dei termini di presentazione, verifica la completezza della documentazione prodotta, la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonche' la rispondenza dei programmi alle disposizioni della presente direttiva. A seguito della verifica, la Direzione generale trasmette tutti i plichi alla Commissione di valutazione di cui all'art. 4.
2. La Direzione generale ha facolta' di richiedere anche tramite fax, per i soli aspetti formali, la regolarizzazione della documentazione inviata; l'associazione richiedente deve ottemperare nei termini indicati nella richiesta stessa e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.
3. Nel caso di richiesta di regolarizzazione di cui al comma 2, i termini di cui al comma 1 vengono interrotti e riprendono a decorrere dalla data del ricevimento degli elementi richiesti.
 
Art. 4
Commissione di valutazione

1. Ai fini della selezione dei programmi ammessi a cofinanziamento, con decreto a firma del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, e' nominata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente direttiva, la Commissione di cui all'art. 4 del decreto.
2. La Commissione decide, entro trenta giorni dal ricevimento delle domande trasmesse ai sensi dell'art. 3, in ordine alla ammissibilita' dei programmi al cofinanziamento, tenuto conto anche, ai sensi dell'art. 9, dell'ammissibilita' delle spese indicate nel relativo piano finanziario, e provvede, in base ai parametri previsti dall'art. 5, alla formazione di una graduatoria dei programmi, ordinata in senso decrescente, sulla base del punteggio ottenuto. La Commissione redige processo verbale delle sedute e una relazione conclusiva sull'esito delle valutazioni effettuate.
3. La relazione conclusiva di cui al comma 2, e la graduatoria dei programmi con il corrispondente punteggio, unitamente ai relativi fascicoli, sono trasmessi al CNCU per il tramite dell'Ufficio di segreteria dello stesso, ai fini della concessione del contributo ai sensi dell'art. 6.
 
Art. 5
Valutazione e requisiti di idoneita' dei programmi

1. In attuazione dei criteri di valutazione stabiliti dall'art. 3 del decreto, la Commissione di cui all'art. 4 della presente direttiva assegna il punteggio ai programmi in base ai seguenti parametri:
a) miglioramento della conoscenza delle offerte delle compagnie assicurative ai fini dell'orientamento da parte dell'utente su tipologie, tariffe, benefici, clausole dei contratti assicurativi: fino a 15 punti;
b) rilevanza e attitudine a produrre effetti durevoli: fino a 5 punti;
c) rilevanza territoriale del programma: fino a 5 punti;
d) utilizzo di mezzi di comunicazione, anche con la creazione o l'adeguamento di siti informativi telematici: fino a 5 punti;
e) costo del programma in rapporto agli obiettivi perseguiti: fino a 5 punti;
f) sviluppo della cooperazione tra associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per una informazione coordinata: fino a 15 punti.
2. Nell'attribuzione del punteggio di cui al comma 1, lettera a), si tiene conto anche del carattere innovativo del programma rispetto ad analoghi programmi presentati in esercizi precedenti e dell'adeguatezza del programma a favorire il miglioramento della conoscenza, in particolare, delle novita' normative intervenute in materia di RC auto nel corso del 2012, ivi compresi i relativi successivi provvedimenti attuativi, e delle opportunita' che dalle stesse derivano per i consumatori.
3. Nell'attribuzione del punteggio di cui al comma 1, lettera b), si tiene conto anche delle iniziative di informazione ed educazione, prioritariamente rivolte ai giovani, sui comportamenti finalizzati alla prevenzione della sinistrosita'.
4. Il punteggio di cui al comma 1, lettera f), e' destinato a valorizzare i programmi presentati congiuntamente da piu' associazioni non collegate fra loro. Al medesimo scopo di favorire una minore dispersione delle iniziative e in aggiunta a quanto gia' previsto all'art. 2, comma 2, l'apporto ad un progetto da parte di un'associazione locale collegata ad un'associazione nazionale che gia' partecipi al medesimo o ad un diverso progetto, non e' considerato utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al comma 1. Ai fini di cui al presente comma si considerano collegate le associazioni che, seppure dotate di autonomia giuridica e contabile, siano fra loro in rapporto di federazione o di articolazione locale e territoriale ovvero i cui associati siano computati, ai fini del possesso del requisito numerico per l'iscrizione di una medesima associazione nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo.
5. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun programma e' ottenuto sommando il valore del punteggio di ogni parametro.
6. Sono dichiarati idonei ad essere ammessi al cofinanziamento i programmi che raggiungono il punteggio minimo di 34 e che risultano collocati in graduatoria entro i primi otto posti, nonche' quelli aventi il medesimo punteggio del programma collocatosi all'ottavo posto.
 
Art. 6
Ammissione al cofinanziamento e modalita' di erogazione

1. Per i programmi ritenuti idonei, previa delibera del CNCU, il Ministero concede in via provvisoria il contributo per ogni singolo programma ammesso. Il contributo non puo' superare il 70% del costo totale del programma stesso con il limite massimo di Euro 25.000,00 per ciascun programma ammesso, se presentato da una singola associazione, e di Euro 75.000,00 se presentato da piu' associazioni.
2. Se le disponibilita' finanziarie non consentono la concessione dei contributi nella misura massima, il CNCU applica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto, una riduzione percentuale del cofinanziamento in eguale misura per i programmi dichiarati idonei.
3. Per i progetti idonei e' data comunicazione alle associazioni beneficiarie a cura dell'Ufficio competente della Direzione generale; per i progetti non idonei e' inviata specifica comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione.
4. L'erogazione del cofinanziamento e' effettuata secondo le seguenti modalita':
a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 40% dell'importo totale del cofinanziamento, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario;
b) una seconda quota a saldo, a seguito della concessione definitiva di cui al successivo art. 8, comma 5.
 
Art. 7
Termini per la realizzazione dei programmi

1. Il programma ammesso al cofinanziamento ai sensi dell'art. 6, deve essere ultimato, pena la revoca della concessione, entro e non oltre dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo art. 6, comma 3.
2. In deroga al termine di cui al comma 1 puo' essere concessa, per cause sopravvenute non imputabili all'inerzia del soggetto beneficiario, una proroga per un periodo massimo di sei mesi, purche' la relativa richiesta motivata sia presentata almeno due mesi prima dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
3. Per date di avvio e di ultimazione dei progetti si intendono, rispettivamente, quella del primo e dell'ultimo titolo di spesa.
 
Art. 8
Presentazione del rendiconto

1. E' fatto obbligo al soggetto beneficiario di presentare il rendiconto finale relativo al programma ammesso al cofinanziamento, nonche' una relazione esplicativa e riepilogativa delle attivita' poste in essere, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla data di ultimazione del programma. Il mancato rispetto dei termini di ultimazione del programma di cui all'art. 7, ovvero l'omessa presentazione del rendiconto finale e della relazione o l'eventuale negativa valutazione degli stessi, da parte del CNCU, comportano la revoca del contributo concesso e l'obbligo, da parte del soggetto beneficiario, alla restituzione delle eventuali somme gia' ricevute, con versamento presso la Tesoreria centrale o provinciale dello Stato, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento maggiorato di cinque punti percentuali, in analogia a quanto stabilito al comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Il Ministero, sulla base della documentazione di cui al comma 1, accerta la conformita' del progetto realizzato a quello ammesso, determina l'ammontare delle spese complessivamente sostenute e ritenute ammissibili, procede a ricalcolare l'importo del cofinanziamento stesso che, in ogni caso, non puo' essere superiore a quello ammesso in via provvisoria, e sottopone gli esiti dell'istruttoria alle valutazioni del CNCU.
3. Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione del programma risulta dal rendiconto finale inferiore a quello preso a base per la concessione del cofinanziamento in via provvisoria, questo e' ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.
4. Qualora l'importo complessivo del finanziamento, come rideterminato a seguito delle attivita' di cui al comma 3, risulti inferiore all'ammontare complessivo della quota gia' erogata a titolo di anticipazione, e' fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire le somme eccedenti con le medesime modalita' di cui al comma 1.
5. Il CNCU delibera la concessione definitiva del cofinanziamento.
 
Art. 9
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a cofinanziamento, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto, esclusivamente le spese sostenute dal soggetto beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda, direttamente imputabili al programma e per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile di spesa, con l'attestazione altresi' dell'avvenuto pagamento, e relative alle seguenti voci:
a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti: acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica, acquisto di servizi per la realizzazione di appositi programmi informatici per il programma, acquisto di servizi di comunicazione e divulgazione relativi alle sole tematiche oggetto del programma;
b) spese di consulenza, relative a consulenze professionali aventi a contenuto l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto del programma, prestate, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario, da imprese e societa', anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalita' giuridica autonoma o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale o, per le professioni non regolamentate, dotati di adeguata e non occasionale esperienza; questi ultimi purche' non ricoprenti cariche sociali presso il soggetto beneficiario o non altrimenti collegati ad esso e purche' non dipendenti o collaboratori a qualunque titolo del soggetto stesso; non sono ammissibili le consulenze professionali per la redazione del progetto;
c) spese di retribuzione del personale dipendente dalle associazioni o di altre figure assimilate a personale dipendente dalla normativa vigente; per le spese di personale, devono essere fornite informazioni relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti, nonche' alla durata dell'impiego di ciascun addetto nel programma; tali spese devono essere espresse in costi unitari per giorno di lavoro dedicato al programma, non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella localita' in cui si svolgono i lavori, ne' essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata in relazione alla localita';
d) Spese generali: spese documentate, sostenute per la realizzazione del programma complessivamente considerato, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni, e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b) e c).
2. Non sono ammissibili, ai sensi dell'art. 5 del decreto, i costi per compensi e gettoni di presenza per gli organi sociali.
3. Il totale delle spese di cui al comma 1, lettere c) e d), e' ammissibile nei limiti del 50% del costo totale del programma.
4. Le spese sostenute per il programma devono essere dichiarate:
a) al lordo di IVA da parte delle associazioni che dimostrino di non essere soggette alle dichiarazioni I.V.A. per le quali pertanto il valore dell'imposta rappresenta un costo non recuperabile;
b) al netto di I.V.A. da parte delle associazioni titolari di partita I.V.A.
5. Tutti i titoli di spesa devono essere in regola con le disposizioni fiscali e contributive.
6. Per idonea e specifica documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute da rendicontare, si intendono le ricevute di bonifico bancario o postale o di bollettino di versamento in conto corrente postale o altre equivalenti ricevute bancarie, purche', in ogni caso, da tale documentazione bancaria o postale, risultino direttamente la spesa sostenuta, il soggetto destinatario del pagamento, il soggetto che ha effettuato il pagamento e la causale del pagamento stesso chiaramente riferita o riferibile al progetto.
7. I titoli di spesa in originale sono conservati presso l'associazione intestataria e messi a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo da parte del Ministero. In relazione a tali titoli di spesa dovra' essere rilasciata dichiarazione da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario che attesti l'esclusiva destinazione delle stesse al progetto finanziato ai sensi del presente decreto e, su tutti i titoli di spesa originali, dovra' essere apposta, in modo chiaro ed indelebile la dicitura: «Spesa finanziata dal CNCU ai sensi della legge 57/2001, anno 2013».
8. Fermi i limiti di cui al precedente comma 3, sono ammessi a consuntivo scostamenti degli importi delle singole voci di spesa in misura non superiore al 20% del relativo valore indicato nel piano finanziario di cui all'art. 2, comma 6, lettera a), sempre che tali scostamenti siano opportunamente motivati e non siano tali da modificare il contenuto del programma per come ammesso a cofinanziamento.
La presente direttiva e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro: Passera

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2013 2013 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 6
 
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